Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7286 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 16/03/2020), n.7286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 15564/2012, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis.

– ricorrente –

contro

S.V., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Calamita

elettivamente domiciliato in Roma, viale Nicastro n. 3, come da

mandato in margine al controricorso.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 135/9/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il 4/07/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.

Fatto

RITENUTO

che:

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, decidendo sull’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione provinciale che aveva accolto i ricorsi del contribuente S.V. avverso più avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap per gli anni di imposta 20032004-2005, ha dichiarato inammissibile l’appello perchè proposto oltre il termine di impugnazione. In particolare, i secondi giudici hanno ritenuto che i mezzi di prova dedotti dall’Ufficio per dimostrare la tempestività del gravame, non potevano essere valutati in quanto il loro deposito era avvenuto oltre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32.

L’Ufficio ricorre, con unico motivo, avverso tale sentenza.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso – rubricato: “insufficiente ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio; con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5” – l’Amministrazione finanziaria assume il vizio dell’iter motivazionale della decisione impugnata nella parte in cui non ha correttamente valutato le risultanze documentali e, segnatamente, non ha correttamente valutato che la fotocopia della distinta di spedizione, con timbro di ricezione leggibile, depositata successivamente all’atto di costituzione, non può considerarsi atto differente dalla fotocopia della distinta di spedizione dell’Ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate del 14/02/2011, depositata all’atto della costituzione.

In fatto, la ricorrente deduce:

– in data 22/02/2011 (otto giorni dopo la notifica dell’appello, e non in data 16/3/2011, come erroneamente si legge a pagina 12, nel primo rigo, della sentenza impugnata) l’Ufficio si costituiva in giudizio mediante deposito di copia conforme all’originale dell’appello notificato, nonchè di fotocopia della distinta di spedizione;

– in calce all’appello depositato è scritto: “copia conforme all’originale notificato in data 14/02/2011 a S.V., con raccomandata AR n. (OMISSIS) agli avvocati Giuseppe ed Emilia Ciminiello con racc. AR n. (OMISSIS). Il Direttore Provinciale (Dott. C.F.) (doc. n. 1 che si deposita con il presente ricorso) “;

– in data 9 giugno 2011, l’Agenzia delle entrate depositava una copia della distinta di spedizione con il timbro postale di accettazione, del 14 febbraio 2011, visibile.

L’Ufficio ha allegato al ricorso sia la documentazione (distinta di spedizione) depositata all’atto della sua costituzione in appello, sia quella depositata in data 9 giugno 2011.

Secondo la tesi della ricorrente, cioè, l’appello proposto contro la sentenza di primo grado non poteva considerarsi tardivo in quanto la fotocopia della distinta di spedizione depositata successivamente (in data 9 giugno 2011) e dalla quale si rendeva visibile il timbro datario, non era atto ontologicamente distinto dalla fotocopia della distinta depositata al momento della costituzione (avvenuta in data 22 febbraio 2011).

Va in primo luogo rilevato che il motivo di ricorso supera il vaglio di ammissibilità risultando integrato il vizio di omessa o insufficiente motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ogni qual volta dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione emerga l’obliterazione degli elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della vicenda all’esame da parte del giudice di merito (in questo caso riguardanti il timbro di spedizione di cui agli atti depositati successivamente alla costituzione) ed avendo la ricorrente denunciato il vizio con l’indicazione specifica delle ragioni per le quali le risultanze documentali trascurate (timbro datario) avrebbero senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115-01; Sez. 5, Sentenza n. 16655 del 29/07/2011, Rv. 619467-01; Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014, Rv. 630291-01). In ogni caso trattandosi, di questione che attiene all’ammissibilità dell’appello, questa Corte è giudice anche del fatto (cfr., ex plurimis, Sez. 2, del 13/08/2018 n. 20716).

Ciò posto, e passando al merito del ricorso, esso è infondato per i motivi di seguito esposti.

Secondo i principi affermati da questa Corte, che si condividono e si fanno propri, nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 1) deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento (così, Sez. 6-5, Ordinanza n. 15182 del 11/06/2018, Rv. 649220-01). Tali principi muovono dal precedente arresto della Suprema Corte (Sez. U., Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364-03) secondo cui “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza)”.

Nella specie, dalla stessa prospettazione dell’Agenzia delle entrate nonchè dagli atti allegati, risulta che la fotocopia della distinta di spedizione depositata all’atto della costituzione non recava alcuna data (essendo mancante il timbro datario) e che la data di spedizione non era attestata dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’appello, depositato contestualmente alla costituzione dell’Agenzia delle entrate.

Tale prova documentale – che seguendo i citati arresti giurisprudenziali va ritenuta essenziale per asseverare la data della spedizione del gravame ai fini della verifica della tempestività dello stesso – secondo quanto afferma la ricorrente è stata depositata in data 9 giugno 2011 e, quindi, non contestualmente alla costituzione.

Da tanto discende che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio denunciato, avendo dapprima escluso l’utilizzabilità dei documenti depositati in data 9 giugno 2011, in quanto depositati oltre il termine di venti giorni liberi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 e dichiarando, poi, l’inammissibilità dell’appello in quanto “l’ufficio non ha dato valida prova della data di detta spedizione”, data “non rilevabile nè dal plico di spedizione dell’appello, nè dalla distinta di spedizione delle raccomandate esibita in sede di costituzione in appello, sulla quale non risulta apposta alcun timbro postale, nè tanto meno dell’avviso di ricevimento.” (v. pag. 13 della sentenza impugnata).

In altri termini, il mancato deposito all’atto della costituzione della distinta di spedizione dell’appello ha determinato l’inammissibilità dell’appello espressamente prevista in tal caso (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 2, art. 22 commi 1 e 2) rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio anche se la parte resistente si costituisce regolarmente (cfr. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 2).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza della ricorrente amministrazione finanziaria e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 22.300,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 18 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 marzo 2020

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