Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7285 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18411/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Consorzio Pesca Ancona Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa

dall’Avv. Paolo Speciale con domicilio eletto in Roma, Via Poma n.

2, presso lo studio dell’Avv. Raniero Valle;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche, n. 147/1/10, depositata il 17/05/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

udito l’Avv. Paolo Speciale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott.ssa DE MASELLIS Mariella, la quale ha concluso

chiedendo l’accoglimento, previo il rigetto dell’eccezione di

inammissibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso la sentenza della C.T.R. delle Marche indicata in epigrafe, con la quale, rigettandosi l’appello dell’Ufficio, è stata affermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, nei confronti del Consorzio Pesca Ancona Soc. Coop. a r.l., per Irpeg, Iva e Irap relative agli anni 2001 e 2002.

L’Ufficio aveva provveduto alla determinazione induttiva di maggiori imponibili sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso i locali di altra società (Sabinpesca s.n.c.) che, secondo gli accertatori, dimostrava che quest’ultima aveva acquistato prodotti ittici senza fattura dal Consorzio Pesca Ancona: si trattava precisamente di bloc-notes e quadernoni riportanti date, nomi dei fornitori e quantità di pesce acquistato.

Secondo la C.T.R. non vi è prova adeguata che i nomi delle imbarcazioni e dei marinai ivi indicati fossero riferibili al Consorzio Pesca di Ancona.

2. La società contribuente resiste con controricorso. La stessa ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. negato alla documentazione extracontabile acquisita, illustrata dalle dichiarazioni fornite ai verbalizzanti dal titolare della Sabinpesca, valore di idoneo elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e per avere per contro accreditato la versione della contribuente, secondo cui il pescato da essa prodotto veniva acquistato esclusivamente dall’Associazione Produttori Pesca, mentre le imbarcazioni evidenziate nelle annotazioni acquisite conferivano il pesce all’altro mercato situato all’interno dell’area portuale a pochi metri da quello gestito dal consorzio; tale versione, secondo la ricorrente, era priva di alcun riscontro e non poteva pertanto considerarsi idonea a contrastare le presunzioni poste a base dell’accertamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia altresì, in relazione alle medesime doglianze, vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il proposto controricorso la società contribuente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.

4. Tale pregiudiziale eccezione si appalesa fondata e deve pertanto condurre alla richiesta declaratoria di inammissibilità.

Il ricorso per cassazione risulta invero consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 5/7/2011, un giorno al di là del termine ultimo per la sua proposizione da considerarsi nella specie venuto a scadere il 4/7/2011, essendo stata la sentenza de qua pubblicata in data 17/5/2010.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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