Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7282 del 14/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/03/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 14/03/2019), n.7282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21839/2013 R.G. proposto da:

L’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

la sig.a B.A., in proprio e quale erede di

C.C.L., nonchè i sig.i R.B., R.F., quali eredi

della sig. B.M.P., con l’avv. Attilio Doria, con

domicilio eletto presso il dott. Raffaele Collenea in Roma, alla via

Madonna dei Monti, n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio, Sez. 22 n. 187/22/12 depositata in data 06/07/2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2019 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

I contribuenti, in proprio o quali eredi dell’originario proprietario ablato, ottenevano dalla CTP il rimborso della ritenuta Irpef assunta su somme corrisposte a seguito di sentenza che accertava l’illegittima occupazione di un fondo.

Sull’appello dell’Ufficio la sentenza era confermata dalla CTR, disattendendo l’interpretazione erariale che voleva applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nel testo vigente all’epoca dei fatti, ove era previsto il termine decadenziale di 18 mesi (solo successivamente elevati a 48), irrimediabilmente spirato al momento dell’istanza di rimborso.

Propone ricorso per cassazione dunque l’Amministrazione finanziaria, poggiato su due motivi, cui resistono con puntuale controricorso i contribuenti, come emarginati in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di gravame si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, e dell’art. 2697 c.c., in parametro all’art. 360, comma 1, n. 4, codice di rito civile, nella sostanza affermandosi che la CTR abbia applicato alla fattispecie concreta l’art. 37 del predetto D.P.R. che attiene alle ipotesi di ritenuta diretta operata dallo Stato verso i propri dipendenti, mentre il caso in esame doveva essere regolato dal successivo art. 38, poichè trattavasi di ritenuta operata su somme da erogarsi in ottemperanza a sentenza di condanna per occupazione illegittima.

1.1 Giova ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata

di questa Corte la richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF effettuate da un’Amministrazione statale, sulle somme a vario titolo corrisposte, trova la sua disciplina nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e va quindi presentata dal percipiente nel termine in esso fissato rispetto alla data in cui la ritenuta è stata operata.

Infatti, l’art. 37 del medesimo decreto regola la diversa ipotesi della “ritenuta diretta”, che si verifica per le sole Amministrazioni dello Stato, cui è concesso di avvalersene nei confronti dei dipendenti, per attuare una compensazione fra il credito dell’Amministrazione stessa e il credito del contribuente (Cfr. Cass. n. 5699/2015; Cass. n. 582/2010 che richiama Cass. nn. 12810 del 2002, 7957, 10344 e 18701 del 2004, 5664 e 11987 del 2006).

1.2 In questo senso, all’epoca dei fatti il termine di decadenza previsto dall’applicabile art. 38 era fissato in 18 mesi e la decadenza doveva essere scrutinata e rilevata d’ufficio dal giudice di merito, in disparte il momento in cui fosse stata proposta eventualmente l’eccezione.

A tali principi non si è conformata la sentenza gravata che merita quindi annullamento per queste ragioni.

2. Con il secondo motivo si lamenta incongrua motivazione su fatto decisivo della controversia, in parametro all’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5, nello specifico affermando che non sarebbe stato argomentato il carattere agricolo del terreno ablato. Dall’esame della sentenza e degli atti difensivi, riprodotti in questa sede ai fini dell’autosufficienza, emerge che in due occasioni la parte privata abbia fornito documenti al giudice di merito, atti a certificare la natura agricola della particella catastale in contestazione. Sul punto, la grava sentenza è opportunamente motivata (ultima pagina, penultimo capoverso), facendo riferimento a tali emergenze probatorie, il cui autonomo apprezzamento non è sindacabile in questa sede di legittimità, sicchè il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.

In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo di gravame, la sentenza dev’essere cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo di gravame, cassa la sentenza impugnata e – non residuando ulteriori accertamenti in fatto – decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa integralmente fra le parti le spese per i gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro tremila/00, otre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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