Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7288 del 07/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 07/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11612/2017 proposto da:
D.G., res. in (OMISSIS), rappresentato e difeso in
giudizio dall’avv. Simona Corradino di Roma, ivi el.dom.to in P.za
Cola di Rienzo 92 (Studio Carlini), presso l’avv. Fiorentino
Leopoldo, come da procura in atti;
– parte ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale e Centrale, in persona
del Direttore pro tempore;
– parte intimata –
Ricorso n. 11612/17 rg. avverso sentenza Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 9748/16 dell’8.11.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio
2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla.
Fatto
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
p. 1. D.G. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento catastale notificatogli dall’agenzia del territorio, ufficio provinciale di Salerno, per omessa denuncia di accatastamento di alcuni locali siti in Comune di Capaccio.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
per quanto regolarmente citato in appello, il D. non si era costituito in giudizio;
pur trattandosi di immobile abusivo destinato alla demolizione, sussistevano i presupposti del suo accatastamento e della sua sottoposizione a regime fiscale.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Agenzia delle Entrate.
p. 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il D. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53-22 nonché nullità del procedimento e della sentenza.
Per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello dell’ufficio dopo aver dato erroneamente atto dell’avvenuta regolare notificazione dell’appello stesso. Contrariamente a questo assunto, l’agenzia delle entrate appellante non aveva allegato agli atti di causa l’avviso di ricevimento dell’atto di appello, in realtà mai notificato né presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio (in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Stefania Vecchio), né presso la sua residenza, in violazione di quanto stabilito dall’art. 330 c.p.c. e, comunque, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17. Ciò determinava l’inesistenza (primo motivo di ricorso) ovvero la nullità non sanata (secondo motivo di ricorso) della notifica dell’atto di appello e, di conseguenza, dell’intero procedimento e della sentenza.
p. 3. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il D. ripropone analoga doglianza di violazione normativa sotto il diverso profilo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 53-22: – (terzo motivo) del mancato deposito dell’atto di appello, entro trenta giorni dalla proposizione, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita (nella specie il deposito era avvenuto soltanto il 22 settembre 2014, a fronte di appello proposto il 20 maggio 2014); – (quarto motivo) del mancato deposito dell’atto di appello, notificato a mezzo posta e non tramite ufficiale giudiziario, presso la segreteria della commissione di primo grado, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 nella formulazione all’epoca ancora vigente (vertendosi di appello proposto prima dell’abrogazione di cui al D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 36).
p. 4. I motivi di ricorso così proposti, per quanto corredati della allegazione in copia conforme di taluni atti del fascicolo d’ufficio di primo e secondo grado, richiedono l’acquisizione integrale ed in originale di tale fascicolo, al fine di direttamente riscontrare: – l’allegazione in esso dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta dell’atto di appello (la cui consegna all’ufficio postale per la spedizione è attestata dalla distinta RR in atti); – la tempestiva costituzione dell’agenzia delle entrate mediante deposito in segreteria entro 30 giorni dalla proposizione dell’appello; – l’avvenuto deposito dell’atto di appello presso la segreteria della commissione in primo grado.
Ne deriva quindi il rinvio a nuovo ruolo della causa.
P.Q.M.
La Corte:
– dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo e secondo grado;
– manda alla Cancelleria per le relative incombenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022