Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7286 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26120/2011 R.G. proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Fusillo

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle

Milizie n. 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 72/3/11, depositata il 19 aprile 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avv. Alessandro Fusillo;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

DE MASELLIS Mariella, la quale ha concluso chiedendo

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.M. impugnava avanti la C.T.P. di Roma la cartella esattoriale notificatagli per il pagamento dell’importo di Euro 112.295,59, a titolo di Irpef, addizionale comunale e addizionale regionale, dovute per l’anno 2003, oltre sanzioni, interessi e accessori, iscritto a ruolo sulla base di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduceva la nullità della notifica di detto atto prodromico; rilevava infatti che, trattandosi di notifica a destinatario momentaneamente irreperibile, non era stato affisso sulla porta di casa di esso ricorrente l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, prescritto dall’art. 140 c.p.c..

Tale censura, accolta in primo grado, è stata ritenuta infondata dalla C.T.R. del Lazio che, con la sentenza in epigrafe, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha affermato la validità della notifica in contestazione.

2. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, con due mezzi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese nella presente sede, ma ha depositato c.d. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia “motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” per avere la C.T.R. – pur in presenza di specifiche contestazioni sul punto ribadite anche in sede appello, sulla scorta della prodotta copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento – affermato che gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. erano stati rispettati, rinviando genericamente alla documentazione in atti. Lamenta in particolare che la sentenza impugnata ha omesso di rilevare che, come desumibile dalla prodotta relata, la parte relativa alla affissione della busta alla porta del destinatario assente non risultava compilata, il che – assume – lascia intendere che il messo notificatore, per negligenza o dimenticanza, ha mancato di effettuare l’adempimento in questione limitandosi solo all’invio della raccomandata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. affermato la validità della notifica a destinatario irreperibile dell’avviso di accertamento pur emergendo per tabulas la mancata affissione dell’avviso alla porta del destinatario.

3. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. L’affermazione infatti, nella fattispecie concreta, dell’avvenuto compimento dell’attività in contestazione – ossia dell’affissione alla casa del destinatario di avviso in busta chiusa dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare nella casa comunale, prescritta ai fini della notifica ex art. 140 c.p.c. (in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60) – non è sorretta da adeguata motivazione. Quella esposta, invero, si risolve in affermazioni generiche e apodittiche, in assenza di alcun concreto riferimento agli elementi considerati che consenta di apprezzare la congruenza della valutazione operata e il percorso logico seguito per giungere ad essa.

E’ costante giurisprudenza di questa Corte che ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v. ex multis, Cass. 12/11/1997, n. 11198). Tale onere non risulta nella specie in alcuna misura assolto, avendo la C.T.R. omesso di indicare gli elementi posti a base della esposta conclusione: omissione tanto più rilevante e apprezzabile, nella specie, a fronte delle specifiche e pertinenti argomentazioni dedotte dal ricorrente, in astratto certamente rilevanti ai fini della valutazione da compiere e compiutamente riferite in ricorso con l’indicazione altresì delle fonti di prova e della rispettiva collocazione negli atti processuali (in assolvimento dunque dell’onere di autosufficienza).

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sul punto, oltre che per il regolamento delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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