Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7280 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 16/03/2020), n.7280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23388/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S. Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Panama n. 74, presso lo studio dell’avv. Gianni Emilio Iacobelli,

rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Nebbia giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 60/03/12, depositata il 16 luglio 2012.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Stefano Visonà, che ha concluso per il

rigetto dei primi due motivi di ricorso e per l’accoglimento del

terzo.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 60/03/12 del 16/07/2012, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e accoglieva l’appello incidentale proposto dalla S. Costruzioni Generali s.p.a. (di seguito SCG) avverso la sentenza n. 72/02/07 della Commissione tributaria provinciale di Isernia (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA relativo all’anno 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento riguardava: 1) la erronea indicazione dei prezzi di vendita di alcuni immobili, inferiori rispetto a quanto indicato nel preliminare di vendita; 2) l’indebita detrazione dell’IVA concernente una fattura relativa alla fornitura di infissi in favore del legale rappresentante della società contribuente e non già della società medesima; b) la CTP accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, rideterminando i ricavi sulla base del prezzo risultante dai contratti preliminari di vendita; c) la sentenza della CTP era appellata in via principale dall’Agenzia delle entrate e in via incidentale da SCG;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate e l’accoglimento dell’appello incidentale di SCG evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’Ufficio aveva errato a valorizzare, in sede di avviso di accertamento, unicamente il prezzo indicato nei contratti preliminari di vendita, senza considerare gli altri obblighi incombenti sulla società: “il ritardo nella consegna degli appartamenti, il ritardato ottenimento dell’agibilità, le dichiarazioni rese a verbale dagli acquirenti degli immobili in ordine al prezzo da loro effettivamente pagato e l’assenza di ulteriori elementi che suffragassero la tesi prospettata dall’Ufficio, sono tutti elementi che unitariamente valutati fanno propendere per l’annullamento del rilievo”; b) l’operazione di riaddebito dell’importo della fattura e della relativa IVA alla società emittente implicava la neutralità della operazione posta in essere da SCG, con conseguente annullamento anche del rilievo sub 2);

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. SCG resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e degli artt. 1326,1350,2697,2699 e ss., degli artt. 2709 e 2727 e ss. c.c., dell’art. 246 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

1.1. in buona sostanza, si evidenzia che l’accertamento è fondato su idonea presunzione ed il giudice di appello avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali abbia ritenuto superata la detta presunzione, non potendo tra l’altro considerarsi valido elemento probatorio le dichiarazioni rese dagli acquirenti, che non sono terzi in ordine alle risultanze del presente giudizio;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla riduzione del prezzo degli immobili oggetto di vendita, fatto non giustificato in relazione al semplice ritardo nella consegna;

3. i motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono inammissibili;

3.1. in primo luogo, la sentenza della CTR, correttamente intesa, compie una valutazione complessiva degli elementi di fatto acquisiti agli atti di causa, ivi comprese le dichiarazioni dei terzi acquirenti (cui non viene attribuito valore probatorio assoluto, ma unicamente indiziario), evidenziando che tali elementi, unitariamente considerati, inducono a ritenere che il prezzo dichiarato nel rogito sia congruo, sebbene inferiore a quello risultante dal preliminare;

3.2. trattasi di valutazione di merito, congruamente motivata con riferimento agli elementi presi in considerazione, cui la ricorrente tende a contrapporre una diversa ed inammissibile valutazione di fatto (Cass. n. 29404 del 07/12/2017), senza indicare gli elementi ulteriori e decisivi che non sarebbero stati valutati dalla CTR e senza evidenziare un insanabile contrasto della motivazione (Cass. n. 19547 del 04/08/2017);

4. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21 e la falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la fattura di acquisto degli infissi, destinata all’abitazione del sig. S., non avrebbe potuto essere contabilizzata dalla società con detrazione della relativa IVA e che a nulla rileva il riaddebito della stessa al fornitore;

5. il motivo è fondato;

5.1. l’eventuale riaddebito dell’IVA pagata dalla società contribuente al fornitore, non neutralizza in alcun modo gli effetti della indebita detrazione dell’imposta, dovendo SCG ricorrere, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, alla procedura di variazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26;

6. in conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al terzo motivo, rigettati i primi due; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

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