Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7282 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 16/03/2021), n.7282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26202/2018 proposto da:

B.G., S.I., B.B., rappresentanti e

difesi dall’avvocato GUERRINO MAESTRI, e con il medesimo

elettivamente domiciliati in ROMA, in VIALE ANGELICO N. 97, presso

lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE, pec:

avvguerrinomaestri.puntopec.it;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SRL (OMISSIS), in persona del curatore

fallimentare, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO IUCCI, e

con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato FABIO BASILI, in VIA COLA DI RIENZO 28, pec:

robertoiucci.puntopec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3887/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società (OMISSIS) srl in bonis con atto dell’11/8/1994 alienò l’unico cespite di sua proprietà, costituito da terreni siti in Comune di (OMISSIS), ai coniugi B.B. e S.I. per il prezzo dichiarato di Lire 2 milioni; con sentenza del 13/1/1995 la (OMISSIS) srl fu dichiarata fallita e, con citazione del 6/4/1995, la Curatela convenne in giudizio i B. – S. per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto di vendita L. Fall., ex art. 67, o, in subordine, ex art. 2901 c.c..

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 131 del 14/7/2004, dichiarò inefficace la vendita e l’appello proposto fu rigettato con sentenza passata in giudicato in data 8/11/2008. All’atto di porre in esecuzione la sentenza la Curatela apprese che i signori B. – S. avevano dismesso gli immobili compravenduti in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale, cedendoli alla Immobiliare Sileno 2000 srl. Dall’intangibilità di tale atto di vendita era derivata l’impossibilità di acquistare i beni alienati. Inoltre, a seguito di verifica sulla consistenza del patrimonio dei convenuti, la Curatela aveva appreso che, con atto del 4/10/2012, i coniugi avevano donato al figlio B.G. determinati beni immobili tra cui un’abitazione, terreni e diritti indivisi in ragione di 1/3, su un appezzamento di terreno.

Con atto di citazione del 12/4/2013 la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. chiese allora la revocatoria ordinaria della donazione ed il pagamento dell’equivalente con riguardo all’immobile venduto a terza.

I convenuti B.G., B.B., e S.I. si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito per equivalente della Curatela, termine decorrente dal primo atto di disposizione del bene o quantomeno dal momento in cui si era verificata l’impossibilità della restituzione del bene oggetto di revocatoria. Dedussero che la Curatela aveva formulato la domanda di pagamento dell’equivalente economico solo con l’atto di citazione introduttivo dell’ultimo giudizio e che, in ogni caso, l’impossibilità di restituzione dei beni fosse imputabile esclusivamente all’inerzia della curatela, essendo la vendita avvenuta prima della notifica e della trascrizione dell’atto di citazione per revocatoria. Sulla domanda di revoca della donazione dedussero l’insussistenza dei presupposti della revocatoria.

3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1255 del 6/6/2017, accolse le domande condannando i convenuti al pagamento dell’importo di Euro 184.282,15 oltre interessi legali e dichiarando inefficace l’atto di donazione immobiliare in favore del figlio, ordinando pertanto il rilascio in favore del fallimento di una serie di beni immobili.

I B. – S. proposero appello riformulando tutte le domande già svolte in primo grado, compresa l’eccezione di prescrizione e la richiesta di riesame dei presupposti dell’azione revocatoria.

4. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3887 del 6/6/2020, ha rigettato l’appello, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito per equivalente, azionata ex art. 2043 c.c., perchè il diritto di credil:o fatto valere nel giudizio era sorto con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Roma con cui era diventata definitiva la statuizione di inefficacia della vendita effettuata dalla fallita nel (OMISSIS) ed ordinato il rilascio degli immobili, in applicazione del principio generale per cui l’effetto recuperatorio dell’azione revocatoria si sposta sull’equivalente patrimoniale dell’alienazione che di quel bene sia stata effettuata dall’acquirente, soggetto passivo della domanda.

La Corte territoriale ha, dunque, ritenuto che il diritto di credito al controvalore, azionato unitamente alla azione di revoca della donazione 2012, non è una domanda nuova perchè è “già sorto con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato la compravendita 1994 e condannato i B. alla restituzione dell’immobile”, sicchè, in caso di mancata restituzione dell’immobile (ipotesi che si è verificata nel caso di specie, essendo stato ceduto tale immobile ad un terzo, con atto trascritto anteriormente alla domanda di revocatoria fallimentare) si determinerebbe una sorta di “surrogazione reale” del bene oggetto di condanna alla restituzione – con la somma di denaro equivalente oggetto di condanna risarcitoria, in virtù della efficacia recuperatoria dell’azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 66, in sostanza la Corte d’Appello nega la qualificazione di azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., alla richiesta di condanna al pagamento del controvalore dell’immobile, svolta dal Fallimento, in quanto trattasi piuttosto di azione “recuperatoria-restitutoria” di somma di denaro “surrogatasi” al bene immobile alienato dai B. a terzi, che nasce e può essere esercitata nel termine ordinario dell'”actio iudicati” in quanto deriva direttamente dal giudicato del Tribunale di Latina (revoca compravendita 1994) che condannava B. e S. anche alla restituzione dell’immobile.

Ne discende che, nella prospettazione della Corte territoriale, l’azione proposta in primo grado non è una vera e propria azione di condanna al risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale, ma soltanto una domanda di accertamento (actio iudicati) volta alla liquidazione del quantum-controvalore in dipendenza della avvenuta surrogazione della somma liquidata al bene immobile non restituito.

5. Avverso la sentenza B.G., B.B. e S.I. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. con controricorso.

6. La causa è stata fissata ex art. 380 bis c.p.c., alla trattazione in Adunanza Camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100,112 c.p.c., violazione degli artt. 2934,2935,2946 e 2947 c.c. – i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale ed insistono nella tesi, già sostenuta nei gradi di merito, secondo la quale la domanda introdotta era una domanda di risarcimento del danno, il cui termine quinquennale di prescrizione decorreva dall’atto di vendita dell’immobile all’Immobiliare Sileno 2000; in secondo luogo sostengono che non era sorto alcun diritto ai controvalore in favore del fallimento perchè la Curatela non aveva formulato domanda di pagamento dell’equivalente. Inoltre, secondo i ricorrenti non poteva ritenersi che la sentenza passata in giudicato avesse anche inteso implicitamente riconoscere il diritto di credito al controvalore in sostituzione dell’immobile non più aggredibile, di guisa che la sentenza aveva pronunciato ultra petita partium, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

I precedenti di questa Corte citati dalle corti di merito non sarebbero pertinenti in quanto gli stessi farebbero, per l’appunto, riferimento a fattispecie nelle quali la curatela aveva formulato la domanda alternativa per equivalente.

1.1 Il motivo è inammissibile e infondato.

La censura di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c., se riferita – come pare evincere dalla esposizione del motivo – alla statuizione di condanna al pagamento del controvalore resa nel presente giudizio, sull’assunto che nel corso del giudizio definito con sentenza passata in giudicato, il Fallimento non aveva formulato alcuna domanda neppure subordinata avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento del controvalore del bene immobile (non più aggredibile esecutivamente essendo stata trasferita la relativa proprietà con atto trascritto anteriormente alla domanda revocatoria fallimentare), deve ritenersi o inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ovvero destituita di fondamento.

E’ inammissibile qualora la censura, così come formulata, sia diretta a contestare l’interpretazione, fornita da entrambi i Giudici di merito, delle statuizioni rese con la sentenza passata in giudicato, venendo a sostenere i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe sostanzialmente attribuito al Fallimento un diritto di credito non riconosciuta dal giudicato. Ma, allora, i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere od individuare i passaggi salienti della motivazione della sentenza passata in giudicato, indispensabili a questa Corte per verificare l’asserito errore di interpretazione commesso dal Giudice territoriale in ordine all’accertamento dell’effettivo oggetto della controversia che poteva ritenersi coperto dal giudicato.

La censura è inoltre infondata in quanto, ove anche la tesi difensiva della ultrapetizione dovesse considerarsi fondata esclusivamente sul contenuto della pronuncia rilevabile dal dispositivo della sentenza passata in giudicato, osserva il Collegio che tali statuizioni non si limitavano all’accoglimento della domanda revocatoria ed alla dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di compravendita immobiliare stipulato in data 11 agosto 1994, ma disponevano anche la condanna dei convenuti alla restituzione del bene immobile, in accoglimento della domanda ulteriore che il Fallimento aveva proposto in quel giudizio, chiedendo “in via subordinata, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la condanna dei convenuti al rilascio degli immobili” (cfr. controricorso pag. 3), essendo del tutto consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di azione revocatoria fallimentare, la statuizione di condanna al rilascio del bene immobile il cui atto di disposizione è stato revocato si converte in condanna alla corresponsione del controvalore equivalente, nel caso in cui il Fallimento non possa conseguire la restituzione materiale del bene alla massa dell’attivo.

Si veda sul punto Cass., 1, n. 5540 del 20/6/1997 secondo la quale “Allorquando il bene oggetto di revocatoria (nella specie: fallimentare) non si trovi più nel patrimonio del convenuto l’effetto recuperatorio dell’azione (salvo, ove possibile, l’esercizio della revocatoria contro i terzi acquirenti) si trasferisce sull’equivalente pecuniario dell’alienazione successiva, da qualificarsi peraltro alla stregua di un credito di valore affinchè non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella sua consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore (in termini Cass., 1, n. 10432 del 18/5/2005: “Allorquando il bene oggetto di revocatoria non si trovi più nel patrimonio del convenuto, l’effetto recuperatorio dell’azione (salvo, ove possibile, l’esercizio della revocatoria contro i terzi acquirenti) si trasferisce sull’equivalente pecuniario dell’alienazione successiva, da qualificarsi, peraltro, alla stregua di un credito di valore affinchè non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella sua consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore”; Cass., 1, n. 19163 del 13/9/2007; Cass., 1, n. 15123 del 2/7/2014; Cass., S.U., n. 12476 del 24/6/2020).

Conforme a diritto. deve ritenersi, pertanto, la sentenza impugnata che si è attenuta ai principi sopra enunciati, affermando che la domanda di condanna al pagamento del controvalore dell’immobile alienato con atto trascritto anteriormente alla domanda revocatoria fallimentare, non doveva considerarsi prescritta, in quanto il credito doveva ritenersi “già sorto con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato la compravendita 1994 e condannato i B. alla restituzione dell’immobile “, venendo a determinarsi, in caso di mancata restituzione dell’immobile, una surrogazione reale della somma di denaro al bene, tanto in dipendenza della efficacia recuperatoria propria dell’azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, venendo a risolversi la domanda successivamente proposta dal Fallimento nell’esercizio dell'”actio iudicati”, in quanto direttamente fondata sul giudicato della sentenza n. 131/2005 del Tribunale di Latina (avente ad oggetto la compravendita di cui al rogito del 1994) che condannava B. e S. anche alla restituzione dell’immobile.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. – i ricorrenti censurano la sentenza in relazione alla pretesa e contestata sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.

2.1 Il motivo è radicalmente inammissibile perchè non riporta le statuizioni della sentenza di appello in ipotesi errate, non consentendo alla Corte di verificare se ed in che modo fosse stata devoluta alla cognizione del Giudice di appello la asserita violazione in cui sarebbe concorso il primo Giudice in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo dell'”actio pauliana”, atteso che il Giudice di appello ha ricondotto il secondo motivo di gravame alla violazione dell’art. 2901 c.c., in quanto discendente “dall’accoglimento del primo motivo sulla prescrizione” (sentenza appello, in motiv. pag. 4)” e dunque ha ritenuto che la sentenza di prime cure non fosse stata investita sul punto della “scientia damni”, mentre i ricorrenti solo genericamente indicano che il motivo di gravame si estendeva anche a tale questione, omettendo del tutto di riferire il contenuto della motivazione sul punto della sentenza del Tribunale, cui la Corte d’appello rinvia implicitamente “per relationem”.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore della curatela resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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