Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7273 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19337-2011 proposto da:

CREDITO EMILIANO SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAGNOTTA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Credito emiliano s.p.a. proponeva due distinti ricorsi – il primo contro il concessionario del servizio riscossioni (spedito in data 1.2.2006) ed il secondo contro l’Ufficio locale delle entrate (spedito il 26.4.2007) – avverso cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis emessa a seguito di liquidazione della dichiarazione Mod. 770/1995 (anno d’imposta 1994). Deduceva l’intervenuta decadenza del potere di riscossione ex D.L. n. 106 del 2005.

La CTP (con sentenza n. 371/25/2007), riuniti i ricorsi, dichiarava inammissibile il ricorso contro l’Agenzia delle entrate per tardività (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22) e accoglieva quello contro il concessionario, per violazione del termine perentorio per la notifica delle cartelle esattoriali (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25).

In esito all’appello dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Esastri s.p.a., assente la società, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 62/36/2009 dep. il 16.6.2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ribadito la piena legittimità della cartella dedotta in giudizio, prendendo atto dell’intervenuta definitiva dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia, ed affermando, altresì, quella del concessionario. Ciò sul presupposto che l’eccezione di decadenza del potere di riscossione, incidendo sulla stessa sussistenza della pretesa fiscale, comporta la legittimazione passiva dell’ente titolare del credito corrispondente.

Avverso tale decisione propone ricorso la società contribuente.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso Credito emiliano s.p.a. deduce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, mancando la prova della notifica dell’appello nel domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore, dott. D’Incà Stefano, in Reggio Emilia, Via Fanti n. 2, giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

Il motivo è fondato.

Dall’esame degli atti, che in relazione al vizio dedotto può essere compiuta ex officio, risulta che l’Agenzia delle entrate ha notificato l’atto di appello sia al Credito emiliano s.p.a. c/o studio D’Incà Stefano, Via Fanti n. 2, Reggio Emilia, sia al Credito emiliano s.p.a. Via Emilia S. Pietro n. 4 Reggio Emilia, con due raccomandate postali ricevute entrambe in data 27.01.2009 da soggetto qualificatosi a mezzo timbro siglato con dicitura “apertura corriere per conto CREDEM, Operatore (OMISSIS) eds Istiservice s.p.a.”.

Entrambe le notifiche pertanto, ancorchè di plichi rispettivamente destinati alla Banca contribuente e al suo domiciliatario, sono state ricevute nella stessa data e dallo stesso operatore per conto della banca, e non già, come prevede il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1 “salva consegna a mani proprie” (nel caso di persona giuridica da intendersi a mani del rappresentante legale: v. Cass. n. 3245 del 2005) “nel domicilio eletto” che, ai sensi del comma 2 stesso articolo, ha “effetto anche per i successivi gradi del processo”.

Nel caso di specie l’attestazione dell’ufficiale postale è documento idoneo a provare l’intervenuta consegna dei plichi con la relativa data e il soggetto al quale è stata eseguita (ancorchè non identificabile tramite la sottoscrizione): entrambi gli anzidetti elementi tuttavia, nel caso di specie, non sono sufficienti a dimostrare il ricevimento dell’atto da parte del soggetto legittimato (il difensore domiciliatario), dovendosi al contrario ritenere che la stessa persona, non avente diretto riferimento al difensore domiciliatario, ha ricevuto entrambi i plichi contenenti l’appello dell’Ufficio presso la banca.

Sussiste pertanto la nullità della notifica; nè si può dire che l’atto abbia raggiunto il suo scopo (ex art. 156 c.p.c., u.c.) dato che la Banca non si è costituita in giudizio.

2. L’accoglimento del superiore motivo determina l’assorbimento dei restanti. Del secondo motivo, col quale si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 3 e D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10) e omessa motivazione, per avere la C.T.R. aderito acriticamente alla decisione della C.T.P. sulla inammissibilità del ricorso della società contro l’Ufficio impositore per tardività. Del terzo motivo, col quale si contesta omessa e insufficiente motivazione, per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile il ricorso contro il Concessionario per la riscossione.

3. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, il ricorso va accolto e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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