Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7277 del 23/03/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 23/03/2018, (ud. 25/01/2018, dep.23/03/2018),  n. 7277

Fatto

L’Agenzia delle entrate rettificò le dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2003 e 2004 di C.G. ed irrogò le relative sanzioni pecuniarie, in esito ad accertamento con metodo sintetico dei redditi prodotti; in particolare, fece leva sul reddito di capitale scaturente dall’acquisizione di azioni di valore di gran lunga superiore a quello complessivo dichiarato.

La contribuente impugnò i relativi avvisi di accertamento, senza successo in primo grado.

Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto il successivo appello da lei proposto. Ha al riguardo sostenuto che dai documenti prodotti si possa evincere che le movimentazioni bancarie valorizzate dall’Ufficio s’inquadrano in operazioni di sistemazione di rapporti credito-debito intercorsi nell’ambito familiare, sicchè, ha concluso, la contribuente ha offerto un’analitica giustificazione di ciascuna operazione.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui C.G. replica con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l’Agenzia delle entrate si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,nonchè del vizio di motivazione della sentenza impugnata, là dove il giudice d’appello ha ritenuto sufficienti a superare la presunzione in favore dell’Ufficio le giustificazioni addotte dalla contribuente perchè concernenti rapporti di debito-credito di natura familiare, limitandosi ad affermare il “diverso spessore probatorio” dei documenti prodotti.

La censura complessivamente proposta è fondata.

2.- A fronte dell’accertamento sintetico calibrato su fattori-indice, resta a carico del contribuente, posto nella piena condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei precisi fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19 aprile 2013, n. 9539; ord. 10 agosto 2016, n. 10912; 19 ottobre 2016, n. 21142).

2.1.- Il che comporta, per un verso, che la prova consista, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, ratione temporis applicabile, nella dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (in termini, Cass. 7 marzo 2014, n. 5365) e, per altro verso, che questi ultimi si attaglino ai fattori-indice, anche in base a circostanze sintomatiche (Cass. 18 aprile 2014, n. 8995).

2.2.- D’altronde, ha ulteriormente precisato questa Corte (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1519), in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 10, n. 2.

3.- Il giudice d’appello non si è attenuto a questi principi, in quanto ha assegnato rilevanza dirimente alla circostanza, di per sè ininfluente anche per la genericità del modo in cui è stata dedotta, che le movimentazioni bancarie si riferiscono a “sistemazione di rapporti creditori-debitori intercorsi nell’ambito familiare”, perdipiù valorizzando documenti, dei quali non descrive il contenuto.

4.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2018

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