Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7283 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4126-2012 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato VALERIA DI DUCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LIVIO PROVITERA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 112/49/11, depositata il 22.06.2011 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l’appello dell’Ufficio in riforma della prima decisione, dichiarava la legittimità dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale, per l’anno di imposta 2000, era stato determinato a carico di C.C. un reddito di Lire 467.810.000, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 7, ai fini IRPEF ed ILOR, sulla base di numerosi investimenti immobiliari.

2. Il giudice di appello, preso atto della sentenza n. 111/20/08 della CTR della Campania, passata in giudicato, con la quale era stato ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione che aveva attribuito dei redditi alla C. per l’anno 1996, confermando la presunzione legale del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, che aveva comportato “la possibilità di spalmare per i cinque anni precedenti sulla C. il maggior reddito emerso negli anni 1999-2000”, osservava che gli elementi costitutivi della fattispecie erano gli stessi e si estendevano ad una pluralità di periodi di imposta, di guisa che il passaggio in giudicato della citata sentenza precludeva il riesame dello stesso punto e comportava la legittimità dell’accertamento.

3. La contribuente ricorre per cassazione affidandosi ad un motivo. Replica la Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo si lamenta la violazione ed errata interpretazione dell’art. 2909 c.c., anche in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per errata applicazione del principio del giudicato esterno sulla considerazione della contumacia della parte in quel giudizio e sulla diversità del petitum non solo perchè concernente un diverso anno di imposta, ma anche perchè a corredo delle ragioni del contribuente erano stati allegati documenti diversi da quelli prodotti nel giudizio in cui è stato invocato il giudicato esterno.

1.2. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza in quanto non riproduce nè la sentenza di cui si discute, nè gli atti idonei a illustrare con autosufficienza quanto sostenuto, oltre che l’effettivo contenuto dei documenti e, quindi, la rilevanza e pertinenza della questione proposta.

1.3. Il motivo è carente anche nulla è detto sulle diverse argomentazioni che il contribuente avrebbe fatto valere nei pregressi gradi di giudizio, di guisa che il motivo, così come il quesito, appare astratto e privo di riferimenti al caso concreto (cfr. Cass. SU n. 26028/2008).

1.4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 6.500,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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