Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 728 del 13/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.13/01/2017), n. 728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 3687 del ruolo generale dell’anno
2011, proposto da:
C.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale
a margine del ricorso, dagli avvocati Salvatore Catania e Francesco
Cucinotta, con i quali elettivamente si domicilia in Roma, alla Via
Fasana, n. 16, presso lo studio dell’avv. Rosario Rao;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, sezione 27,
depositata in data 29 gennaio 2010, n. 10/27/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
12 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;
uditi per il contribuente l’avv. Francesco Cucinotta e per l’Agenzia
delle Entrate l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine il rigetto.
Fatto
L’Agenzia delle Entrate, prendendo le mosse dall’irregolare tenuta della contabilità e dall’omessa conservazione di documenti fiscali, ha accertato in relazione al contribuente per l’anno d’imposta 1997 maggiore materia imponibile, ai fini dell’Ilor, dell’Irap e SSN, scaturente, per quanto ancora d’interesse, dall’omessa fatturazione di maggiori ricavi, ricostruiti con l’applicazione di una percentuale di ricarico del 30%. C.S. ha impugnato l’avviso, ottenendone, per il profilo ancora attuale, il parziale annullamento, mediante la riduzione al 25% della percentuale di ricarico; il giudice d’appello, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia, ha, invece, nuovamente determinato la percentuale nella misura del 30%, valorizzando, ai fini del ricorso al metodo induttivo, le omissioni e le irregolarità formali delle scritture contabili e, quanto alla percentuale, le dichiarazioni rese alla guardia di finanza dalla figlia del contribuente. C.S. propone ricorso per la cassazione di questa sentenza, che affida ad un unico motivo, cui l’Agenzia replica con controricorso.
Diritto
1.- Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2.- Inammissibile è l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, concernente la dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, sotto il profilo della valutazione di gravità delle violazioni, al fine del ricorso al metodo di accertamento induttivo. Il contribuente riconosce i fatti consistenti nell’irregolare tenuta del libro inventari, nell’irregolare registrazione delle scritture contabili sul libro giornale e nella mancata conservazione in relazione a più anni d’imposta di 82 documenti fiscali. Si tratta, dunque, di violazioni numerose e ripetute, le quali, ha chiarito questa Corte (Cass. n. 16724/05), normalmente rendono di per sè inattendibili le scritture contabili e a fronte delle quali il parametro della “gravità” può essere ricavato soltanto in negativo, nel senso che la “non gravità” è oggetto di eccezione, che come tale va dimostrata dal contribuente e che comunque riguarda la compiutezza della motivazione. Motivazione, che nel caso in esame non è stata aggredita, sebbene il giudice d’appello abbia partitamente enumerato le omissioni e le irregolarità nella tenuta della contabilità, reputandole idonee a rendere inattendibili le scritture.
4.- Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte:
rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017