Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7275 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/03/2020), n.7275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 18790-2014 proposto da:
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21 – AVVOCATURA CAPITOLINA, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO CIAVARELLA;
– ricorrente –
contro
B.G., F.M., elettivamente domiciliati in
ROMA VIA APPIA NUOVA 37/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
CANINI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 165/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 11/06/2014;
udita la relazione a la causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
Fatto
RILEVATO
che:
Roma Capitale proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale del Lazio n. 165/21/13;
che si costituivano con controricorso B.G. e F.M. chiedendone il rigetto;
che successivamente il ricorrente, con adesione dei resistenti, dava atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;
che è stato documentato il pagamento;
che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 16 marzo 2020