Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7274 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/03/2020), n.7274
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15822-2014 proposto da:
NAPPI SRL IMPORT EXPORT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO
MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ATTIANESE,
rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO VINCENZO SBRESCIA,
GIAN LUCA LEMMO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 489/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 10/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/35/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
Fatto
RILEVATO
che:
La società Nappi srl proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Napoli n. 489/15/13;
che si costituiva con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendone i l rigetto;
che sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;
che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 16 marzo 2020