Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7287 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 09/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12009/2018 proposto da:

D.M.G., e D.B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato ALDO

SIMONCINI, rappresentati e difesi dall’avvocato ITALO CICCOCIOPPO;

– ricorrenti –

contro

C.C., e C.A., quest’ultima in persona del suo

procuratore speciale avvocato Maurizio Ballone, entrambe nella

qualità di uniche eredi di C.M., rappresentate e difese

dall’avvocato DANTE FANI, ed elettivamente domiciliate presso il suo

studio, in PESCARA, VIA EMILIA N. 7;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1858/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.M.G. e D.B.M. hanno proposto ricorso per cassazione (affidato ad unico motivo) avverso la sentenza n. 1858/2017 della Corte di Appello di L’Aquila che, in parziale riforma di quella di primo grado, ha condannato gli odierni ricorrenti a restituire a C.M. la somma di Euro 29.950,00 (oltre accessori) e, altresì, alla rifusione della metà delle spese del doppio grado di giudizio;

hanno resistito, con controricorso, C.C. e C.A., in qualità di uniche eredi di C.M.;

in prossimità dell’adunanza camerale, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso (sottoscritta dai ricorrenti e dal difensore) con contestuale accettazione del difensore delle controricorrenti, che ha dichiarato di accettare “con spese e competenze professionali integralmente compensate tra le parti”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a seguito della rituale dichiarazione di rinuncia, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio;

l’accettazione manifestata da parte del difensore delle controricorrenti (a ciò autorizzato dall’ampio mandato rilasciatogli in calce al controricorso) comporta che non debba disporsi la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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