Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7285 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 07/03/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 07/03/2022), n.7285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26812/2015 proposto da:

ASCIT – Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Gianluca Baldacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

in Roma, Piazza dell’Emporio n. 16/a;

– ricorrente –

Contro

S.C.A., M.I., M.R.,

M.F., quali eredi di M.P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1896/09/14 della Commissione tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 2/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del

2/2/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;

lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore

Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha

concluso per l’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo,

assorbiti il primo e il sesto.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 l’impresa individuale M.P., società produttrice di accessori per calzature, chiedeva l’annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi, per il periodo 2001-2005, dalla ASCIT Servizi Ambientali s.p.a. quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori.

2. Con sentenza n. 85/01/10 del 30.6.2010 la Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato tardivo il ricorso originario.

3. Con sentenza n. 3764 del 2012 questa Corte dichiarava fondato il motivo relativo alla tempestività della proposizione del ricorso originario e cassava con rinvio la sentenza impugnata.

4. Con ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63 e art. 392 c.p.c., S.C.A., M.R., F. ed I., in qualità di eredi di M.P.L., titolari della omonima ditta individuale, riassumevano il giudizio dinanzi alla CTR.

5. Con sentenza n. 1896/9/2014, depositata il 2.10.2014, la CTR dichiarava non dovuta la parte variabile della TIA, relativamente alle superfici produttive dei rifiuti speciali non assimilabili, le sanzioni e gli interessi, ferma restando la debenza della parte fissa. Dichiarava, altresì, non dovuta all’Iva e condannava l’ASCIT alla rifusione delle spese e dei giudizi.

6. Avverso tale sentenza la ASCIT propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

7. I contribuenti non si sono costituiti.

8. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ASCIT – Servizi Ambientali s.p.a. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 21 e 49 della Delib. Comitato interministeriale 27 luglio 1984, delle Delib. Comune di Capannori 29 maggio 1998, n. 65, Delib. 20 febbraio 2001, n. 11, Delib. 13 aprile 2004, n. 28 nonché dei Regolamenti del Comune di Capannori in vigore nei diversi periodi di accertamento.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assolto l’onere probatorio (mediante la produzione dei cd. MUD (Modello Unico di Denuncia) posto a carico della contribuente circa l’avvenuto smaltimento, a proprie spese, dei rifiuti speciali prodotti con conseguente suo esonero dal pagamento, per essi, della quota variabile richiesta a titolo di TIA negli atti di liquidazione impugnati.

A parere della ricorrente la CTR sarebbe incorsa nell’errore di qualificare come documento MUD “un semplice riepilogo delle superfici, redatto dalla stessa contribuente”, di talché “la CTR avrebbe dovuto concludere nel senso che non era possibile alcuna esenzione totale della superficie della quota variabile, in ragione del mancato assolvimento dell’onere, gravante sulla contribuente, di dimostrare la specialità, e la non assimilabilità, dei rifiuti prodotti”.

La ricorrente rileva, poi, che la CTR sulla base della documentazione prodotta dai contribuenti (MUD) sarebbe dovuta giungere alla conclusione non di esonerare questi ultimi dal pagamento della quota variabile TIA ma a una sua riduzione D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 49; documentazione che, comunque, era da ritenersi del tutto inidonea allo scopo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, circa la natura dei rifiuti prodotti dalla società contribuente sulla cui base la CTR ha disposto l’esonero del pagamento del tributo richiesto.

Con tale motivo si censura la statuizione secondo cui “l’appellante, che ne aveva l’onere, (n.d.r.: aveva) dimostrato di aver smaltito nell’anno in esame unicamente rifiuti speciali non assimilabili”, affermazione che, sempre secondo la ricorrente, si poneva in contrasto con l’assenza di prova fornita sul punto dalla contribuente e che era stata oggetto di discussione tra le parti.

3. Il terzo motivo si fonda su un presunto “error in iudicando per radicale assenza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La ricorrente lamenta che la CTR ha omesso di valutare la reale natura dei rifiuti prodotti, affermando che la contribuente aveva dato prova di aver prodotto rifiuti speciali senza alcuna altra specificazione; affermazione che, per come indicato nei motivi che precedono, si fondava sull’erroneo presupposto della sufficienza, in termini di prova, della documentazione prodotta dalla contribuente e qualificata quale MUD, Infine, la ricorrente censura l’omessa pronuncia anche relativamente alla non debenza delle sanzioni e degli interessi.

4. Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio afferente la natura di rifiuto speciale assimilato prodotto dalla società contribuente.

5. Con il quinto motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la CTR nell’aver dato ingresso, nel giudizio di rinvio, a prove nuove in violazione dell’art. 394 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57,58 e 63; prove da individuarsi nella documentazione qualificata dalla CTR come modelli MUD costituente, in realtà, un prospetto riepilogativo delle superfici redatto dalla contribuente.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver la CTR disposto l’integrale pagamento delle spese processuali dei diversi gradi a carico della ricorrente in assenza della sua totale soccombenza assumendo all’uopo rilievo il rigetto della domanda principale proposta dalla contribuente di annullamento degli avvisi impugnati ed essendo stata accolta quella subordinata di rideterminazione degli importi dovuti.

7. Con il settimo motivo viene denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR disposto l’esonero della parte variabile della tariffa TIA richiesta in assenza di una specifica domanda sul punto.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3,L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13, e del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 con riferimento al mancato assoggettamento ad IVA della TIA, sul presupposto della natura di servizio a quest’ultima sotteso e del fatto che la natura tributaria di un importo dovuto non esclude in sé l’applicazione dell’IVA.

9. Va rilevato che con il quinto motivo di ricorso viene denunciato un error in procedendo, laddove la ricorrente ha riportato nel ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti, il vizio suddetto e, in particolare, il documento allegato dalla parte contribuente in sede di riassunzione del presente giudizio dinnanzi alla CTR.

In assenza nel fascicolo di parte dell’allegato indicato e in presenza del denunciato error in procedendo – il quale comporta che il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita a riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. n. 20716 del 2018) appare necessario disporre, a cura della cancelleria, l’acquisizione del fascicolo di merito.

A fronte di tale censura questa Corte è chiamata ad esercitare il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito e, in ragione di ciò, disporre l’acquisizione del fascicolo di merito.

P.Q.M.

La Corte:

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 2 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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