Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7274 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’INTERNO E DEL TESORO OGGI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7871/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2006 R.G.N. 6617/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello Roma, con la sentenza n. 7871 del 2005, non accoglieva l’appello proposto da D.M. nei confronti dell’INPS, del Ministero dell’interno e del Ministero del Tesoro, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 2 dicembre 1999, n. 2227, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dalla medesima D. per l’attribuzione della prestazione di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1.

2. Ricorre la D. prospettando un motivo di ricorso.

3. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, e’ dedotto vizio di motivazione, erronea valutazione delle prove, violazione di legge: artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2967 c.c..

La ricorrente contesta la valutazione fatta dalla Corte d’Appello, in aderenza ad una delle due ctu disposte in detto grado di giudizio, dell’incidenza del trattamento chemioterapico sull’inabilita’ della D..

Espone, in particolare, che la Corte d’Appello, pur ritenendo di dover nominare un secondo ctu, nella motivazione della decisione si sarebbe riportato alla prima consulenza disposta, che perveniva alle stesse conclusioni della consulenza espletata in primo grado, cosi’ entrando in contraddizione.

Inoltre, da un lato, la Corte avrebbe dovuto motivare il proprio convincimento a livello probatorio con l’esame di tutti gli accertamenti espletati e con la valutazione dei documenti prodotti dalla parte e rilevanti per il decidere; dall’altro avrebbe dovuto procedere ad una corretta interpretazione dei fatti.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, quando nel corso del giudizio di merito vengano espletate piu’ consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice puo’ seguire il parere che ritiene piu’ congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento (Cass. n. 23063 del 2009).

Occorre, altresi’, ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7341 del 2004, n. 3519 del 2001, n. 225 del 2000), ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non puo’ prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformita’ tra le valutazioni del consulente circa l’entita’ e l’incidenza del dato patologico e quella della parte; al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice.

Il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari sussiste solo ove vi sia palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta diagnosi; al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell’irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. n. 9988 del 2009).

La Corte d’Appello di Roma, a fondamento della propria decisione, ha affermato che il ctu M. nell’elaborato depositato, confermando le risultanze della ctu espletata nel primo grado di giudizio, aveva rilevato che le infermita’ di cui era portatrice la D. non erano tali da rendere necessaria un’assistenza continua per il compimento degli atti elementari della vita quotidiana e che tali conclusioni risultavano coerenti con i risultati della documentazione medica acquisita e con l’approfondito esame obiettivo.

La Corte, ha rilevato, altresi’, come con riferimento alle contestazioni formulate dalla difesa dell’appellante in sede di note autorizzate il ctu avesse ribadito la inutilita’ di nuovi ed ulteriori accertamenti diagnostici avuto riguardo alla completezza ed esaustivita’ della documentazione medica acquista agli atti e che lo stesso aveva preso puntuale posizione sui rilievi formulati.

Appare palese, dunque, che la motivazione della Corte d’Appello, in ragione dei principi sopra richiamati, e’ congrua, adeguata ed esente da vizi, mentre le censure della ricorrente che, peraltro, richiamano in modo generico le contestazioni che sarebbero state prospettate in appello, senza quelle indicazioni necessarie in ragione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – di fatto, tendono ad una nuova valutazione delle risultanze non proponibile nel giudizio di legittimita’.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA