Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7288 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. I, 30/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S., R.V., R.L.,

quali eredi di Z.M., con domicilio eletto in Roma, via

dei Gonzaga n. 37, presso Salvatore Battaglia, rappresentati e difesi

dall’Avv. Di Francesco Olindo;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta

depositato il 23 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S., R.V., R.L., quali eredi di Z.M., ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 5.850,00 per anni sei e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi nelle fasi di merito e di legittimita’ dal 31.10.1995 al 16.7.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111 c.p.c. per avere la Corte d’appello ridotto il quantum della domanda in assenza di contestazione sul punto da parte dell’Avvocatura e’, a parte ogni altra considerazione, inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che, non essendo riportate le argomentazioni e le conclusioni dell’Amministrazione, la Corte non e’ posta in grado di valutare i presupposti stessi della censura.

Il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge per avere il giudice del merito accertato un’irragionevole durata di anni sei e mesi sei a fronte di un processo durato complessivamente dodici anni e’ inammissibile in quanto il giudice e’ partito dal presupposto che il processo sia durato dieci anni e tale affermazione avrebbe dovuto semmai essere censurata sotto il profilo della incongruita’ della motivazione, posto che non e’ frutto di valutazioni in diritto e, oltretutto, pare riprendere la valutazione sulla durata complessiva contenuta nella domanda introduttiva delle parti (pag. 2 del decreto).

Il terzo motivo con cui si censura la motivazione e’ anch’esso inammissibile sia perche’ non contiene la specifica chiara enunciazione del fatto controverso richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., sia perche’ fa riferimento ad un presunto frazionamento dei tempi della vicenda processuale di cui non e’ traccia nella motivazione che ha stabilito la complessiva durata ragionevole del processo presupposto.

Il quarto motivo con cui ci si duole, sotto diversi profili, della quantificazione del danno morale in Euro 900,00 per anno e’ manifestamente infondato in quanto, applicando la giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo puo’ essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che e’ pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, l’importo risultante da tale calcolo non sarebbe superiore.

Il quinto motivo con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 per avere omesso il giudice del merito di liquidare anche il danno patrimoniale e’ inammissibile. L’impugnato decreto non contiene alcuna statuizione sul punto. Pertanto o la domanda e’ nuova e come tale e’ inammissibile, oppure e’ stata ritualmente dedotta; in tal caso il decreto, previo chiarimento delle modalita’ con cui la stessa sarebbe stata introdotta, avrebbe dovuto essere censurato sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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