Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7274 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22862/2005 proposto da:

B.V. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL GUERCIO

Pasquale, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

sul ricorso 25681/2005 proposto da:

G.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CHIANA 35, presso l’avvocato MAZZEI GIANCARLO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2938/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per, previa riunione,

accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con

assorbimento di ogni altro motivo anche del ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.A. con citazione 25 settembre 2002 convenne dinanzi alla corte d’appello di Napoli B.V. chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, emessa dal tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con la quale il G. era stato condannato al pagamento della somma di Euro 13.556,99 oltre accessori. Il B. resistette al gravame costituendosi tardivamente in cancelleria depositando il proprio fascicolo, ma anteriormente all’udienza di prima comparizione. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 21 ottobre 2004, rigettò il gravame senza provvedere sulle spese “essendo rimasto contumace il B.”.

Quest’ultimo, esponendo quanto sopra, con atto notificato al G. il 13 settembre 2005, ha proposto ricorso a questa Corte. Il G. resiste con controricorso e ricorso incidentale notificati il 25 ottobre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi riguardando la stessa sentenza i debbono essere riuniti per essere decisi unitariamente.

2.1. Il ricorrente principale censura la mancata liquidazione delle spese del grado di appello in proprio favore, sia sotto il profilo del vizio procedurale – ove si ritenga che la Corte d’appello abbia omesso di verificare che, in effetti, esso ricorrente si era costituito dinanzi ad essa – sia sotto il profilo del vizio di violazione degli artt. 347, 166, 293 e 350 c.p.c., deducendo al riguardo che egli, sia pure tardivamente ma anteriormente alla prima udienza, si era costituito in detto giudizio mediante il deposito della comparsa di risposta, per cui erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe provveduto sulle spese, avendolo erroneamente considerato contumace.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 58, per avere la Corte d’appello erroneamente negato che la domanda della controparte, fondata sull’esperimento dell’azione causale sottostante all’emissione di un assegno bancario potesse essere esperita nonostante il mancato deposito del titolo. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe rigettato la censura formulata in proposito riguardo la sentenza di primo grado con motivazione meramente apparente, (quel giudice aveva escluso la sussistenza dell’azione cartolare), mentre in effetti quel giudice nulla aveva detto circa l’evidenziata violazione dell’art. 58 su detto.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 184 c.p.c., per avere il tribunale fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni disattendendo la richiesta di esso ricorrente incidentale di fissazione di un’udienza per le richieste istruttorie. In proposito la sentenza impugnata, con motivazione meramente apparente, avrebbe rigettato la censura formulata in proposito, affermando che l’appellante poteva dedurre i mezzi di prova in sede di precisazione delle conclusioni, poichè era del tutto contraddittorio non fissare, come aveva fatto il tribunale, l’udienza per la formulazione dei mezzi istruttori e poi fondare la decisione sulla mancata prova dell’inesistenza del rapporto sottostante.

2.2. Il ricorso incidentale, attinente al merito, è pregiudiziale rispetto al ricorso principale, attinente alle spese del giudizio d’appello, per cui va esaminato per primo.

Infondato è innanzitutto il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 58, per avere la Corte d’appello con motivazione meramente apparente – secondo la quale il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza dell’azione cartolare – negato che la domanda della controparte, fondata sull’esperimento dell’azione causale sottostante all’emissione di un assegno bancario potesse essere esperita nonostante il mancato deposito del titolo.

L’art. 58 su detto, nel richiedere per l’esperimento dell’azione causale l’offerta in restituzione e il deposito del titolo di credito, ha lo scopo di evitare di esporre il debitore contemporaneamente all’azione causale ed a quella cartolare, con la conseguenza che i predetti adempimenti non condizionano l’esperibilità dell’azione causale quando l’assegno abbia perso il suo valore cartolare o, per un suo vizio, non l’abbia mai avuto (ex multis Cass. 16 giugno 2006, n. 13949; 18 luglio 2003, n. 11234; 5 gennaio 1985, n. 6).

La sentenza impugnata ha pertanto esattamente affermato, secondo quanto risulta dalla motivazione in proposito – la quale non è affatto apparente ma risulta esaustiva – che nel caso di specie l’azione cartolare poteva essere esperita a prescindere dal deposito dell’assegno poichè il giudice di primo grado aveva escluso il valore cartolare dell’assegno e sul punto si era formato il giudicato. Infatti il tribunale aveva accolto l’opposizione al precetto intimato in base all’assegno dichiarandolo nullo e quindi privo di valore cartolare, senza che sul punto fosse proposta impugnazione da alcuna parte.

Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 184 c.p.c. (nel testo vigente “ratione temporis”) per avere il tribunale fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni disattendendo la richiesta di esso ricorrente incidentale di fissazione di un’udienza per le richieste istruttorie, va anch’esso rigettato.

In proposito va infatti rilevato che, a norma del combinato disposto del su detto art. 184 c.p.c., comma 1, dell’art. 187 c.p.c., comma 1 e dell’art. 189 c.p.c., il giudice di primo grado, ove ritenga la causa matura per la decisione senza la necessità di mezzi di prova, può disporre la precisazione delle conclusioni e fissare l’udienza per la decisione. In tal caso la parte che ritenga necessaria l’ammissione di propri mezzi di prova non è privata dei suoi diritti processuali in proposito potendo – e dovendo per non vedersene preclusa l’ammissione anche in appello – formularli in sede di precisazione delle conclusioni, così che in sede di decisione il giudice compia le necessarie valutazioni sulla loro ammissibilità e rilevanza ed eventualmente ammetta le prove richieste rimettendo la causa in istruttoria per il loro espletamento. Solo in tal modo si rende parimenti possibile, in caso di mancata ammissione, la proposizione delle relative censure sul punto in appello, nonchè, in caso di reiezione in quella sede, di censure in proposito – altrimenti inammissibili, stante la preclusione maturatasi – nel giudizio di cassazione.

3.1. Venendo all’esame del ricorso principale, sulle spese del giudizio di secondo grado, il motivo proposto è fondato, risultando dagli atti che il ricorrente B.V. si costituì nel giudizio d’appello con comparsa, anteriormente all’udienza di prima comparizione, ma oltre il termine stabilito dal c.p.c.,. chiedendo il rigetto del gravame senza poi ulteriormente coltivare le proprie difese. Ne deriva che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto il B. contumace omettendo di provvedere sulle spese del giudizio, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata sul punto.

Su dette spese può provvedere questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e, tenuto conto che il ricorrente principale nel giudizio d’appello si era limitato a depositare la comparsa di risposta esse vanno liquidate nella misura di Euro 600,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti e Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. In suo favore vanno anche liquidate le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale. Cassa in relazione alla mancata liquidazione delle spese la sentenza impugnata e pronunciando nel merito condanna G.A. nei confronti di B.V. al pagamento delle spese del giudizio d’appello, che liquida nella misura di Euro 600,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti ed euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Condanna altresì il G. alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro milleduecento, di cui Euro duecento per spese vive oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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