Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7278 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 16/03/2021), n.7278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16465/2018 proposto da:

FALLIMENTO SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

SCHILLACI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

KRI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SILVETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIA VOZZA, ALFREDO

FRANGINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4940/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/11/2017 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla società (OMISSIS) s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Milano 22/7/2015, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla società Kri s.p.a. (già Shell Italia s.p.a.), multinazionale operante nel settore petrolifero, di restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata alla prima all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda stipulato il 29/7/2011, in ragione della mancata stipula del contratto definitivo all’esito della notificazione alla Kri s.p.a. (per litis denuntiatio) di atto con il quale il sig. C.O. ha citato in giudizio il sig. A.O., amministratore della società (OMISSIS) s.r.l. e titolare del 66% del capitale di quest’ultima, per sentir accertare e dichiarare il trasferimento in suo favore da parte di quest’ultimo della quota del 33% del ramo d’azienda de quo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Kri s.p.a. (già Shell Italia s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 c.c. e segg., art. 1375 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3^ (subordinato) motivo denunzia”violazione e falsa applicazione” degli artt. 1385,1453,1455 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato alla Srl (OMISSIS) il 19.12.2012″, al “contratto preliminare (doc. n. 6 del ns. fascic. di 1^ grado)”, all’operato “recesso da tale contratto”, alla “ricezione di un atto di citazione del 3.8.2011 (doc. n. 2 del fascic. di 1^ grado di controparte)”, alla “lettera del 21.9.2011 (doc. n. 4 del ns. fascic. di 1^ grado di controparte)”, alla “comunicazione del 10.9.2012 (doc. n. 9 del ns. fascic. di 1^ grado di controparte)”, all'”atto di citazione promosso dal Sig. C.”, alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di 1^ grado, alla “domanda riconvenzionale”, alla “sentenza n. 22217 del 19.11.2012 del tribunale Civile di Roma (doc. n. 7 del ns. fascic. Di 1^ grado)”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, ai “quattro distinti motivi di impugnazione”, alle “proposte alternative formulate dalla Shell”, alle “numerose ed imprescindibili argomentazioni… formulate dalla difesa della (OMISSIS)”, alle “circostanze indicate nell’atto di citazione del Sig. C.”, all'”atto di cessione di quote”, all'”art. 4, lett. n del contratto preliminare (doc. n. 6 del ns. fascic. di 1^ grado)”, all’art. 4, lett. q, del contratto preliminare (doc. n. 6 del ns. fascic. di 1^ grado)”, alle “lettere del 9.8.2011 (doc. n. 3 del fascic. di 1^ grado di controparte) e dell’11.10.2011 (doc. n. 5 del fascic. di 1^ grado di controparte)”, all'”offerta di restituire alla Shell la caparra versata di Euro 200.000,00 (cfr. la comunicazione sub doc. n. 7 del fascic. di 1^ grado di controparte)”, alla “sua lettera di recesso (doc. n. 7 del fascic. di 1 grado di controparte)”, alla “condotta inadempiente della KRI (già Shell)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v., in particolare, parte l'”atto di citazione del 3.8.2011″, parte della “lettera del 9.8.2011 (doc. n. 3 del ns. fascic. di 1^ grado di controparte)”, a parte della “domanda riconvenzionale”, all’art. 5.1.1 del contratto preliminare tra Shell e (OMISSIS) (doc. n. 6 del ns. fascic. di 1^ grado)”, a parte della “sentenza n. 22217 del 19.11.2012 del tribunale Civile di Roma (doc. n. 7 del ns. fascic. di 1^ grado)”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, vanno osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando la S.C. è (pure) “giudice del fatto” (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche vizi della motivazione ovvero come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierno ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Kri s.p.a. (già Shell Italia s.p.a.), seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.400,00, di cui Euro 10.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Kri s.p.a. (già Shell Italia s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

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