Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7287 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/03/2017), n. 7287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14643/2012 R.G. proposto da:
R.A. e C.A.M., rappresentati e difesi dall’Avv.
Caterina Maffey, con domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio, n.
61, presso lo studio dell’Avv. Caterina Maffey;
– ricorrenti –
contro
Agenzie delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 532/50/11 depositata il 5 dicembre 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2017
dal Consigliere Emilio Iannello;
udita l’Avv. Caterina Maffey;
udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata in data 5/12/2011 la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello proposto dai coniugi R.A. e C.A.M. ritenendo legittima la rettifica del reddito operata dall’Ufficio, a fini Irpef e relative addizionali, comunale e regionale, per gli anni 2004 e 2005, con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4. L’amministrazione aveva ritenuto non coerente con i redditi dichiarati la capacità di spesa emersa dal fatto che i figli dei predetti avevano operato rilevanti finanziamenti nella società da essi partecipata, non sostenuti da propri mezzi ma giustificati da risorse provenienti dai genitori.
2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i contribuenti, con unico mezzo, cui resiste l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di impugnazione i contribuenti denunciano vizio di omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Rilevano che l’unica affermazione contenuta in sentenza, secondo cui essi ricorrenti “non hanno fornito adeguata giustificazione della capacità di spesa evidenziata”, è generica e non consente di desumere quale sia stato l’iter logico posto a fondamento della decisione, nè in particolare quale valutazione sia stata data ai rilievi proposti (riguardanti: la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto fondati su documentazione contabile/societaria della Habitat S.r.l.; il rilievo attribuibile alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da terzi circa i prestiti personali concessi direttamente ai figli; la mancata considerazione delle giustificazioni addotte in primo grado, con le quali si rappresentava l’esistenza di smobilizzi pregressi e finanziamenti di terzi).
2. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
I ricorrenti fanno invero richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a rinviare agli atti del giudizio di merito, senza debitamente riprodurli nel ricorso. A tale stregua essi non pongono questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass. 28/01/2010, n. 1825; 24/03/2003, n. 3158; Cass., 25/08/2003, n. 12444; Cass., 01/02/1995, n. 1161).
3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017