Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7288 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 09/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8428/2019 proposto da:

TURIN CARTA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, C/O DOTT. GARDIN MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO PAOLO VIDETTA, e dall’avvocato PAOLO

FEDERICO VIDETTA;

– ricorrente –

contro

SNAITECH SPA, a socio unico, rappresentata e difesa dall’avvocato

ENZO ALDO TINO, con studio in MILANO, VIA NIRONE 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2052/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la SNAI s.p.a., società incorporante la Trenno s.p.a. e proprietaria dell’Ippodromo (OMISSIS), convenne in giudizio la Turin Carta s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguiti alla fornitura di un granulato utilizzato per la copertura delle due piste dell’ippodromo, che era risultato inquinante (per valori superiori ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. n. 471 del 1999, relativamente ai parametri del rame, dello zinco e del piombo); danni consistiti nelle spese sostenute per la bonifica delle aree e per ottenere il dissequestro del terreno in cui era stato accumulato il materiale, oltre al pregiudizio all’immagine conseguente all’apertura di un procedimento penale a carico dell’amministratore delegato della società attrice;

la convenuta resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per la sospensione dell’attività di fornitura di materiali ad ippodromi fino all’esito dei procedimenti penali e amministrativi e per il pregiudizio all’immagine scaturito da dichiarazioni a mezzo stampa riconducibili alla controparte;

il Tribunale di Pistoia accolse la domanda dell’attrice, condannando la Turin Carta al pagamento di 51.562,32 Euro per spese sostenute dalla SNAI e di 15.000,00 Euro per danno all’immagine; rigettò la domanda riconvenzionale e condannò la convenuta al pagamento delle spese di lite;

la Corte di Appello di Firenze, rigettate le istanze istruttorie riproposte dalla Turin Carta, ha ridotto a 32.186,52 Euro (oltre accessori) il risarcimento correlato alle spese sostenute dalla SNAI e ha confermato per il resto la sentenza impugnata, disponendo la compensazione per due terzi delle spese del doppio grado e la condanna dell’appellante al pagamento del residuo terzo;

ha proposto ricorso per cassazione la Turin Carta s.r.l., affidandosi a sette motivi; ha resistito con controricorso la SNAITECH s.p.a. a socio unico (nuova denominazione sociale assunta dall’originaria attrice); entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 112 e 115 c.p.c., artt. 1175,1375 c.c., art. 1227 c.c., comma 2 e art. 2721 c.c., nonchè “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”: dato atto di aver censurato la sentenza di primo grado perchè aveva “riconosciuto un rimborso spese di oltre cinquantamila Euro sulla base delle sole fatture prodotte da SNAI, fatture il cui contenuto, oltre tutto, non ha nemmeno trovato riscontro nell’istruttoria orale” e di avere contestato l’attendibilità del teste B. (che aveva dichiarato di essere a conoscenza, ancorchè indiretta, dei pagamenti eseguiti), la ricorrente deduce che la Corte di Appello non ha “deciso un motivo fondamentale, concernente l’inaffidabilità dei testimoni”, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.; che, inoltre, “ha omesso l’esame delle fatture, pur esplicitamente e singolarmente contestate, (…) omettendo in particolare di rilevare la mancanza di quietanza”; che, infine, ha “dato per scontato che i pagamenti fossero stati puntualmente effettuati”, mentre non poteva costituire prova la stampigliatura nelle fatture di una “maschera” riempita con i dati di un asserito pagamento, trattandosi di annotazione proveniente dal debitore; conclude pertanto che la Corte territoriale “ha deciso in carenza di idonea prova”, in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;

il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato:

è inammissibile laddove lamenta l’omessa pronuncia su di un motivo di appello che, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, non aveva ad oggetto l’inattendibilità del teste B.: infatti, per quanto emerge dal passaggio trascritto in ricorso (a pag. 11), la censura concerneva, in via diretta, il fatto che il Tribunale avesse riconosciuto il rimborso delle spese “sulla base delle sole fatture prodotte dalla SNAI” e, in tale contesto, il richiamo alle dichiarazioni dei testi P. e B. valeva unicamente a sottolineare come le fatture non avessero neppure trovato riscontro nell’istruttoria orale;

peraltro, anche a prescindere da tale assorbente rilievo e a voler ritenere che il motivo di appello si estendesse alla contestazione dell’attendibilità del teste B., l’inammissibilità conseguirebbe comunque alla circostanza che la ricorrente non ha ottemperato all’onere di precisare che il motivo è stato mantenuto fermo nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 5087/2010);

è infondato nella parte in cui lamenta l’omesso esame delle fatture che risultano, al contrario, puntualmente considerate dalla Corte di Appello (al punto da ritenerne non rimborsabili quattro e da ridurre conseguentemente l’importo dichiarato dovuto dalla Turin Carta), senza che possa valere ad integrare il vizio dedotto la circostanza che la motivazione prenda in esame due gruppi di fatture rimborsabili, senza svolgere specifiche considerazioni su ciascuna di esse;

è inammissibile, infine, nella parte in cui contesta la valenza probatoria che la Corte ha inteso riconoscere alle fatture ritenute rimborsabili (a conferma dell’analoga valutazione espressa dal primo giudice), in quanto le censure sono volte a sollecitare un diverso apprezzamento di merito che è inibito in sede di legittimità;

i motivi dal secondo al quarto concernono le singole fatture di cui è stato disposto il rimborso, sulla premessa generale che “l’ammissione a rimborso avrebbe dovuto essere motivata per ciascuna fattura o, quanto meno, per gruppi omogenei” e che “avrebbero potuto essere ammesse a rimborso soltanto le spese strettamente necessarie”;

il secondo motivo deduce (in relazione a un primo gruppo di fatture individuate con i nn. 2, 3 e 9) la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e censura la Corte laddove ha affermato che “le censure in ordine a diverse fatture e relative spese giocano su differenze terminologiche inerenti il materiale in esse indicato, inidonee per la collocazione temporale della prestazione, ad escludere che non siano riconducibili ai fatti per cui è causa (n. 2, 3 e 9)”: assume la ricorrente che il “sintetico asserto motivazionale è così generico, equivoco ed estraneo all’effettivo oggetto delle fatture, da non integrare il minimo costituzionale ex art. 111 Cost.”;

il terzo motivo denuncia (in riferimento a un secondo gruppo di fatture indicate con i nn. 1, 4, 6, 7 e 10) la violazione dell’art. 111 Cost., art. 121 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, contestando l’affermazione della Corte di merito secondo cui le censure mosse dall’appellante “si risolvono in una generica contestazione della riferibilità a procedimenti amministrativi e penali pur risultanti in atti”: rileva la ricorrente che “l’asserto surriportato non tiene conto del fatto che i motivi relativi alle singole fatture erano (…) più d’uno e su questi la Corte fiorentina non si è pronunciata”, risultando pertanto “avulso dalla realtà con conseguente violazione dell’art. 111 Cost.”, nonchè dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5;

il quarto motivo prende in esame le singole fatture, indicando – per ciascuna – l’oggetto, la statuizione del Tribunale, il contenuto dell’atto di appello e la decisione della Corte territoriale e illustrando – infine – la censura svolta in sede di legittimità;

più precisamente:

rispetto alla fatt. n. (OMISSIS), la ricorrente assume che la Corte di Appello “non ha esaminato il motivo rilevante con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.” e “non ha esaminato fatti risultanti dagli atti con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”;

in relazione alla fatt. n. (OMISSIS), la Turin Carta contesta alla Corte la violazione dell’art. 112 c.p.c. (per non aver “deciso il motivo concernente l’uso di sabbia nella struttura”), l'”arbitrarietà della motivazione” equivalente a una motivazione inesistente e la violazione dell’art. 360, n. 5, “per non aver la Corte percepito il fatto che l’Ippodromo de quo si avvale anche di sabbia”;

quanto alla fatt. n. (OMISSIS), viene reiterata la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, contestandosi – inoltre – la violazione dell’art. 2697 c.c., sull’assunto che “spettava, pertanto, alla SNAI fornire la prova che il materiale movimentato da Moviasfalt riguardasse quello oggetto della presente vertenza”;

anche in relazione alla fatt. n. (OMISSIS), viene formulata una censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte “nulla ha detto a proposito della necessità di farsi assistere da un legale per ottenere il dissequestro” e “sulla necessità di produrre il parere dell’Ordine degli avvocati a proposito della congruità della parcella”;

in ordine alla fatt. n. (OMISSIS), la ricorrente reitera la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere preso posizione sul fatto che la fattura (relativa a costi di campionamento di terreni) non indicava come e dove fossero stati effettuati i campionamenti e quali ne fossero stati i risultati;

quanto alla fatt. n. (OMISSIS), la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 5, viene basata sul rilievo che un “piano di messa in sicurezza”, come quello indicato nell’oggetto, è volto a scongiurare il verificarsi di ulteriori eventi dannosi e non poteva concernere eventi già verificatisi, nonchè sugli ulteriori rilievi della mancanza di specificazione degli “adempimenti tecnici” cui si riferiva la fattura e della impossibilità di comprendere la differenza fra gli interventi di cui alla fattura in esame e quella n. (OMISSIS);

rispetto alle due fatture indicate col n. (OMISSIS), si assume che, “in mancanza di prova certa circa una ipotetica riferibilità delle fatture in questione ai fatti di causa, le somme corrispondenti non potevano essere ammesse ambedue al rimborso” e, inoltre, che risulta violato l’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte ha “omesso di prendere in esame il conteggio dell’identico quantitativo di materiale movimentato corrispondente al quantitativo di materiale contestato sia nella fattura in esame sia nella fattura di Pa.Gi. (OMISSIS) (esclusa dal rimborso)”;

anche in merito alla fatt. n. (OMISSIS) (relativa ad “attività defensionale”) viene dedotta a violazione dell’art. 112 c.p.c., in conseguenza della mancata presa di posizione sulle argomentate deduzioni svolte dall’appellante in sede di gravame;

i motivi dal secondo al quarto – che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati nella parte in cui deducono la totale carenza motivazionale e inammissibili per il resto, in quanto:

non sussiste violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., poichè, seppur concisamente, la Corte ha motivato circa l’infondatezza delle censure svolte dall’appellante rispetto alle fatture ritenute rimborsabili (indicate specificamente nell’ambito dei due gruppi);

il vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello è stato dedotto in modo inammissibile – come già in relazione al primo motivo – senza che sia stato precisato che le censure sono state mantenute ferme fino alla precisazione delle conclusioni;

peraltro, deve rilevarsi – come subordinata ragione di infondatezza- che l’omissione di pronuncia lamentata dalla ricorrente non attiene propriamente all’effettivo e sostanziale motivo di appello attinente alla inidoneità delle fatture a fornire la prova del credito risarcitorio – ma a specifici argomenti svolti dall’appellante Turin Carta per contestare i singoli documenti, di talchè può ritenersi che la pronuncia della Corte che ha affermato la rilevanza probatoria delle anzidette fatture sia valsa a dare risposta globale alla questione sottoposta al giudice dell’impugnazione, senza che rilevi, ai fini dell’integrazione della violazione dell’art. 112 c.p.c., la circostanza che la Corte non abbia preso posizione in ordine alle singole argomentazioni dell’appellante; il tutto in conformità al principio secondo cui “il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non ricorre allorchè una pronuncia sul capo di cui si lamenta l’omissione sia stata adottata dal giudice del merito, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura sul punto” (Cass. n. 6656/2004; cfr. anche Cass. n. 8023/2002 e Cass. n. 8713/2004);

inammissibile, infine, è la censura formulata ex art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che, senza individuare specifici “fatti” decisivi di cui sia stato omesso l’esame, la ricorrente si limita – anche sotto questo profilo – a lamentare la mancata considerazione di propri rilievi argomentativi o a sollecitare alla Corte un apprezzamento di merito in ordine a elementi e circostanze indicate nell’illustrazione dei motivi;

col quinto motivo (“sulla rivalutazione monetaria”), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’assunto che “la Corte di Appello non ha detto nulla” in merito alla censura con cui era stato contestato il riconoscimento della rivalutazione monetaria (anzichè dei soli interessi legali) sulle somme liquidate alla SNAI a titolo di rimborso spese;

il motivo è infondato, atteso che la censura relativa alla spettanza (o meno) della rivalutazione deve intendersi esaminata e implicitamente disattesa laddove la sentenza impugnata ha affermato che le spese accertate come sostenute dovessero essere maggiorate di “IVA, rivalutazione e interessi dalle date e sugli importi di cui ai singoli esborsi”;

il sesto motivo (“sul danno all’immagine”) deduce “la violazione degli artt. 2043,2056,2059,123,1226,1227 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 99 e 112 c.p.c.: richiamato il contenuto dell’atto di citazione, trascritte le dichiarazioni dei testi P. e B. e la motivazione resa dal Tribunale in punto di danno all’immagine, nonchè il tenore delle censure svolte al riguardo in sede di gravame, e dato atto della posizione assunta dalla SNAI nel medesimo giudizio di appello, la ricorrente assume che la Corte territoriale “ha confermato, sui punto, la sentenza tribunalizia, in tre o quattro righe scarne”, senza decidere nè in qualche modo motivare “sulla eccepita inidoneità (a costituire prova) delle acquisizioni testimoniali”, in tal modo determinando la “violazione dell’art. 112 c.p.c. (…) o, in subordine la violazione dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente o, in ulteriore subordine, per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; secondo l’assunto della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe anche violato il giudicato formatosi sull’affermazione del Tribunale che “l’attività dell’ippodromo non risultava compromessa” e, altresì, il principio per cui il giudice dell’appello non può sovrapporre il proprio avviso a quello del primo giudice in difetto di una domanda delle parti; evidenzia altresì che, in ogni caso, la Corte avrebbe dovuto contrapporre alla valutazione del Tribunale una propria “convincente motivazione”, del tutto carente nel caso; sotto altro profilo, la ricorrente assume che, “nel caso di impianto a carattere commerciale, destinato per sua natura a produrre reddito, la condanna al risarcimento del danno d’immagine richiede la prova del conseguente danno patrimoniale” e che la deduzione svolta, al riguardo, dall’appellante non aveva avuto riscontro nella decisione; evidenzia, infine, anche il difetto di prova della gravità del danno;

nel confermare la condanna disposta dal giudice di primo grado al risarcimento del danno all’immagine (“derivato non alla società di per sè o meglio al suo legale rappresentante dalla pendenza del processo penale, ma all’immagine della struttura dell’Ippodromo di (OMISSIS) di cui la medesima è il gestore”), la Corte di Appello ha osservato che gli elementi forniti dai testi escussi, “se non sono idonei a provare un diverso tipo di danno patrimoniale da concrete defezioni nelle partecipazioni, riferendo di minor afflusso e richiesta di informazioni circa la pericolosità, contrariamente a quanto allegato dall’appellante, hanno dato sufficiente riscontro agli effetti che la vicenda ha avuto su pubblico e operatori e quindi alla correlativa lesione subita dall’immagine della struttura ippica”;

tanto rilevato, il motivo risulta sotto ogni profilo infondato, in quanto:

non ricorrono i denunciati vizi di carenza motivazionale, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi giacchè la Corte territoriale ha spiegato chiaramente le ragioni del riconoscimento del danno non patrimoniale e ha dato conto – disattendendo espressamente le censure dell’appellante – della idoneità delle dichiarazioni testimoniale a fornire riscontro dell’impatto negativo che la vicenda aveva avuto su pubblico e operatori (che avevano ridotto l’afflusso e avevano chiesto informazioni sulla pericolosità dell’impianto) e – con ciò – del danno di immagine subito dall’attrice;

non ricorre – evidentemente – alcuna violazione di giudicato interno, giacchè l’affermazione dell’insussistenza del danno patrimoniale non preclude il riconoscimento di quello non patrimoniale (ossia del danno d’immagine); neppure risulta violato il principio della domanda, atteso che la valutazione relativa alla sussistenza del danno all’immagine è conseguita allo specifico motivo di appello con cui era stata censurata la statuizione emessa sul punto dal giudice di primo grado; nè – infine – ricorre una sovrapposizione fra la statuizione della Corte e quella del Tribunale, dato che entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto il danno all’immagine imprenditoriale della società;

del tutto erroneo – infine – è l’assunto della ricorrente secondo cui il danno d’immagine non avrebbe potuto essere riconosciuto in difetto di accertato danno patrimoniale; integrando, infatti, un pregiudizio di natura non patrimoniale (rilevante di per sè e non per i suoi riflessi economici), il danno all’immagine può ben risultare integrato ed essere riconosciuto pur in difetto di concorrente danno patrimoniale, trattandosi di pregiudizi che incidono su beni diversi (nel caso, da un lato, il “buon nome” della struttura e, dall’altro, la redditività dell’attività in essa svolta) ancorchè riferiti allo stesso soggetto, ferma restando la necessità che il danno all’immagine (non costituente un mero danno-evento, ossia un pregiudizio in re ipsa) venga allegato e provato, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 20643/2016);

col settimo motivo (“sulle spese di causa”), la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 92 e 88 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale, pur accogliendo parzialmente l’appello, non abbia tenuto conto delle deduzioni dell’appellante “a proposito dell’abnormità della quantificazione dell’asserito danno all’immagine” (richiesto in 500.000,00 Euro e riconosciuto in 15.000,00 Euro), che avrebbero giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite (in una situazione processuale che avrebbe potuto anche determinare l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1 e art. 88 c.p.c.);

il motivo è inammissibile, in quanto l’opzione fra la compensazione integrale o parziale e, nel secondo caso, l’individuazione della misura della compensazione attengono ad una valutazione discrezionale del giudice che, sottendendo un apprezzamento di merito, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 30592/2017 e Cass. n. 2149/2014);

in conclusione, il ricorso deve essere – nel complesso – rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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