Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7284 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 16/03/2020), n.7284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in Lucca, viale Carlo del

Prete 465-485, presso lo studio dell’Avv. Michele salotti che lo

rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 39/16/2012 della Commissione

tributaria regionale della Toscana, depositata il 24 settembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 giugno 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

B.V. ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Toscana, in controversia avente ad oggetto avvisi di accertamenti basati sugli studi di settore e relativi agli anni di imposta 2003 e 2004, ne aveva rigettato l’appello avverso la prima decisione di rigetto dei ricorsi introduttivi;

in particolare, il Giudice di appello, premesso che. in applicazione degli studi di settore. era stato riscontrato uno scostamento dei redditi dichiarati dimostrativo di gravi incongruenze, riteneva che le giustificazioni addotte dal contribuente fossero privi di pregio ovvero non documentate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe, nella sostanza, omesso di pronunciarsi su tutte le doglianze del contribuente, limitandosi a generiche considerazioni, tuttavia, sono smentite dai documenti prodotti.

1.1 la censura è inammissibile. Al ricorso, infatti, è applicabile (per essere stata la sentenza impugnata depositata il 24 settembre 2012) il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale, per come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza n. 8053/2014) “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”;

nel caso in esame, il mezzo non individua un “fatto” il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito ma, e peraltro con difetto di autosufficienza (non riportando quando e come le circostanze fossero state rappresentante al Giudice di primo e di secondo grado), si limita a dedurre genericamente un’omessa pronuncia sulle doglianze del contribuente;

ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile;

condanna il ricorrente, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

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