Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7276 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/03/2020), n.7276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2514-2014 proposto da:

P.S., elettivamente domicilia o lo ROMA VICOLO ORBITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIANA DI MOLFETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza r. 51/231 della COMM.TRIB.REG. d BARI, depositata

il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. D’ADRIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

che:

P.S. proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Bari n. 531/11/14, che si costituiva con controricorso l’agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto;

che successivamente il ricorrente dichiarava che aveva aderito alla definizione delle liti fiscali pendenti D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;

che l’Agenzia Delle Entrate chiedeva per la stessa ragione l’estinzione del giudizio,

che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 16 marzo 2020

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