Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7275 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26852-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO ROSSI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso a sentenza n. 241/2011 della COMM. TRIB. REG della SECILIA,

il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato SELVAGGI che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 241/34/11 dep. 9.5.2011, che su ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso di Irpef e Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992 (delle ritenute operate dal Ministero della giustizia in relazione alla definizione agevolata prevista per le province interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990, L. N. 289 del 2002, ex art. 9 comma 17), in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR, pur richiamando la giurisprudenza sulla irripetibilità delle somme versate in relazione al beneficio in questione, “costituente ipotesi di definizione o condono”, “dopo approfondita riflessione non disgiunta da dubbio” in base a una sentenza di altra sezione della stessa CTR passata in giudicato, vertente su fattispecie analoga, ha ritenuto di privilegiare “pur con qualche forzatura la circostanza che l’Amministrazione, già coinvolta nella medesima questione e soccombente in primo grado, ha prestato acquiescenza” ed ha statuito il diritto ai rimborsi, con interessi legali su base semestrale.

G.A. si è costituito con controricorso eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso ed ha presentato successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce error in procedendo per violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 101 Cost. (per violazione dei principi sul giudicato), per avere la CTR posto a base della decisione una sentenza non passata in giudicato (CTR Sicilia, sez. staccata di Catania n. 24/31/09), in quanto pendente in cassazione (RGN 6739/09), oltre che relativa a diverso contribuente ( M.S.). Chiede la trattazione congiunta con l’indicato procedimento.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Non è ravvisabile la formazione di un giudicato, idoneo ad attribuire l’immutabilità degli effetti di una sentenza (giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.), relativa a parti diverse, e a renderla immodificabile (giudicato processuale, ex art. 324 c.p.c.), in ipotesi, come quella in esame, di sentenza non definitiva, in quanto oggetto di ricorso per cassazione.

Ha pertanto errato la CTR a porre a base della decisione una sentenza erroneamente ritenuta coperta da giudicato (essendo la relativa causa, relativa ad altro contribuente, decisa con sentenza Cass. n. 15295/15). Mancano pertanto entrambi i presupposti sui quali la decisione è fondata, rendendola così priva di ratio decidendi: sia l’acquiescenza dell’Agenzia delle entrate, consistente nell’accettazione tacita della richiamata pronuncia; sia il passaggio in giudicato della stessa.

3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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