Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7284 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20113/2018 proposto da:

LA NUOVA PORTUENSE SRL SOCIETA’ AGRICOLA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE GIULIO ROMEO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI DEL CONSORZIO INTERPORTO ROMA

FIUMICINO, CONSORZIO INTERPORTO ROMA FIUMICINO SPA IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo

studio dell’avvocato LEONARDO PALLOTTA, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE ED IN FALLIMENTO N. (OMISSIS), COMUNE

DI FIUMICINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2442/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Consorzio Interporto Roma Fiumicino s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Società Agricola la Nuova Portuense s.r.l. chiedendo pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., in relazione al contratto preliminare di data 29 luglio 2002 con cui la convenuta aveva promesso la cessione dei diritti di cubatura pari a metri cubi 200.000, nonchè tutti i diritti connessi a tale cubatura e comunque tutti i diritti di cubatura che la convenuta si era riservata con atto del 1999. Dedusse l’attore che la conclusione del contratto definitivo era sottoposta alla condizione del rilascio della concessione edilizia. La convenuta domandò in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento in relazione al termine essenziale, con conseguente diritto ad incamerare l’acconto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria e la retrocessione di parte del terreno venduto all’attore, nonchè la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium in relazione al corrispettivo previsto, inficiante pure la transazione stipulata in data 17 luglio 2002 ed a seguito della quale era stata conclusa un’ulteriore compravendita di terreni. La convenuta chiamò quindi in causa il Comune di Fiumicino e (OMISSIS) s.r.l. ed inoltre notificò all’attore ed ai terzi chiamati un atto di citazione chiedendo con domanda revocatoria la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di conferimento di data 4 agosto 2005 da parte del Consorzio attoreo della proprietà di ramo d’azienda in favore di (OMISSIS) s.r.l., ed in subordine declaratoria di obbligazione solidale di (OMISSIS), nonchè l’emanazione di ordine al Comune di Fiumicino di sospendere e/o annullare i provvedimenti richiesti da soggetti non titolari delle cubature.

Il Tribunale adito accolse la domanda proposta dal Consorzio Interporto Roma Fiumicino s.p.a., rigettò la domanda riconvenzionale e dichiarò inammissibili le domande proposte dalla convenuta con l’atto di citazione notificato. Avverso detta sentenza propose appello Società Agricola la Nuova Portuense. Con sentenza di data 16 aprile 2019 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, in relazione alla domanda revocatoria, che la stessa era stata proposta oltre il termine previsto dall’art. 167 c.p.c., per la domanda riconvenzionale e dunque in violazione di tale norma, nè la domanda era ammissibile ai sensi dell’art. 183, quale modifica di domanda, dato che il conferimento del ramo aziendale da parte del Consorzio era antecedente la costituzione in giudizio della convenuta/appellante. Aggiunse che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la rescissione del contratto preliminare e degli ulteriori atti, con le pronunce consequenziali invocate, era ammissibile in quanto connessa alla domanda principale, ma che la prescrizione annuale per proporre l’azione era decorsa in relazione all’ulteriore compravendita di terreni, la rescissione della transazione era inammissibile ai sensi dell’art. 1970 e, quanto alla rescissione per lesione del contratto preliminare, non era provato lo stato di bisogno per la seguente ragione: a seguito della cessione dei terreni da La Nuova Portuense al Consorzio, due occupanti avevano promosso giudizio di usucapione ed il Consorzio aveva chiamato in garanzia per evizione La Nuova Portuense; all’esito della transazione il Consorzio aveva rinunciato alla chiamata in garanzia e La Nuova Portuense si era obbligata a cedere i 200.000 mq. di cubatura e nuovi terreni, per cui in esecuzione della transazione erano stati stipulati il contratto preliminare e la vendita degli altri terrenti; per valutare lo stato di bisogno occorreva considerare il vantaggio conseguito da La Nuova Portuense a seguito della rinuncia alla domanda di garanzia, ma l’appellante neppure aveva dedotto il valore degli immobili oggetto della domanda di usucapione.

Osservò inoltre, in relazione alla domanda di risoluzione, che non ricorreva il carattere essenziale del termine, essendo stato il termine per la conclusione del contratto definitivo concordemente prorogato ed essendo la stipulazione del definitivo subordinata alla condizione del rilascio delle concessioni edilizie, nè in primo grado e nelle conclusioni dell’atto di appello era stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1455, essendo stata ristretta la domanda alla risoluzione di diritto.

Ha proposto ricorso per cassazione Società Agricola la Nuova Portuense s.r.l. sulla base di quattro motivi e resistono con unico controricorso la Liquidazione giudiziale dei beni del Consorzio Interporto Roma-Fiumicino s.p.a. in liquidazione ed in c.p. 15/2013 e Consorzio Interporto Roma-Fiumicino s.p.a. in liquidazione. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria. Ha presentato altresì memoria il Comune di Fiumicino, ma trattasi di memoria inammissibile non avendo l’intimato depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163,163 bis e 167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la domanda di cui all’atto di citazione notificato dalla convenuta non costituiva domanda riconvenzionale, ma un’autonoma domanda e che non era prescritta l’azione revocatoria.

Il motivo è inammissibile. Va premesso che è stata depositata sentenza dichiarativa di fallimento della parte ricorrente. La dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del giudizio di cassazione, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (fra le tante Cass. n. 7477 del 2017).

Il giudice di merito ha considerato inammissibile la domanda di cui al motivo in esame sia perchè tardiva in quanto riconvenzionale, sia perchè non ammissibile quale modifica della domanda ai sensi dell’art. 183. Questa seconda ratio decidendi non è stata impugnata sicchè la censura, anche nel richiamo alla mancata maturazione della prescrizione, è priva di decisività.

Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la non corrispondenza fra motivazione e dispositivo. Osserva la ricorrente che la corte territoriale, avendo accolto il motivo di appello relativo all’ammissibilità della domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto accogliere sul punto l’appello in riforma della sentenza del Tribunale e che nel dispositivo non si trova corrispondenza con l’accoglimento del motivo in motivazione.

Il motivo è infondato. La sentenza di appello che riformi quella di primo grado è sostitutiva della stessa e pronuncia quindi sulla domanda. In quanto giudizio sul rapporto controverso, e non sull’atto impugnato, il grado di appello statuisce sulla domanda. Il superamento pertanto in senso favorevole all’attore appellante, soccombente in primo grado, di una questione pregiudiziale attinente al processo, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non si traduce in accoglimento del motivo di appello se l’impugnazione non viene accolta con riferimento al merito o con riferimento ad altra questione pregiudiziale ancora sub iudice.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1449 e 1448 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che non sono state valutate le situazioni di fatto poste a base della domanda di rescissione, ed in particolare la pressione subita per effetto della chiamata in causa per evizione e risarcimento dei danni.

Il motivo è inammissibile. La censura attiene chiaramente al giudizio di fatto in ordine allo stato di bisogno, che è profilo il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1455,157 e 1458 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che erra il giudice di appello ad escludere che sia stata proposta la domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455, perchè con il quarto motivo di appello è stata confutata la statuizione del Tribunale che ha ritenuto infondata l’eccezione relativa allo spirare del termine, non essendo stata mai concessa alcuna proroga. Aggiunge che palese è la scadenza del termine ultimo e perentorio, sicchè la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento.

Il motivo è inammissibile. La censura difetta di specificità, oltre che di comprensibilità, ed è pertanto inidonea a raggiungere lo scopo della critica della sentenza. Nel motivo la ricorrente esordisce denunciando che una domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455, era stata in realtà proposta e che ha errato la corte territoriale a ritenere che non sia stata proposta. Nell’articolazione poi del motivo, a parte il riferimento solo all’atto di appello e non anche all’originaria domanda in primo grado, la censura concerne l’essenzialità del termine, la cui violazione viene fatta coincidere con il grave inadempimento, evidentemente alla stregua del criterio di cui all’art. 1455, essendo stata impugnata l’esclusione della presenza di una domanda di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza. Sulla base di tale articolazione del motivo, la censura trascorre fra termine essenziale e non scarsa importanza dell’inadempimento e risulta, come si è detto, obiettivamente incomprensibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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