Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7285 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. I, 30/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (OMISSIS) + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NICOLO’ TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE

SALVATORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PRINCIPE GUIDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 58835/06 RGAD della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/06/08, depositato il 23/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Forgione Salvatore, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.P., + ALTRI OMESSI quali eredi di S.N. -, con ricorso del 22 settembre 2009, hanno impugnato per cassazione deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 23 ottobre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilita’ o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare ai ricorrenti la somma complessiva di Euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 20.000,00 per ciascuno dei ricorrenti per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 30 ottobre 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) S.N., con citazione notificata il 16 giugno 1993, era stato convenuto in una causa di pagamento somma dinanzi al Tribunale di Benevento; b) il S. si era costituito in data 20 ottobre 1994; c) all’udienza del 3 maggio 2002, la causa era stata interrotta per la morte del S., dichiarata dal suo difensore; d) riassunto il processo, si era costituita la sola T.P. nell’udienza dell’11 aprile 2003; e) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 20 giugno 2006;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato: a) ha affermato che i ricorrenti hanno agito soltanto in qualita’ di eredi, e non anche in proprio, con la conseguenza che deve essere liquidato soltanto l’indennizzo per il danno non patrimoniale patito dal loro dante causa per il periodo dalla costituzione in giudizio di quest’ultimo al decesso dello stesso; b) ha determinato la durata ragionevole del giudizio presupposto in tre anni; c) ha stabilito l’eccedenza di irragionevole protrazione dello stesso processo – fino alla morte del dante causa dei ricorrenti – in quattro anni; d) ha liquidato ai medesimi ricorrenti, jure hereditatis, la somma di Euro 4.000,00 (sulla base del parametro di Euro 1.000,00 per anno), pari all’indennizzo maturato in favore del loro dante causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’affermazione che la domanda di equa riparazione e’ stata proposta solo jure hereditatis e non anche jure proprio, quantomeno nei confronti di T.P., costituitasi dopo il decesso del suo dante causa; b) la determinazione della durata irragionevole del processo presupposto in soli quattro anni anziche’ nella durata di tutto il processo, dall’inizio alla conclusione dello stesso; c) l’insufficienza dell’indennizzo liquidato, avuto riguardo ai parametri adottati dalla Corte EDU;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, in particolare, la censura sub a) e’ manifestamente inammissibile;

che, al riguardo, e’ noto il generale orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, jure successionis, l’indennizzo maturato dal de cuius per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge, nonche’, jure proprio, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualita’ di parte, cioe’ dal momento in cui si sia costituito nel giudizio, cio’ in quanto, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, e’ stata gia’ acquisita nel segmento temporale in cui era parte il de cuius e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovra’ prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (cfr, ex plurimis, la sentenza n. 2983 del 2008);

che, nella specie, l’inammissibilita’ della censura consegue al rilievo che i ricorrenti – a fronte della inequivocabile affermazione della Corte romana, secondo cui gli stessi ricorrenti hanno agito soltanto in qualita’ di eredi, e non anche in proprio – avrebbero dovuto dimostrare per il principio di autosufficienza del ricorso, mediante la riproduzione integrale dell’atto introduttivo del giudizio a quo e delle conclusioni ivi formulate, che la loro domanda comprendeva l’indennizzo sia jure successionis sia jure proprio, evidenziando gli eventuali vizi di motivazione presenti nel decreto impugnato quanto alla qualificazione della domanda;

che, invece, i ricorrenti si limitano ad affermare apoditticamente di aver agito anche jure proprio;

che inoltre, quanto alla posizione della ricorrente T.P. – della quale e’ pacifica la costituzione nel giudizio presupposto all’udienza dell’11 aprile 2003 -, che, alla stessa non compete comunque alcun indennizzo jure proprio, perche’ il periodo legittimamente computabile ai fini del diritto all’indennizzo, dalla data della sua costituzione a quella della pubblicazione della sentenza (20 giugno 2006), non e’ sostanzialmente superiore ai tre anni di ragionevole durata del processo, riferito alla ricorrente medesima;

che anche la censura sub b) e’ manifestamente infondata;

che, al riguardo, e’ sufficiente rammentare il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente cioe’ il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado, quale quello di specie (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che anche la censura sub e) e’ manifestamente infondata;

che in proposito non v’e’ ragione di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, la Corte romana ha invece liquidato ai ricorrenti, jure hereditatis e pro quota, la somma di Euro 4.000,00 per quattro anni di irragionevole durata, somma superiore a quella di Euro 3.250,00, agli stessi spettante secondo detto orientamento;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore del resistente, delle spese del giudizio, che determina in complessivi Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA