Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7274 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12485-2018 proposto da:

AIR ONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO SANTORI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO PESSI;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANDREA BORDONE, FERDINANDO PERONE, PAOLO

PERUCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1697/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1697/2017, decidendo in sede di rinvio, a seguito della ordinanza della Corte di cassazione n. 3026/2016, aveva dichiarato illegittima l’apposizione del termine al contratto sottoscritto tra Air One spa e M.N. in data 27 dicembre 2007 ed aveva dichiarato che tra le parti era sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2008; il giudice del gravame aveva anche ordinato alla società di riammettere la ricorrente nel suo posto di lavoro condannandola altresì a corrispondere alla lavoratrice una indennità pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 9 giugno 2011 al saldo e pagamento delle spese di lite.

La Corte territoriale aveva ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto in quanto non sufficientemente esplicitate le ragioni determinative dell’assunzione a termine. In particolare la corte aveva valutato che la società non aveva allegato e provato il rapporto tra l’assunzione della M. e il rappresentato incremento dei voli nella tratta con la Sardegna e Trapani, attesa l’assenza di dati numerici indicativi della specifica circostanza e la allegazione, da parte della società, solo di dati aggregati non significativi a tal riguardo. La Corte d’appello valutava altresì generici i capitoli di prova dedotti in quanto non specificamente mirati a dimostrare l’effettiva temporaneità delle esigenze indicate nel contratto e neppure che quelle esigenze non fossero fronteggiabili con il normale organico della società.

Avverso detta statuizione proponeva ricorso Air One spa affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso M.N..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Air One spa depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Risulta preliminare rilevare che in sede di memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Air One spa allegava verbale di conciliazione redatto in sede giudiziale il 5 marzo 2020, con il quale le parti attualmente in causa addivenivano ad un accordo che definiva la controversia e nel quale la società Air One dichiarava di impegnarsi a rinunciare all’attuale ricorso e la lavoratrice si impegnava ad accettare la predetta rinuncia, anche definendo la totale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Veniva altresì depositato atto di rinuncia e conseguente accettazione. Preso atto dell’accordo intervenuto e della conseguente rinuncia al giudizio in corso, ritualmente accettata, deve dichiararsi estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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