Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7275 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 04/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 04/03/2022), n.7275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15837/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
D.C.M.V.G.;
– intimato –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 202/36/12, depositata il 14/12/2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito
dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Dott. Michele
Cataldi;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Dott. Locatelli
Giuseppe ha chiesto di accogliere il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui all’epigrafe, che aveva rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi di D.C.M.V.G. avverso l’avviso d’accertamento e la conseguente cartella di pagamento, relativi all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2003, per il quale il contribuente aveva omesso la dichiarazione dei redditi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 3, per avere la CTR erroneamente disapplicato le sanzioni irrogate al contribuente con l’atto impositivo, sul presupposto che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisse responsabilità esclusiva del professionista che egli aveva incaricato, trattandosi di “sedicente commercialista”, nei cui confronti lo stesso contribuente aveva sporto querela all’autorità giudiziaria.
Rileva infatti l’Ufficio che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale, era sufficiente la colpa, peraltro presunta, concorrente del contribuente nella scelta dell’incaricato dello stesso adempimento e, comunque, nella verifica dell’effettiva esecuzione dell’incarico.
Il motivo è fondato.
Dispone infatti il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, che: “Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.”.
Come questa Corte ha già rilevato, si tratta di norma generale, che si applica nel caso in cui il pagamento del tributo sia affidato ad un terzo e questi non vi provveda, prescindendo pertanto anche dalla qualifica di commercialista dell’incaricato (Cass. 20/07/2018, n. 19422, in motivazione).
Tanto premesso, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione (cfr. Cass. 17/03/2017, n. 6930; Cass. 20/07/2018, n. 19422, cit.).
Non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (in combinazione con quella appellata, richiamata per relationem, che la ricorrente ha trascritto in parte qua nel ricorso ed ha allegato a quest’ultimo) che la CTR abbia effettuato nel merito l’accertamento dell’adempimento, da parte del contribuente, dell’onere di provare l’assenza della sua colpa concorrente, da verificare secondo i predetti principi.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022