Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7275 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25835/2005 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), C.T.

(c.f. (OMISSIS)), quest’ultima in proprio e nella qualità

di amministratore unico della I.F.A. S.R.L. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCIOTTI 11, presso

l’avvocato SALLUZZO ANNA CLAUDIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato GARUFI Salvatore, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 270/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.M. e C.T., quest’ultima in proprio e quale amministratrice della I.F.A. s.r.l., con ricorso 30 settembre 1996 chiesero al Presidente del tribunale di Messina un provvedimento di sequestro giudiziario di due certificati di deposito al portatore emessi dalla Banca Popolare di (OMISSIS) il 14 settembre 1995, depositati a garanzia di un conto corrente bancario intestato alla su detta società e dello sconto di effetti cambiali Gli attori dedussero che l’operazione era stata effettuata da C. F. quale amministratore unico della su detta società e che i titoli erano stati emessi a seguito del versamento di venti vaglia cambiali, tratti sul Banco di Sicilia, ciascuno del valore di L. dieci milioni, di cui dieci a nome di C.M. e dieci a nome di C.T. – entrambi soci della società su detta – da questi girati al fratello e amministratore unico di detta società C.F.. Autorizzato il sequestro, era stato instaurato il giudizio di merito, nel quale si era costituito C. F. il quale, pur non contestando al avere ricevuto la somma su detta, aveva dedotto di essere proprietario dei titoli, che erano stati da lui acquistati ed erano in suo possesso, ed eccepì il difetto di legittimazione attiva degli attori. Nel corso del giudizio, essendo i titoli scaduti, il custode fu autorizzato ad estinguerli e ad investire le somme in altri depositi fruttiferi al portatore, nonchè le somme maturate per interessi su un libretto di deposito nominativamente intestato al custode. Il tribunale, con sentenza del febbraio 2002 rigettò la domanda, dichiaro l’inefficacia del sequestro e ordinò al custode di consegnare al convenuto i titoli di nuova emissione in sequestro e di trasferirgli il libretto a risparmio. Gli attori proposero appello avverso tale sentenza, deducendone l’erroneità in quanto la sentenza avrebbe infondatamente ritenuto i titoli di proprietà del convenuto, non dando rilievo al fatto che essi fossero stati da lui acquistati e costituiti in pegno a garanzia del conto corrente su detto, poichè era incontroverso che i titoli erano stati acquistati con danaro di essi appellanti C.M. e T., proveniente dai sopra indicati vaglia del Banco di Sicilia da essi girati al convenuto proprio al fine di acquistare i titoli e in pegno a garanzia del conto corrente della società. Erroneamente il tribunale avrebbe anche ritenuto il convenuto proprietario e legittimato a incassare i titoli in questione, ai sensi degli artt. 1835, 1836, 1992, 1993 e 2003 cod. civ., non avendone egli il possesso avendoli depositati presso la Banca di (OMISSIS) a garanzia del conto corrente della società, la quale ne sarebbe divenuta proprietaria e legittimata all’incasso. Nel contraddittorio fra le parti la Corte di appello, con sentenza depositata il 12 maggio 2005, notificata il 7 luglio 2005, rigettò il gravame. Avverso tale sentenza gli appellanti hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla controparte il 17 ottobre 2005, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunciano vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la Corte di appello ha affermato che correttamente il tribunale aveva ritenuto i titoli al portatore in contestazione di proprietà di C.F. sulla base del dato esclusivo del possesso, in forza del disposto dell’art. 2003 coi civ., ma tale motivazione sarebbe contraddittoria e insufficiente poichè, “come illustrato nel corso del giudizio di merito, avendo il C. F. costituito in pegno i titoli de quo a garanzia dell’apertura di credito della I.F.A. s.r.l., sarebbe quest’ultima proprietaria dei titoli e legittimata al loro incasso”. Inoltre – secondo i ricorrenti – nessuna efficacia potrebbe avere nel caso di specie la circostanza che i titoli fossero stati acquistati da C.F..

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha giudicato che il tribunale, dopo avere rilevato la circostanza, pacifica e documentalmente dimostrata, che i certificati di deposito erano stati emessi al portatore su richiesta di C.F. e questi, avendone acquisito il possesso, li aveva costituiti in pegno a garanzia dell’affidamento richiesto sul conto corrente intestato alla società I.F.A., correttamente ha attribuito la titolarità delle somme portate dai titoli a C.F., basandosi sul disposto dell’art. 2003 cod. civ., in forza del quale la consegna del titolo al portatore legittima il possessore ad esercitarlo. La Corte di appello ha ritenuto irrilevante la circostanza che i titoli fossero stati acquistati con danaro corrisposto a C. F. dagli appellanti, non avendo questi dimostrato che egli nel sottoscrivere i titoli avesse agito come loro mandatario o quale amministratore della società I.F.A., essendo parimenti irrilevante, al fine della legittimazione all’incasso da parte di quest’ultima – dedotta dagli appellanti – che detti titoli fossero stati costituiti in pegno a garanzia dell’affidamento richiesto da detta società alla Banca Popolare di (OMISSIS), atteso che C.F., dandoli in pegno, non si era privato del possesso su di essi.

In effetti la proprietà dei titoli di credito al portatore appartiene a chi risulti averne richiesto remissione e ne abbia conseguito il possesso sulla base del negozio di emissione: tele possesso lo legittima all’esercizio del diritto in essi incorporato, nonchè a porre il titolo in circolazione. La circolazione può essere ad effetti pieni, nel senso che comporta – come normalmente avviene – il trasferimento del diritto incorporato nel titolo, ma può essere anche ad effetti limitati, come quando il trasferimento avviene, come nel caso di specie, a scopo di garanzia. Nel caso di titolo al portatore, essendo la legittimazione all’esercizio del diritto riconnessa al semplice possesso del titolo, la clausola di garanzia, non potendo risultare dal titolo – come invece è previsto per i titoli all’ordine o nominativi (artt. 2014 e 2026 cod. civ.) – è inoperante rispetto ai terzi di buona fede ai quali il titolo venga trasmesso, potendo risultare solo dal negozio sottostante alla trasmissione del possesso del titolo. Ma tale negozio è operante fra le parti di esso e chi abbia ricevuto il titolo in garanzia lo possiede solo a tale titolo, restandone immutata la proprietà, ed è tenuto alla restituzione al proprietario secondo le relative clausole una volta che la funzione di garanzia sia venuta meno.

Ne deriva che nel caso di specie, essendo risultato dimostrato, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata – con accertamento di fatto non censurato in questa sede – che i titoli al portatore in questione erano stati emessi in favore di C.F., che non risultava avere agito,nel richiederne remissione, in nome della società I.F.A. e da lui, che ne aveva conseguito il possesso, costituiti in pegno a garanzia dell’affidamento concesso dalla Banca Popolare di (OMISSIS) in favore di detta società, deve ritenersi che la sentenza impugnata non sia censurabile per avere, sostanzialmente, ritenuto che in tal modo fosse stato costituito un pegno in favore di terzo – la società I.F.A. – e che i titoli, pertanto, non dovessero essere restituiti alla società I.F.A., come sostengono i ricorrenti con il motivo in esame. Tale società, infatti, non risulta proprietaria di essi in base al rapporto di emissione dei titoli, nè ha dimostrato di esserne mai entrata in possesso divenendone proprietaria secondo le norme che regolano il trasferimento della proprietà dei titoli al portatore, non essendo il negozio di costituzione di un pegno in suo favore avente ad oggetto i titoli un negozio di trasferimento ad essa nè del possesso nè della proprietà dei titoli.

Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1835, 1836, 1992, 1883 (rectius 1993) e 2003 cod civ., che regolano la materia. In proposito si deduce che a norma dell’art. 2033 c.c., la consegna del titolo legittima il portatore all’esercizio del diritto di credito in esso incorporato, esonerandolo dalla dimostrazione di un negozio di trasmissione del titolo, cosicchè in materia di certificati di deposito al portatore il trasferimento si perfeziona con la sola consegna del titolo, che legittima l'”accipiens” alla riscossione, indipendentemente dalla prova di una “iusta causa traditionis”. Da ciò conseguirebbe – secondo quanto si deduce con il motivo – “che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando al soggetto cui il titolo sia stato rilasciato dall’istituto emittente, il quale eventualmente pretenda la restituzione della somma portata dal titolo, dimostrare resistenza di una valida ragione giustificativa della propria pretesa, come ad esempio l’acquisto in mala fede da parte del portatore attuale”.

Ne deriverebbe che “i libretti di deposito al portatore (non nominativi), funzionalmente collegati al deposito bancario al risparmio”, sono caratterizzati dalla incorporazione, letteralità, autonomia e astrattezza, sono destinali alla circolazione e la consegna del titolo attribuisce al portatore sia l’investitura formale del diritto in esso incorporato, sia la legittimazione al suo esercizio.

Il motivo, del tutto astratto e generico, non rapportabile alla “ratio decidendi” della sentenza risulta inammissibile.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte intimata depositato difese.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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