Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7284 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. I, 30/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n.

50, presso l’Avv. Candiano Mario che lo rappresenta e difende come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro – tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma rep. 5105

depositato il 1 settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

Il ricorrente ha depositato memoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in varie fasi avanti al giudice contabile.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile in quanto tutti i motivi, con i quali si deducono violazioni di legge, non sono corredati dal prescritto quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c.).

Inammissibili sono ugualmente i motivi laddove lamentano l’insufficiente motivazione, mancando il momento di sintesi del fatto in relazione alla cui sussistenza la motivazione sarebbe carente. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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