Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7280 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6857/2009 proposto da:

V.P.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TRONTO 32, presso l’avvocato MUNDULA GIULIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRONE Sergio, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI TORINO, S.C., M.M., M.

B., V.P., M.D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO MUNDULA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza del 29 maggio 2008, dichiarava lo stato di adottabilità dei minori M. e V.V., figli di V.P. e M.B., disponeva il loro inserimento presso una o più famiglie in possesso dei requisiti per la eventuale adozione, nonchè l’interruzione dei rapporti con la madre; mentre autorizzava gli incontri con il padre ed i nonni paterni nominando tutore provvisorio il Presidente del Consorzio dei Servizi sociali di (OMISSIS).

L’impugnazione di detto tutore, del V., nonchè dei nonni paterni e di quelli materni è stata respinta dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28 gennaio 2009, la quale ha osservato:

a)che nè il padre nè i nonni erano apparsi idonei a svolgere la funzione genitoriale, nè ad impedire il danno che la mancanza di cure aveva provocato ai bambini: come del resto confermato dalla M. nel palesare le ragioni della propria sfiducia nei confronti di ciascuno di essi e nel richiedere per i figli l’affidamento ad altra famiglia che avesse potuto occuparsi dei fanciulli; b) che non era neppur vero che la situazione riferita dai consulenti doveva ritenersi cristallizzata all’anno 2007, perchè anche gli ulteriori accertamenti istruttori svolti fino all’udienza del 18 dicembre 2008 avevano confermato lo stato di abbandono dei minori ed il suo carattere irreversibile; c) che seppure lo stato psichico del V. era migliorato, il suo recupero non poteva considerarsi totale, era ancora incerto, secondo gli operatori, quanto al suo esito e comunque insufficiente per le necessità minime dei minori, – mentre gli stessi nonni paterni, anche per la loro età e la loro condizione di salute avevano riconosciuto di non essere in grado di svolgere continuativamente il ruolo dei genitori; d) che d’altra parte il danno arrecato ai bambini durante la convivenza con i genitori era stato notevole, che le loro condizioni erano migliorate con il loro collocamento presso una comunità, e che gli stessi abbisognavano di una sistemazione stabile e definitiva diversa da quella presso la famiglia paterna.

Per la cassazione della sentenza V.P. ha proposto ricorso per due motivi. Nessuna delle altre parti di questo processo ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il V., deducendo violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 15, come modificata dalla L. 149 del 2001, censura la sentenza impugnata per aver confermato lo stato di adottabilità dei minori dichiarato dai primi giudici, senza considerare: a) che la relativa valutazione non poteva essere compiuta soltanto sulle risultanze della c.t.u. ancorata peraltro alla situazione di fatto riscontrata nel 2007, ma doveva essere aggiornata alla data della decisione in cui la stessa era profondamente mutata; b) che erano infatti migliorate le sue condizioni di salute e la sua disponibilità ad accudire ai bisogni dei minori, malgrado le statuizioni del Tribunale avessero reso problematici i relativi rapporti affidandoli ad una comunità e riducendo i contatti di qualsiasi genere con esso padre; c) che d’altra parte i progressi compiuti e la sua acquistata idoneità ad assumere il ruolo genitoriale erano attestati dalla relazione della psicologa presso la quale egli era in cura da anni, dal fatto che era divenuto indipendente ed aveva preso in affitto una abitazione; per cui i giudici di appello avevano omesso di accertare se egli non fosse ormai in grado di assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti ed offrire ai figli le cure necessarie alla loro crescita; e di ascoltare il figlio M. ormai di otto anni e mezzo e quindi già dotato di notevoli capacità di discernimento.

Il motivo, seguito dalla formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 cod. proc. civ., è infondato.

Non è infatti esatto che la sentenza impugnata abbia fondato le proprie valutazioni sfavorevoli al ricorrente sulla situazione dei minori e dei componenti della famiglia V. risalente all’anno 2007 e sulla sola consulenza tecnica che l’aveva accertata fino a tale data, recependola pedissequamente: avendo la Corte di appello specificamente esaminato analoga doglianza prospettata dal ricorrente, ed osservato, quanto alla consulenza: che fino all’udienza del 18 dicembre 2008 era stato consentito alle parti di depositare certificazioni, relazioni e documenti, anche provenienti da privati, onde dimostrare i mutamenti nel frattempo intervenuti in ordine allo stato di abbandono dei minori ed ai familiari che avevano dimostrato capacità a prendersene cura;e che in conseguenza di detti provvedimenti era stata disposta la comparizione di entrambi i c.t.

ed era stato loro affidato l’incarico specifico, da essi assolto, di riesaminare la situazione anche in funzione delle istanze proposte fino a tale momento dalle parti interessate.

La decisione impugnata, poi, ha fondato il proprio giudizio non soltanto sulle risultanze di detta consulenza, che si era avvalsa, tra l’altro, di test scientifici-proiettivi, ma anche sull’audizione di tutti i soggetti del processo, sulle valutazioni del tutore, nonchè sugli ulteriori dati acquisiti proprio nel corso dell’udienza in questione (pag. 13), e soprattutto sui contributi forniti dal Direttore del Servizio NPI, nonchè dal responsabile della cooperativa Ariel Marino che ospita i minori: da tutti traendo la conferma della impossibilità “sotto il profilo della mancanza delle energie per fronteggiare la difficile situazione di abbandono dei minori generata dalle oggettive e grandi difficoltà insorte, dell’intero nucleo familiare V., al di là delle loro lodevoli intenzioni” (pag. 13); che sono state da ultimo riconosciute sia dagli avi dei minori che pur avevano impugnato la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato lo stato di abbandono, sia dal tutore che proprio in corso di causa ha modificato la propria originaria opinione che fosse ancora possibile un recupero delle risorse esistenti nell’ambito della famiglia paterna (pag. 4 sent.).

Il ricorrente, poi non ha posto in dubbio il pregresso stato di abbandono dei figli, da lui stesso evidenziato nel ricorso, che ha indotto i giudici di merito a disporne il collocamento presso un’idonea comunità educativa ove gli stessi sono tuttora ricoverati;

e tuttavia ha addebitato alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto del percorso terapeutico da lui intrapreso e dei miglioramenti conseguiti quanto meno dall’inizio del procedimento e che lo rendono oggi del tutto indipendente ed idoneo a prendersi cura dei figli.

Ma in tal modo egli mostra di confondere le problematiche della sua personalità e quelle legate ai disturbi psichici da cui in passato è stato affetto unitamente alla moglie, che negli ultimi anni hanno subito significativi miglioramenti e che in un prossimo futuro potrebbero avviarsi a soluzione con l’idoneità del genitore ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrii al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psicofisica: idoneità che non dipende soltanto dalla insussistenza di insufficienze o malattie psichiche e che può mancare pur quando queste siano cessate. E che ha indotto questa Corte ad enunciare ripetutamente il principio che la stessa non può esaurirsi in una mera enunciazione di buoni propositi, o in una mera manifestazione di volontà contraria all’adottabilità, occorrendo che essa sia accompagnata da elementi oggettivi e comunque giudizialmente controllabili, che rendano in concreto affidabile tale enunciazione di ravvedimento. Laddove il V. ha per un verso riconosciuto la mancanza di significativi rapporti con i figli attribuendone la responsabilità ai provvedimenti giurisdizionali che hanno limitato le occasioni di incontro e di relazione con gli stessi. E dall’altro, invocando le relazioni degli psicologhi presso cui è stato in cura, si è limitato a rivendicare la raggiunta indipendenza (anche economica) dalla famiglia d’origine nonchè dalla moglie, già affetta da una patologia diagnosticata come “follie a deux”, nonchè a manifestare il proposito di fornire assistenza materiale, affettiva e morale ai propri figli. Senza contestare gli accertamenti compiuti dai giudici di merito attraverso le disposte consulenze, le relazioni degli operatori di cui si è detto e soprattutto attraverso “mesi e mesi di osservazione” dei comportamenti del V., pervenuti a risultati di segno opposto;

che l’ambiente domestico, pur complessivamente considerato ed al di là delle lodevoli intenzioni, non era in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità dei minori. Ciò in quanto: 1) con riferimento alla situazione ed alle sue caratteristiche che evidenziavano un disturbo della personalità ed influivano sull’aspetto relazionale, poteva pur ipotizzarsi la possibilità di un recupero, ma lo stesso non poteva essere quantificabile e neppure temporalmente previdibile (pag. 8); 2) egli non appariva assolutamente in grado di affrontare tutte le problematiche derivanti dal reinserimento dei figli presso la famiglia di origine/e men che mai in grado di proporsi quale figura genitoriale forte, in grado di affondare le difficoltà e riparare quei danni che i bambini avevano già indubbiamente sofferto, garantendone una crescita corretta e serena : potendo al più contribuire, peraltro con l’aiuto della famiglia d’origine, a piccole incombenze quale quella di accompagnarli a scuola o di provvedere alle loro necessità pratiche; 3) per converso il danno irreversibile provocato ad entrambi i minori dal comportamento pregiudizievole dei genitori, gravemente inadeguati negli anni pregressi a fornire loro sia pure il minimo necessario, doveva essere controbilanciato dal loro diritto ad avere immediatamente una famiglia idonea ad educarli, istruirli e garantire lo sviluppo psicologico ed affettivo indicato dalla normativa della L. n. 149 del 2001; e soprattutto una sistemazione definitiva, come confermavano le relazioni sui minori eseguite dagli operatori della cooperativa ove gli stessi erano stati collocati; 4) le stesse audizioni di detti operatori avevano ribadito che nessuno dei minori aveva instaurato legami affettivi particolari con taluno dei componenti della famiglia paterna, che invece le loro carenze erano regredite con il trascorrere del tempo trascorso in comunità, e che gli stessi (soprattutto M.) alla prospettiva di dover lasciare la comunità avevano reagito negativamente e con paura: perciò confermando l’impercorribilità di una strada esplorativa e senza garanzie, quale era sicuramente quella di procrastinare il loro affidamento o di tentarlo nuovamente proprio presso la famiglia d’origine. La Corte deve, quindi, respingere anche la censura con cui il ricorrente lamenta che il figlio M. di 8 anni e mezzo non sia stato ascoltato, in violazione del disposto della L. n. 184 del 1983, art. 15: in quanto anche il nuovo testo (al pari di quello originario dell’art. 10) dispone nel comma 2 che prima della dichiarazione dello stato di adottabilità devono essere sentiti “il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento”;

per cui la giurisprudenza di legittimità ha già ripetutamente affermato che l’audizione del minore infradodicenne viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice. E che, in quest’ultimo caso, il mancato esercizio del relativo potere discrezionale non è sussumibile in sede di legittimità, neppure in relazione alle norme della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991: giacchè l’anzidetta Convenzione, all’art. 12, introduce l’obbligo di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di “fanciullo capace di discernimento” e “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” (Cass. 12168/2005; 22350/2004;

4124/2003).

D’altra parte anche la novella del 2001 ha puntualmente indicato le ipotesi in cui il giudice ha l’obbligo di sentire il minore che ha compiuto dodici anni; ed è evidente la ragione per cui ha mantenuto l’esclusione dell’obbligo di audizione allorchè siffatta età non sia stata raggiunta, rivolta ad evitare che l’audizione, suddetta, nel corso di un giudizio contenzioso altamente conflittuale, sia oggetto di un obbligo, il cui indefettibile adempimento potrebbe provocargli rilevanti pregiudizi.

Per questa ragione l’audizione (non obbligatoria) deve ritenersi soltanto consentita, nel corso del giudizio, alla stregua delle ampie facoltà istruttorie conferite al giudice, con valutazione discrezionale allo stesso affidata non solo in ordine all’opportunità o meno di disporla, ma, in caso positivo, pure in ordine alle modalità e cautele suggerite dalle circostanze concrete (Cass. 6439/1996; 13109/1991).

Neppure è prospettabile, infine, una violazione del contraddittorio o del diritto di difesa dei minori, una volta che nella fattispecie V.M., sebbene non sia stato sentito direttamente dal giudice, è stato costantemente rappresentato da un tutore, che è stato parte in entrambi i gradi del giudizio, così come prescritto dal nuovo testo dell’art. 8 della legge; sicchè non solo è stata rispettata una delle innovazioni più significative della legge di riforma che al minore ha attribuito il ruolo di parte necessaria sia sostanziale che processuale nel giudizio di adottabilità, ma dalla motivazione della decisione impugnata avanti riportata si ricava altresì che la Corte di appellotlungi dal ritenere irrilevante la volontà del minore l’ha presa espressamente in considerazione (cfr.

sub 4): tenendo altresì conto che la Convenzione in questione e quella di Strasburgo garantiscono al fanciullo la possibilità di essere ascoltato non solo direttamente, ma anche “tramite un rappresentante o un organo appropriato” anche per evitare turbamenti e condizionamenti.

Inammissibile è infine il secondo motivo del ricorso con cui si addebita alla decisione impugnata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ora riprendendo le censure relative alla valutazione di fatti solo passati già formulate con il primo motivo, ora contestando il giudizio di inadeguatezza del ricorrente addebitato soprattutto alla moglie, ora riproponendo i miglioramenti delle proprie condizioni psichiche anche a seguito delle terapie praticate e deducendo che un progetto di reinserimento dei minori nell’ambito familiare avrebbe dovuto essere supportato da maggiori incontri e contatti con ciascuno dei componenti: in quanto nessuna di queste doglianze è corredata dai prescritti quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., obbligatori anche per le censure che attengono alla motivazione della sentenza impugnata;per le quali occorre comunque che l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; ed occorre altresì che la relativa censura si concreti in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione del tutore.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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