Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7276 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15542/2007 proposto da:

P.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 2 9, presso l’avvocato GIZZI Massimo,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore dell’Area A Territoriale Centro Italia –

Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso l’avvocato SCOGNAMIGLIO Renato, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO

CLAUDIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1718/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. GIZZI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato L. SCOGNAMIGLIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 28 febbraio 2001, rigettò le domande proposte dal Sig. P.S., il quale aveva citato in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

(in prosieguo indicata come Monte dei Paschi) chiedendo che, previa declaratoria d’inefficacia delle operazioni compiute da detta banca su un conto corrente intestato all’attore e di atti di disposizione di titoli in custodia a lui appartenenti, in quanto operazioni poste in essere da un terzo sfornito di idonea procura, il Monte dei Paschi fosse condannato a restituire l’importo di L. 1.581.424.991, nonchè i titoli dei quali aveva indebitamente disposto, oltre che a risarcire i danni. Il tribunale accolse invece la domanda riconvenzionale del Monte dei Paschi, in favore del quale condannò l’attore al pagamento di L. 1.44 6.000.000, costituente il saldo passivo del predetto conto corrente.

Il Sig. P. interpose gravame, che fu però rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 6 aprile 2006, giacchè detta corte reputò che dalle emergenze istruttorie e dal comportamento delle parti fosse ricavabile la prova che il Sig. B.G. – colui il quale aveva compiuto le operazioni bancarie di cui si discute – avesse agito in forza di un’idonea procura rilasciatagli dal Sig. P., non occorrendo a tal fine la redazione in forma scritta.

Per la cassazione di tale sentenza il Sig. P. ha proposto ricorso, deducendo un motivo di doglianza articolato in due distinti profili.

Il Monte dei Paschi sì è difeso con controricorso.

Nessuna difesa ha spiegato in questa sede il Sig. B., che già era rimasto contumace nei due gradi di merito.

Nell’imminenza dell’udienza di discussione il ricorrente ha prodotto copia di una sentenza penale riguardante la vicenda in esame.

Il Monte dei Paschi ha depositato memoria, opponendosi alla produzione documentale sopra menzionata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La produzione documentale cui s’è appena fatto cenno non è ammissibile, in quanto non si tratta di un documento che riguardi la nullità della sentenza impugnata, oppure l’ammissibilità del ricorso o del controricorso. Esso perciò non rientra nel tassativo novero delle produzioni consentite in questa fase processuale dall’art. 372 c.p.c..

2. La banca intimata ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia per l’inadeguata esposizione dei fatti di causa, sia perchè figurano accomunate in un unico motivo censure afferenti tanto alla pretesa violazione di norme di legge quanto ad asseriti vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

L’eccezione è priva di fondamento sotto entrambi i profili.

2.1. Non è infatti inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso per cassazione che, pur essendo sintetico nella parte espositiva, abbia un contenuto complessivo che renda comunque possibile trame una conoscenza dei fatti oggetto del giudizio e delle vicende processuali rilevanti, tale da poter bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata, risultando così assolto l’obbligo dell’esposizione sommaria dei fatti della causa.

Questa è, appunto, la situazione riscontrabile nel caso in esame, giacchè l’insieme dei rilievi contenuti nel ricorso consente di comprendere appieno quale sìa la vicenda controversa, quale il tenore essenziale delle difese delle parti nel giudizio di merito, quali le ragioni della decisione adottata dalla corte territoriale e quali le censure ad essa rivolte dal ricorrente 2.2. Quanto, poi, al preteso divieto di cumulare nel medesimo motivo censure riconducibili ai primi quattro numeri dell’art. 360 c.p.c., e censure riferibili al n. 5 di detto articolo, occorre fare qui applicazione del recente insegnamento delle sezioni unite di questa corte (sentenza n. 7770 del 2009), che hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti e risulti possibile individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto.

3. Le doglianze del ricorrente investono l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui le operazioni compiute dal Sig. B. sul conto corrente bancario e sui titoli in deposito, intestati al Sig. P., sono a quest’ultimo riferibili perchè poste in essere in forza di un’idonea procura.

3.1. A parere del ricorrente, siffatta affermazione è incompatibile col disposto della L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e con l’art. 117 del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), a tenore dei quali i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari debbono, a pena di nullità, essere redatti per iscritto.

Questo requisito – argomenta sempre il ricorrente – è destinato a riflettersi non solo sulla stipulazione iniziale di tali contratti, ma anche sui successivi atti esecutivi degli stessi, di modo che risulta impossibile la configurazione di una valida ed efficace procura non rilasciata a propria volta con atto scritto bensì solo verbalmente o per facta concludentia.

3.2. L’impugnata sentenza sarebbe, inoltre, gravemente carente sul piano della motivazione proprio in ordine al preteso rilascio di tale procura.

I documenti prodotti in giudizio, alcuni dei quali provenienti dallo stesso Monte dei Paschi e costituenti perciò vere e proprie confessioni stragiudiziali, dimostrerebbero infatti inequivocabilmente come del compimento delle riferite operazioni bancarie il Sig. P. fosse del tutto all’oscuro, non essendo provato che egli avesse avuto conoscenza della sigla apposta dal Sig. B. in calce allo specimen predisposto dalla banca per il controllo dell’autenticità della firma della persona abilitata ad operare sul conto, nè potendo comunque una simile circostanza equivalere al rilascio di una procura, tanto meno se riferita anche alle operazioni sui titoli in deposito, ben distinte da quelle concernenti il conto corrente. Ingiustificatamente, poi, la corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che il Sig. P., lungi dal tenere un atteggiamento condiscendente verso il Sig. B., lo aveva querelato per il reato di truffa e che, dal canto suo, il Monte dei Paschi aveva avuto comportamenti assai contraddittori, di volta in volta riconoscendo o negando l’esistenza di poteri rappresentativi in capo a detto Sig. B. a seconda della valenza delle operazioni da costui compiute sul conto corrente o sui titoli in deposito del Sig. P..

4. Le riferite doglianze non appaiono meritevoli di accoglimento.

4.1. In ordine alla prima di esse, è sufficiente richiamare l’attenta ricostruzione del quadro normativo e regolamentare già operato da questa corte nella sentenza n. 14470 del 2005, all’esito della quale è stato chiarito che “dal 1992 a tutt’oggi le disposizioni della Banca d’Italia, a tanto autorizzata dal CICR, hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione, alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contratti esigono”.

Da tale indicazione non v’è motivo di discostarsi nel presente caso.

Ne consegue che, non potendosi ritenere necessaria la forma scritta per la validità delle singole operazioni bancarie di cui si discute, poste in essere sulla base di un contratto di conto corrente – esso sì – dotato dell’indispensabile requisito formale, nemmeno è possibile predicare l’invalidità (o l’inefficacia) della procura a compiere siffatte operazioni sol perchè non rilasciata per iscritto.

4.2. Le censure concernenti la motivazione in punto di fatto della sentenza impugnata sono del pari infondate, oltre che inammissibili per gli aspetti in cui sconfinano nel campo del giudizio di merito.

La corte d’appello, come già detto, ha reputato che il Sig. B. compì le operazioni bancarie di cui si tratta in forza di una procura a tal fine rilasciatagli dal sig. P., ed ha motivato il proprio convincimento a questo riguardo facendo essenzialmente leva: a) sul fatto che il Sig. B. appose la propria sigla sullo specimen predisposto dalla banca per il controllo dell’autenticità della firma del titolare del rapporto di conto corrente facente capo al sig. P., e che ciò avvenne in presenza di quest’ultimo (come dimostrato da risultanze istruttorie indicate nell’impugnata sentenza); b) sul rilievo che lo stesso Sig. P., pur negando di aver rilasciato la contestata procura al Sig. B., non abbia esitato a rivendicare la proprietà di titoli acquistati da quest’ultimo; c) sulla circostanza che solo una quota limitata del denaro versato sul conto è risultato provenire dal Sig. P., il quale si disinteressò poi dell’andamento del rapporto con la banca (il che autorizza ad ipotizzare una funzione di prestanome da lui assolta a beneficio del medesimo Sig. B., funzione rispetto alla quale il rilascio della procura a quest’ultimo ha avuto carattere strumentale); d) sull’uso, da parte del Sig. B., di libretti di assegni che, non essendo stato dimostrato il contrario, è da reputare gli fossero stati consegnati dallo stesso Sig. P..

E’ senz’altro possibile affermare che l’insieme di tali considerazioni offre una base logica – nè insufficiente nè contraddittoria – al convincimento cui la corte di merito è pervenuta.

Viceversa, la pretesa del ricorrente di confutare detto convincimento sul piano logico non è sorretta da argomenti adeguati.

I documenti di provenienza bancaria cui il ricorso allude – che in questa sede possono esser presi in considerazione solo nella parte in cui lo stesso ricorso ne riporta il contenuto – attestano unicamente il difetto di procura scritta, ma non valgono ad escludere l’esistenza di una delega verbale (o per facta concludentia) rilasciata dal Sig. P. al Sig. B..

Il governo delle risultanze istruttorie dalle quali la corte d’appello ha tratto prova della conoscenza, da parte del Sig. P., del fatto che la firma del Sig. B. sullo specimen preparato dalla banca in relazione al conto corrente intestato al medesimo Sig. P. fosse stata apposta in presenza di costui sfugge al controllo del giudice di legittimità, al quale non è dato procedere ad un autonomo e diretto esame del materiale istruttorio, sicchè quanto al riguardo sostenuto dal ricorrente non è in questa sede verificabile.

Nè può condividersi l’opinione del ricorrente secondo cui l’anzidetta circostanza sarebbe comunque priva di significato, essendo invece evidente che, proprio in quanto lo specimen serve alla verifica dell’autenticità della firma di chi opera sul conto, l’indicazione ivi apposta è spiegabile appunto con la previsione che sul conto intestato al Sig. P. avrebbe potuto operare anche il Sig. B.. Deduzione, questa, riferibile in modo diretto solo alle operazioni da porre in essere sul predetto conto corrente, ma che, in combinazione con gli altri elementi sopra richiamati, non irragionevolmente ha indotto la corte di merito a trarre la medesima conclusione anche per i restanti rapporti bancari dei quali si discute.

Gli ulteriori argomenti addotti dal ricorrente, infine, appaiono del tutto privi di decisività, anche solo potenziale, e si rivelano perciò anch’essi insufficienti a sorreggere la dedotta censura, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i vizi di motivazione denunciati a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta al giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova).

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali della banca controricorrente, che vengono liquidate in Euro 13.000,00 (tredicimila) per onorari e Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.000,00 (tredicimila) per onorari e Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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