Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7282 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 16/03/2020), n.7282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

CASA INTERNI s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore-legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via dei Due Macelli n. 47, presso lo studio

dell’Avv. Alberto Improda, e rappresentata e difesa, per procura in

calce al ricorso dall’Avv. Renato Notari.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 231/33/2012 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 2 ottobre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 giugno 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Casa Interni s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP dell’anno di imposta 2004, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la prima decisione di rigetto del ricorso introduttivo.

In particolare, il Giudice di appello – premesso che, nella specie, si era in presenza di un accertamento analitico induttivo, seppur fondato per la determinazione dei ricavi ad un indice previsto dagli studi di settore – rilevava che per tale tipo di accertamento non era prevista l’obbligatorietà del contraddittorio con il contribuente. Aggiungeva che la contribuente avrebbe ben potuto far valere le proprie ragioni, anche successivamente, producendo documentazione, ma a tale adempimento non aveva assolto, neppure, nel corso del giudizio.

Avverso la sentenza ricorre su tre motivi la Società cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la Società deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio laddove la C.T.R. non aveva tenuto conto delle seguenti circostanze di fatto dedotte dalla contribuente:

l’anno 2004, cui si riferiva l’accertamento impugnato, aveva riguardato l’ultimo esercizio dell’impresa, come attestato dal deposito della licenza commerciale avvenuto il 15 settembre 2004 e dal distacco dell’energia elettrica avvenuto il 12 aprile 2004; l’entità ridotta dello scostamento del tutto ragionevole per un’impresa in fase preliquidatoria;

l’irrilevanza della presunta irregolarità nella tenuta del libro degli inventari;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)) laddove la C.T.R. aveva ritenuto che, nel caso in specie non fosse necessario il previo espletamento del contraddittorio, con il contribuente;

3. con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove l’avviso di accertamento impugnato era stato emesso prima dello spirare del termine dilatorio previsto dalla norma invocata.

4. Per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni prospettata tale ultimo motivo va trattato da primo ed è inammissibile.

La questione, infatti, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata e nell’assoluta carenza di specificità del ricorso, deve ritenersi inammissibilmente introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità e, peraltro, come riportato nello stesso ricorso, la verifica non ebbe luogo nei locali dell’impresa;

5. la censura, veicolata con il secondo motivo è invece infondata. In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015 hanno statuito che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vinco(o, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”;

5.1 nella specie, pur vertendosi anche di IVA, la doglianza della contribuente è rimasta generica mancando qualsiasi concreta prospettazione in ordine alle ragioni che la contribuente avrebbe potuto fare valere in sede di contraddittorio;

6. va, invece, affermata la fondatezza del primo motivo. I fatti offerti in giudizio dalla contribuente relativamente all’annualità 2004 (quali l’avvenuta consegna della licenza commerciale e il distacco dell’energia elettrica presso i locali delle imprese) appaiono, infatti, decisivi per un’eventuale diversa soluzione della controversia e non risultano esaminati dal Giudice di appello;

7. conclusivamente, pertanto, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito che provvederà al riesame e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

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