Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7278 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI TRASTEVERE 259, presso l’avvocato

BARTOLI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1354/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato R. TORTORA, per l’Avvocatura Gen.

Stato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato L. BARTOLI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 27 aprile 1995 G.G. conveniva in giudizio il Ministero delle Finanze (oggi dell’Economia e delle Finanze) esponendo: a) di possedere da oltre venti anni “uti dominus” in modo pacifico, ininterrotto e indisturbato la porzione immobiliare sita in (OMISSIS) via (OMISSIS) al piano terzo interno 8; b) che l’immobile risultava di proprietà della signora S.E. deceduta a (OMISSIS) il (OMISSIS); c) che in assenza di lesioni legittime e/o testamentarie riguardanti i beni in questione si doveva ritenere intervenuto “de iure” l’acquisto del bene nella proprietà dello Stato.

Ciò premesso, l’attore concludeva chiedendo che fosse accertato l’acquisto da parte sua della proprietà dell’immobile per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c..

Si costituiva in giudizio il Ministero delle Finanze affermando l’infondatezza dell’opposizione perchè il possesso da parte dell’attore era viziato da mala fede e clandestinità.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 39179 in data 10 dicembre 2003 accoglieva la domanda.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2004, deducendo l’erroneità della decisione di primo grado: a) per violazione dell’art. 1163 c.c., perchè il possesso esercitato dal Granari doveva essere ritenuto clandestino perchè la non conoscenza da parte dell’amministrazione statale non era ascrivibile a sua colpa; b) per violazione degli artt. 1165 e 2935 c.c. perchè il termine della prescrizione acquisitiva non poteva decorrere in assenza di conoscenza da parte dell’amministrazione dell’avvenuto acquisto della proprietà del bene ex art. 586 c.c.. Chiedeva quindi rigettarsi la domanda.

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza 13.54/08 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’economia e delle Finanze sulla base di cinque motivi cui resiste con controricorso il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Amministrazione dello Stato deduce con il primo motivo di ricorso la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla questione concernente l’efficacia retroattiva della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 260.

Con il secondo motivo assume che, avendo il citato comma 260 carattere interpretativo, il non avere informato l’Amministrazione dell’avvenuta occupazione rendeva il conseguente possesso non utile a fini di usucapione.

Con il terzo motivo ripropone la medesima questione di cui al secondo in relazione al combinato disposto degli artt. 586,1163 e 2935 c.c., sostenendo che il possesso dell’immobile sarebbe avvenuto in modo clandestino poichè esso non era conoscibile da parte dell’amministrazione che non poteva quindi far valere il proprio diritto.

Con il quarto motivo censura sotto il profilo della violazione di legge la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’ignoranza dell’acquisto dell’immobile ex art 586 c.c., era addebitabile a negligenza dell’amministrazione.

Con il quinto motivo lamenta il vizio di omessa motivazione per non avere la sentenza esplicato le ragioni per cui la P.A. avrebbe dovuto disporre i controlli incrociati.

I primi due motivi sono manifestamente infondati.

Senza entrare nella questione relativa al carattere interpretativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 260, ed anche ad ammettere in via di pura ipotesi che detta norma abbia carattere retroattivo, è principio fin troppo noto che l’effetto retroattivo trova comunque il suo limite nei diritti quesiti.

Nel caso di specie, essendo pacifico che il ventennio necessario per usucapire il bene si era compiuto prima dell’inizio della controversia avvenuto nel 1995 e che la sentenza che dichiara l’avvenuta usucapione ha carattere dichiarativo e non costitutivo, è di tutta evidenza che la nuova disposizione emanata nel 2006 non possa comunque esplicare alcun effetto nei confronti di un acquisto già avvenuto.

Il terzo motivo è infondato.

Nel caso di specie non è controverso che l’immobile per cui è causa appartiene al patrimonio disponibile dello Stato; quelli infatti appartenenti a quello indisponibile possono, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828 cod. civ., comma 2, essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno pubblico primario (Cass. 12608/02).

In ogni caso, sarebbe gravato sulla P.A., convenuta in giudizio, l’onere di dimostrare la natura demaniale del bene o la sua appartenenza al patrimonio indisponibile, e di conseguenza la sua inidoneità ad essere usucapito; circostanza non verificatasi nel caso di specie (Cass. 4388/09).

Trattandosi dunque di beni disponibili, essi, in quanto assoggettati alle comuni regole di diritto privato, sono usucapibili e, perciò, tale forma di acquisto può essere riconosciuta in favore di privati che si siano pubblicamente impossessati di essi, occupandoli, e comportandosi “uti domini”, senza che la P.A. abbia manifestato in proposito alcuna opposizione, per un periodo continuativo superiore a quello necessario ad usucapire. Il potere di fatto dagli stessi esercitato corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà (presumendosi l'”animus possidendi”, indipendentemente dall’effettiva esistenza del relativo diritto o dalla conoscenza del diritto altrui) non può, infatti, considerarsi viziato per contrasto con la volontà della P.A. originaria proprietaria se quest’ultima non ha manifestato, la volontà di non opporsi all’altrui possesso. (Cass 5158/06).

Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria deduce il carattere clandestino del possesso di cui essa non avrebbe potuto avere conoscenza.

Tale assunto è erroneo avendo questa Corte in diverse occasioni già chiarito che la non clandestinità va riferita al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, e senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato.

(Cass 6997/98; Cass 11624/08).

Dunque l’ignoranza da parte della P.A. dell’esercizio da parte del G. del possesso “uti dominus” dell’immobile caduto in proprietà dello Stato per via ereditaria, non vale a far ritenere clandestino il predetto possesso. (v. in termini Cass 18293/06).

Nè l’ignoranza può ritenersi un atto di tolleranza poichè questa presuppone comunque la consapevolezza – nel caso di specie insussistente dell’esercizio da parte di un terzo del possesso su un proprio bene che viene consentito in ragione della ritenuta transitorietà del detto possesso.

In ogni caso, poichè l’uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima – come detto – configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l’onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza, circostanza che non si è verificata nel caso di specie (Cass. 3404/09).

Da ciò discende poi la inammissibilità del quarto e del quinto motivo.

Gli stessi investono invero delle argomentazioni della sentenza che non costituiscono fondamento essenziale della decisione riguardando circostanze del tutto secondarie e non decisive.

Se, infatti, ciò che rileva è l’esercizio di un possesso uti dominus sul bene che non sia stato clandestino – come avvenuto nel caso di specie – senza che la conoscenza o meno di tale situazione da parte del proprietario abbia rilevanza alcuna, è di tutta evidenza che l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui l’ignoranza della acquisizione della proprietà dell’immobile da parte dello Stato era imputabile a sua negligenza,è del tutto ininfluente ai fini del decidere perchè anche se non lo fosse stata ciò non sarebbe comunque valso ad impedire il realizzarsi dell’usucapione.

Lo stesso deve dirsi a maggior ragione in riferimento alla asserita omessa indicazione relativa alle occasioni od i motivi per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare controlli incrociati.

Il ricorso va pertanto respinto.

L’Amministrazione ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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