Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7283 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 16/03/2020), n.7283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

BERNAREGGI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo

studio dell’Avv. Paolo Gelli che la rappresenta e difende, per

procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 54/33/2013 della Commissione

tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 aprile 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 giugno 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Bernareggi S.p.A. di avviso di accertamento relativo a Irap, Ires e Iva dell’anno di imposta 2006, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso la prima decisione dalla contribuente, dato atto che la Società aveva prestato acquiescenza al rilievo n. 1 dell’atto impugnato, annullava i rilievi nn. 2 e 3 ma confermava:

il rilievo n. 4 argomentando che le spese sostenute per una manifestazione svolta in Kenia dovessero ritenersi spese di rappresentanza e non di pubblicità;

il rilievo n. 5 (relativo alla ripresa a reddito dell’importo di una fattura emessa per operazioni contestate come inesistenti) rilevando come, agli atti, non fosse emersa la prova dell’attività di intermediazione per la fornitura di cellulari svolta in favore della contribuente dall’emittente BS che, tra l’altro, era sostanzialmente “non operante”;

avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, la Società;

l’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione” al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 con il primo motivo- rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla distinzione tra spese di pubblicità e rappresentanza deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108 – la ricorrente evidenzia l’errore in diritto perpetrato dalla C.T.R. nell’avere ritenuto spese di rappresentanza, e non di pubblicità, quelle sostenute per spese di vitto e alloggio dei tre maggiori clienti in una convention in Kenia, all’esito della quale erano stati ricevuti svariati ordini;

1.1 la censura è infondata essendosi il Giudice di appello adeguato all’orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre cfr. Cass. n. 3087 del 17/02/2016) secondo cui in materia di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, (vigente “ratione temporis”), il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obbiettivi perseguiti, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell’impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la qualificazione delle spese di rinfresco per l’inaugurazione di un centro commerciale quali spese pubblicitarie, non essendo provati quali prodotti o attività fossero pubblicizzati e quale fosse la diretta aspettativa di ritorno commerciale).

1.1 Nel caso in esame, con accertamento in fatto rimasto incontrastato, il Giudice di appello ha ritenuto che le spese sostenute dalla Società, per vitto e alloggio in occasione di un convegno, per la loro modalità e tipologia si inquadrassero perfettamente tra quelle di rappresentanza.

2. Con il secondo motivo di ricorso-articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla idoneità delle presunzioni sulla cui scorta l’amministrazione finanziaria ha formulato il giudizio di fittizietà delle fatture emesse per intermediazione nei confronti del contribuente accertato, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 917, artt. 9 e 75; del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, artt. 4 e 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e dell’art. 2697 c.c. – si deduce l’errore commesso dalla C.T.R. nell’avere ritenuto che la fattura emessa dalla BS fosse relativa a un’operazione inesistente.

2.1 La censura è inammissibile e infondata per tutte le ragioni già svolte da questa Corte, con riferimento all’annualità 2005, con ordinanza n. 18790/2016 resa tra le parti;

si è, infatti, condivisibilmente statuito che il motivo appare inammissibile prima ancora che infondato, poichè, per un verso, non coglie l’effettiva portata della ratio decidendi della sentenza impugnata, per altro verso (e soprattutto) lascia trapelare, sotto la veste formale di plurime violazioni di legge, una contestazione che verte in realtà sul merito della valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, che non è però sottoponibile al vaglio di legittimità. Ebbene, la contestazione di siffatte valutazioni si pone in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte, per cui persino il controllo di adeguatezza e logicità della motivazione (nella forma più penetrante consentita prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non potrebbe mai sostanziarsi nella revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi in una vera e propria riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 14233/15, 961/15, 959/15), mentre spetta in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. mi. 962/15, 26860/14); di qui l’inammissibilità del ricorso che tenda a sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto sulle quali il giudice d’appello abbia espresso opzioni “non condivise e per ciò solo censurate, al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata” (ex plurimis, Cass. su. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14 e 3396/15);

per altro, e in ogni caso non sussiste la dedotta violazione d legge giacchè la decisione impugnata si pone in linea con il costante insegnamento di questa Corte per cui “l’Amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o di componenti negativi del reddito e la loro inerenza all’attività di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73” (Cass. sez. V, mi. 17298/14, 16461/13, 16115/07, 4218/06);

inoltre, con particolare riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti – la cui fatturazione viene ritenuta mera espressione cartolare di attività commerciali in realtà mai poste in essere – l’amministrazione ha solo l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma meramente indiziaria e presuntiva, del fatto che l’operazione fatturata non è stata realizzata (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12, 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; conf. C. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), spettando poi al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi all’esibizione della fattura o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichè questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo eli far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. nn. 5406116, 28683/15, 13253/15, 16936/15, 428/15, 12802/11, 9138/10, 9476/10, 15228/01).

3 ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per non avere l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva;

4 ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA