Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7280 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30475-2011 proposto da:

T.V., PANIFICIO DEL COLLE SNC IN LIQUIDAZIONE in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA MAZZONI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI MORAMARCO giusta

delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2008 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA

depositata il 02/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito della cessione dell’attività da parte della Panificio del Colle dei Fratelli Tafuni snc, l’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito derivante da avviamento commerciale e da plusvalenza delle attrezzature vendute. Pertanto emetteva avviso di accertamento a carico della società per maggiore Irap ed a carico dei soci T.M. e T.V. per Irpef su reddito da partecipazione.

Avverso gli avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che, previa riunione, li accoglieva parzialmente confermando il valore dell’avviamento accertato dall’Ufficio, ma annullando la plusvalenza da cessione delle attrezzature.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che, con sentenza 2.10.2008, dichiarava inammissibili i ricorsi introduttivi dei contribuenti perchè proposti tardivamente.

Contro la sentenza T.V. e Panificio del Colle snc in liquidazione propongono ricorso per tre motivi: 1) violazione degli artt. 160 e 170 e art. 330 c.p.c., comma 1, art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: il giudizio di appello è nullo perchè celebrato senza la notificazione dell’impugnazione al difensore costituito nel processo di primo grado, con la conseguenza che gli attuali ricorrenti hanno avuto notizia della sentenza della Commissione tributaria regionale, qui impugnata, soltanto con la ricezione della successiva cartella di pagamento; 2) violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha accolto una domanda nuova in appello dichiarando l’inammissibilità dei ricorsi proposti dai contribuenti; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, per avere deciso la causa a seguito di ricorso presentato da uno soltanto dei soci in violazione della regola del litisconsorzio necessario.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso perchè tardivo; in subordine ne chiede il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’impugnazione è inammissibile perchè proposta oltre il termine di decadenza di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis.), atteso che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo plico postale spedito il 30.11.2011, ben oltre il termine di un anno dal deposito della sentenza di appello avvenuto il 2.10.2008. Anche ipotizzando che sia fondato l’assunto dei ricorrenti di avere avuto conoscenza della impugnata sentenza di appello soltanto a seguito della notificazione delle succedanee cartelle di pagamento (dichiaratamente avvenuta in data 28.7.2009), permane la tardività del ricorso per cassazione proposto in data 30.11.2011. Inoltre occorre considerare che la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione è stata precedentemente impugnata dai contribuenti con ricorso per revocazione proposto in data 16.10.2009, rigettato con sentenza della Commissione tributaria regionale del 26.5.2010 (circostanze dedotte nel controricorso e non contrastate dai ricorrenti); ne deriva che la sentenza era pienamente conosciuta, anche nei suoi contenuti, almeno a decorrere dalla data di proposizione della revocazione, con conseguente conferma della tardività del ricorso per cassazione.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.500 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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