Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7275 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4944/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/08/2006 r.g.n. 11074/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 4944 del 2006, rigettava l’impugnazione proposta da T.P., nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12199 del 2003, che non aveva accolto la domanda di quest’ultima, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.

2. La Corte d’Appello affermava che la T. non aveva prodotto ne’ in primo grado, ne’ in appello, idonea documentazione circa il possesso dei requisiti socio economici, in quanto lo stesso non poteva essere documentato con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’, ma occorreva documentazione proveniente dal competente ufficio finanziario.

3. Ricorre la T. con un motivo di ricorso.

4. Resiste l’INPS con controricorso.

5. La T. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso la T. ha dedotto:

violazione degli artt. 345, 437 c.p.c. e art. 149 disp. att. c.p.c.;

motivazione omessa insufficiente e contraddittoria.

E’ stato formulato, in ordine al suddetto motivo, il seguente quesito di diritto: se in materia di invalidita’ civile, con particolare riferimento all’assegno di assistenza, il giudice di merito, allorche’ le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, sia tenuto ad esercitare i propri poteri istruttori d’ufficio in ordine all’accertamento del requisito reddituale; se in presenza di accertamenti della inesistenza di redditi da lavoro certificati dall’iscrizione al collocamento speciale, l’onere della prova del fatto negativo della inesistenza di altri redditi gravi ex art. 2697 c.c. su chi afferma esistere in positivo altri redditi.

2. Il motivo non e’ fondato.

In tema di assegno di invalidita’ civile, l’onere della prova del requisito reddituale che, al pari del requisito sanitario e di quello dell’incollocazione al lavoro, integra uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto, grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento in base ai principi generali sul riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), la cui inottemperanza comporta la soccombenza della parte – che ne sia gravata – soltanto se il possesso di detto requisito, nonostante la contestazione specifica della controparte, non risulti dalle prove comunque acquisite al processo, atteso che i principi generali sul riparto dell’onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l’art. 245 c.c., comma 2) e pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo (Cass. n. 12131 del 2009).

Ancora, va osservato che sul valore della dichiarazioni sostitutive la giurisprudenza di legittimita’ con un orientamento consolidato, ha affermato (da ultimo, Cass. n. 25800 del 2010) che la prova dell’incollocamento al lavoro e del reddito per beneficiare delle prestazioni di invalidita’ civile non puo’ essere data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, essendo questa rilevante nei soli rapporti amministrativi ed invece priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass., S.U., n. 516 del 2003). Si ritiene tale impostazione valida anche ai fini dell’applicazione del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, in quanto la previsione da parte di detta disposizione (secondo cui l’assegno di invalidita’ civile e’ concesso, nel concorso degli altri requisiti, “agli invalidi civili … che non svolgono attivita’ lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”) di una dichiarazione sostitutiva di tipo autocertificatorio da rendere annualmente all’INPS, circa il mancato svolgimento di attivita’ lavorativa, non evidenzia deroga circa la rilevanza di dichiarazioni di tale genere solo nell’ambito amministrativo, restando impregiudicati i principi sulla prova operanti nei giudizi civili, nei quali peraltro, in difetto di specifici limiti normativi, e’ ammessa anche la prova per presunzioni.

Nella specie, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi con una motivazione adeguata ed esente da vizi.

Ed infatti il rigetto dell’appello della T. trovava fondamento nella mancata produzione sia in grado di appello che in primo grado di idonea documentazione circa il possesso del requisito socio economico, non potendo a cio’ supplire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA