Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7279 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 16/03/2020), n.7279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11817/2013 R.G. proposto da:

Case New Holland Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n.

134, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Cipolla, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Maurizio Logozzo, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Emilia Romagna n. 29/01/12, depositata il 15 marzo 2012.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Stefano Visonà, che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 29/01/12 del 15/03/2012, la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna (hinc CTR) rigettava l’appello proposto dalla Case New Holland Italia s.p.a. (hinc CNH) avverso la sentenza n. 08/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Modena (hinc CTP), che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti del diniego di rimborso delle accise sugli oli lubrificanti versate nel periodo ottobre – 2002 – dicembre 2003;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, la ricorrente aveva proposto tre distinte istanze di rimborso in ragione della violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi imposti dalla UE in ordine alla soggezione degli oli lubrificanti ad accise;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello proposto dalla società contribuente evidenziando che CNH avrebbe omesso di comunicare l’istanza di rimborso proposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli anche alla Agenzia delle entrate, in palese violazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 4, con conseguente inammissibilità della domanda;

2. CNH impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso CNH deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendosi la CTR pronunciata in ordine ai motivi di appello concernenti (in ordine logico): a) l’improponibilità dell’eccezione di inammissibilità delle istanze di rimborso da parte dell’Ufficio delle dogane in quanto proposte unicamente con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado e non nell’ambito della fase endoprocedimentale o nel contesto del provvedimento di diniego; b) l’ammissibilità delle istanze di rimborso in ragione dell’incompatibilità della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4, con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14 (Testo unico accise – TUA) e con il D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 5, con conseguente implicita abrogazione della disposizione sopra menzionata;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle due questioni menzionate al paragrafo precedente;

3. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno disattesi;

3.1. per quanto concerne la questione di cui al p. 1, sub a), la CTR dà conto che l’Agenzia delle dogane ha proposto l’eccezione di inammissibilità delle istanze di rimborso per omissione dell’adempimento previsto dalla L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4, solo con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, esaminando tale eccezione nel merito;

3.1.1. orbene, poichè il rilievo di inammissibilità della menzionata eccezione da parte della ricorrente è meramente processuale, deve escludersi che su tale questione – sulla quale, peraltro, la CTR si è implicitamente pronunciata – possa essere finanche ipotizzato un vizio di omessa pronuncia, che riguarda unicamente le questioni di merito (Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass. n. 25154 del 11/10/2018; Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013; Cass. n. 1701 del 23/01/2009);

3.1.2. la prima questione posta dal primo motivo è, dunque, inammissibile;

3.2. il rilievo di cui al p. 1, sub b), è, invece, infondato;

3.2.1. è del tutto evidente che la CTR, ritenendo l’applicabilità in ipotesi della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4, ha considerato quest’ultima disposizione pienamente compatibile con le disposizioni del Testo unico accise in materia di rimborso di imposta, avendo assunto una decisione di merito del tutto incompatibile con la tesi sottesa al motivo di impugnazione (Cass. n. 452 del 14/01/2015; Cass. n. 16254 del 25/09/2012);

3.3. infondato è, infine, il secondo motivo;

3.3. non sussiste quel difetto assoluto di motivazione idoneo a determinare la nullità della sentenza, essendo ben evidente il ragionamento giuridico sotteso alla decisione impugnata e volto a confermare l’inammissibilità delle istanze di rimborso presentate da CNH, già ritenuta dal primo giudice ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4, sicchè ogni argomento logicamente incompatibile con la tesi indicata deve ritenersi disatteso;

4. con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine a fatti decisivi del giudizio, costituiti dalla abrogazione implicita della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4 e dalla inammissibilità delle istanze di rimborso;

5. il motivo è inammissibile;

5.1. sebbene formulato come vizio di motivazione, la censura concerne questioni di diritto e avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

4. con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4, dell’art. 14 TUA, del D.M. n. 689 del 1996, art. 5, dell’art. 15 preleggi e dei principi unionali in materia di equivalenza dei rimedi e di effettività della tutela, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riproponendosi sostanzialmente le stesse censure indicate nel primo motivo;

5. il motivo è infondato;

5.1. va, in primo luogo, evidenziato, sotto il profilo processuale, che correttamente la CTR ha disatteso l’eccezione di tardività del rilievo dell’Agenzia delle dogane in ordine all’inammissibilità delle istanze di rimborso presentate da CNH;

5.2. invero, “detta questione, attenendo alla proponibilità della domanda di rimborso, è stata correttamente prospettata dall’amministrazione nel corso del giudizio di prime cure, attenendo peraltro ai requisiti di proponibilità della domanda proposta dal contribuente chè consentono il rilievo ex officio della stessa. Ed infatti, nel caso di specie, non pare potersi revocare in dubbio che la previsione, a pena di inammissibilità, della comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate sancita dalla L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4, integra un requisito che attiene alla possibilità del contribuente di ottenere il rimborso reclamato, come tale addirittura rilevabile ex officio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio (cfr. Cass. nn. 10325 del 1994, 6844 del 1995, 13793 e 22564 del 2004; Cass. n. 21356/2012)” (così, in motivazione, Cass. n. 9560 del 19/04/2013; per il rilievo officioso si veda, altresì, Cass. n. 8750 del 10/04/2013);

5.3. con riferimento, invece, alla ulteriore questione sollevata dalla ricorrente, come di recente evidenziato da questa Corte (Cass. n. 3054 del 01/02/2019), l’obbligo di comunicazione della domanda di rimborso, a pena d’inammissibilità, anche all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell’esercizio di competenza non può considerarsi – come, invece, sostenuto dalla ricorrente implicitamente abrogato, per incompatibilità logica e giuridica, dal sopravvenuto art. 14 TUA, atteso che il precetto di tale ultimo articolo, nella parte in cui stabilisce che “il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” non contrasta con quello secondo cui “la domanda di rimborso (…) deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi” (cfr. anche Cass. n. 9560 del 19/04/2013; Cass. n. 13087 del 25/07/2012);

5.3.1. trattasi, infatti, di una mera integrazione dei due precetti per “le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie”, funzionale all’esigenza di rendere edotta l’Agenzia delle entrate della presentazione di istanze di rimborso, in relazione a possibili effetti sui redditi dichiarati dell’esercizio di competenza;

5.3.2. nè tale interpretazione del dato normativo si pone in contrasto con il diritto unionale, come sottolineato da CGUE 9 febbraio 1999, in causa C-343/96, Dilexport, che, proprio esaminando la portata della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4, ha riconosciuto che l’obbligo di comunicazione dell’istanza “non ha per conseguenza nè per effetto di privare gli interessati della possibilità di fruire dell’applicazione effettiva del diritto comunitario, nè di porli in una situazione meno favorevole di quella in cui si troverebbero se domandassero il rimborso di diritti o imposizioni contrari al diritto interno”;

5.4. ciò posto; per effetto della L. n. 428 del 1990, richiamato art. 29, comma 4, l’onere della comunicazione della istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate non opera indiscriminatamente, ma solo “quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa” e, nel caso in esame, l’accisa versata in eccesso ha costituito un costo sostenuto per la produzione del reddito e, dunque, ha assunto rilevanza ai fini della formazione del reddito d’impresa;

6. con il quinto motivo di ricorso CNH deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6, commi 2 e 4 e art. 10, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10 bis e dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

6.1. in buona sostanza, la società contribuente contesta che la mancata comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate possa costituire causa di inammissibilità dell’istanza di rimborso in quanto: a) l’Amministrazione finanziaria non può richiedere al contribuente informazioni e documenti già in suo possesso e, conseguentemente, la mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate non può essere causa dell’inammissibilità prevista dalla L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4; b) l’Agenzia delle dogane avrebbe dovuto, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, informare il contribuente della circostanza che le istanze di rimborso avrebbero dovuto essere comunicate all’Agenzia delle entrate; c) il rigetto nel merito delle istanze di rimborso sarebbe preclusivo dell’eccezione di inammissibilità delle stesse proposta dall’Agenzia delle dogane in primo grado, per non avere l’Ufficio comunicato tempestivamente la ragione ostativa al rimborso;

7. il motivo è infondato;

7.1. con riferimento alla censura sub a), a parte quanto già precedentemente evidenziato in ordine alla ratio della previsione legislativa e alla sua compatibilità con l’art. 14 TUA, deve evidenziarsi che è la comunicazione della istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate che si pone come requisito di ammissibilità della stessa, sicchè non può parlarsi di richiesta, da parte dell’Ufficio, di un atto di cui l’Amministrazione finanziaria è già a conoscenza, ma di un onere (la comunicazione) posto a carico di chi intende ottenere il rimborso;

7.1.1. non c’è, pertanto, spazio per l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, trattandosi di fattispecie del tutto diversa;

7.2. con riferimento alla censura sub b), si osserva che “non è ontologicamente configurabile alcun onere d’informazione e di attivazione in capo all’ufficio delle dogane che riceva l’istanza di rimborso, in quanto l’ufficio delle dogane non è a conoscenza del presupposto di fatto che innesca l’onere di presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate, dato, come si è visto, dall’incidenza della spesa relativa al rimborso sulla formazione del reddito d’impresa” (così, in motivazione, Cass. n. 750 del 2013, cit.).

7.3. infine, con riferimento alla censura sub c), è sufficiente ribadire che, indipendentemente da quanto eccepito in primo grado dall’Agenzia delle dogane, la omessa comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, in quanto requisito di ammissibilità dell’istanza di rimborso, è rilevabile d’ufficio dal giudice, sicchè non può nemmeno ipotizzarsi una preclusione derivante dal mancato rilievo in sede endoprocedimentale e provvedimentale;

8. in conclusione, il ricorso va rigettato e la società contribuente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 1.107.816,82;

8.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessive Euro 13.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

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