Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7279 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CORCAGNANO S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato BURRAGATO ROSALBA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

29/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. MINDOPI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9 febbraio 2006, la s.r.l. Corcagnano adiva la Corte di appello di Ancona chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 17.10 – 29.11.2006, l’adita Corte di appello respingeva il ricorso compensando le spese.

La Corte osservava e riteneva in sintesi:

che la societa’ Corcagnano aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del complesso processo fallimentare non ancora chiuso, iniziato con la declaratoria del suo fallimento, resa dal Tribunale di Parma, con sentenza del 22 luglio 2002;

che doveva escludersi che, almeno sino al deposito del ricorso per equa riparazione (febbraio 2006) la durata della procedura concorsuale avesse ecceduto la soglia della ragionevolezza, in considerazione degli elencati, vari e delicati adempimenti necessari per addivenire alla sua chiusura;

che a cio’ doveva aggiungersi che nel caso di societa’, il danno non patrimoniale non era riconducibile a quello sofferto dal socio o dall’amministratore ne’ ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che detta durata era in grado di arrecare – vertendosi in tema di riflessi sull’equilibrio psichico, sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica – ma poteva dipendere solo dalla compromissione di diritti immateriali della personalita’ compatibili con l’assenza della fisicita’, quali i diritti all’esistenza, all’identita’, al nome, all’immagine ed alla reputazione e, dunque, era ipotizzabile alla condizione, nella specie non ricorrente, che la controversia, in relazione al cui eccessivo protrarsi si era chiesta riparazione, avesse coinvolto, direttamente o indirettamente, gli indicati diritti.

Avverso questo decreto la societa’ Corcagnano ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo e notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c., il 13 – 14.12.2007. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la societa’ Corcagnano denunzia, “Violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o 5”, e conclusivamente formula i seguenti quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

1. “Dica la Corte se vi e’ violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, quando l’indennizzo per equa riparazione viene negato alle persone giuridiche sottoposte a procedura concorsuale, al contrario di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea ed enunci, in caso positivo, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge al quale il giudice avrebbe dovuto attenersi”;

2. “Dica la Corte se vi e’ stata violazione o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, per non avere liquidato il risarcimento dei danni non patrimoniali secondo i parametri stabiliti dalla Corte europea e, in caso positivo, enunci a norma dell’art. 366 bis c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge al quale il giudice avrebbe dovuto attenersi”.

Il ricorso e’ inammissibile.

Le censure quali riassunte nei quesiti di diritto, dei quali il secondo si rivela pure irritualmente espresso in termini estremamente generici e non aderenti alle peculiarita’ del caso, non concernono anche l’autonoma ratio decidendi, di per se’ sola idonea a legittimare l’avversata pronuncia, consistita nell’accettata ragionevolezza del periodo di tempo decorso tra l’inizio della procedura concorsuale e la data della domanda di equa riparazione e, dunque, nella mancanza del presupposto cui e’ condizionato il conseguimento del beneficio previsto dalla L. n. 89 del 2001.

Non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimita’ in ragione del suo esito e del mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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