Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7272 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Solofra in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in Roma, via A. Mordini 14, presso l’avv. Petrillo Giovanni,

rappresentato e difeso dall’avv. Famiglietti Giuseppe, giusta delega

in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

I.A.C.P. della Provincia di (OMISSIS) in persona del Presidente,

elettivamente domiciliato in Roma, via dell’Acquedotto Paolo 80,

presso il dott. Freda Lucio, rappresentato e difeso dall’avv.

Pedinino Carmen, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

C.M., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati

in Roma, via Vittoria Colonna 18 presso l’avv. Benigni Generoso, che

li rappresenta e difende per delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2908/03 del

17.10.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

21.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Piccininni Carlo;

Uditi gli avv. Caterina Mele su delega per il Comune, Carmen Pedicino

per l’IACP;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ciccolo Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 6.12.91 C.M., + ALTRI OMESSI convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Avellino il Comune di Solofra, per sentirlo condannare al pagamento dell’indennita’ di occupazione legittima e al risarcimento del danno subito a seguito dell’occupazione di urgenza di un terreno di loro proprieta’, sul quale era stata realizzata un’opera pubblica.

Il Comune chiamava in causa l’I.A.C.P. della Provincia di (OMISSIS) ed il tribunale, espletata consulenza tecnica, condannava quest’ultimo al pagamento di L. 475.928.610.

La decisione veniva impugnata in via principale dall’I.A.C.P., che indicava nel Comune il soggetto obbligato al pagamento; sosteneva la legittimita’ della procedura espropriativa alla data del (OMISSIS) in cui era stato proposto il giudizio risarcitorio, e cio’ in quanto il termine finale dell’occupazione di urgenza, originariamente fissato all’8.10.91, era stato differito all’8.10.93, per effetto della proroga biennale disposta dalla L. n. 158 del 1991, art. 22;

deduceva l’eccessivita’ degli importi liquidati, sotto il duplice aspetto della natura agricola, anziche’ edificatoria, dei terreni oggetto di occupazione e della eccessivita’ della loro valutazione rispetto ai valori correnti.

Anche i C. proponevano appello incidentale, invocando la condanna solidale del Comune al pagamento dell’indennita’ liquidata in loro favore, e la Corte di Appello di Napoli accoglieva quest’ultima impugnazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

In particolare la Corte territoriale ravvisava la responsabilita’ del Comune in ragione “dell’insufficiente esercizio del potere di stimolo e di controllo dell’attivita’ del delegato nell’attuazione della procedura espropriativa; riteneva che l’evento dannoso fonte dell’obbligazione risarcitoria avesse la natura di condizione dell’azione, che in quanto tale dovesse sussistere prima della decisione di primo grado, adottata il 12.6.2001; confermava la qualificazione dell’area espropriata come edificabile e rilevava la genericita’ delle censure relative alla consistenza del valore accertato.

Avverso la decisione il Comune di Solofra proponeva ricorso per Cassazione articolato in tre motivi, resistito sia dall’I.A.C.P., che proponeva anche ricorso incidentale affidato a due motivi, che dai C..

Il Comune e l’IACP depositavano infine memoria. Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.1.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale il Comune ha rispettivamente denunciato:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata responsabilita’ a suo carico atteso che:

a) dagli atti sarebbe emerso che all’I.A.C.P. era stata conferita delega per l’intero compimento della procedura espropriativi;

b) la costruzione degli alloggi era stata completata nel termine di occupazione legittima;

c) la mancata adozione del decreto di espropriazione sarebbe stato imputabile alle gravi inadempienze poste in essere dall’I.A.C.P. Per di piu’ la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la domanda formulata nei confronti di detto Istituto.

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai diversi profili prospettati, dai quali si sarebbe dovuto desumere che l’occupazione era stata finalizzata a soddisfare l’esclusivo interesse dell’Istituto e che nessun comportamento omissivo era stato posto in essere da esso Comune, sicche’ non sarebbe stata configurabile alcuna responsabilita’ a suo carico.

3) violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ la Corte avrebbe omesso di prendere in esame le domande formulate nei confronti dell’I.A.C.P. con l’atto di chiamata in causa.

Con il ricorso incidentale il detto Istituto ha a sua volta denunciato:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, per l’affermata esistenza di una delega da parte del Comune, che viceversa non vi sarebbe stata e la cui mancanza avrebbe dovuto indurre a ritenere il Comune l’unico responsabile dell’obbligazione risarcitoria.

2) violazione di legge e vizio di motivazione, atteso che all’epoca dell’instaurazione del giudizio di primo grado il diritto al risarcimento del danno non sarebbe ancora sorto, sicche’ la relativa affermazione di responsabilita’ sarebbe stata erroneamente pronunciata.

I primi due motivi del ricorso principale devono essere esaminati congiuntamente perche’ fra loro connessi – essendo incentrati sulla pretesa esclusiva responsabilita’ dell’IACP sotto il profilo della delega conferita (primo motivo) e dell’assenza di responsabilita’ di esso ricorrente (secondo motivo) – e sono infondati.

Al riguardo va infatti osservato che la Corte di appello ha correttamente rilevato che la delega L. n. 865 del 1971, ex art. 60 configura un rapporto di rappresentanza in senso tecnico, per effetto del quale l’ente territoriale non si spoglia delle responsabilita’ relative allo svolgimento della procedura ablativa che, come specificato dalla citata norma, viene compiuta dal delegato in nome, per conto e d’intesa con il Comune.

Ha poi precisato la stessa Corte che la prova dell’avvenuta delega all’adozione degli atti di espropriazione in favore dell’IACP risultava dai seguenti atti:

a) Delib. 18 febbraio 1986, n. 28 del Consiglio Comunale di Solofra, con la quale era stato fra l’altro stabilito che la convenzione dovesse prevedere che le indennita’ spettanti agli espropriati dovessero essere versate dall’IACP;

b) lettera raccomandata in data 17.4.1991, con la quale il sindaco aveva invitato l’Istituto alla definitiva stipula degli atti di cessione dei suoli e al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennita’ non accettate.

Quanto poi alle opposte tesi rappresentate da ciascuna delle parti, secondo le quali la responsabilita’ risarcitoria sarebbe individuabile a carico dell’altra, la Corte ha rilevato, in punto di fatto, che entrambe le parti avevano omesso di depositare la convenzione che aveva disciplinato il rapporto fra l’IACP ed il Comune, sicche’ non sarebbe stato possibile individuare i compiti da ciascuno assunti nella procedura espropriativa e determinare l’esatto ambito della delega. La Corte di appello ha dunque ritenuto che la documentazione acquisita non consentisse di individuare una deroga al principio della duplice responsabilita’ (delegante e delegato) sopra delineato e tale specifica valutazione, immune da vizi logici, non risulta specificamente censurata. In ogni modo la statuizione sul punto della Corte territoriale e’ confortata anche dalla giurisprudenza di questa Corte, nel cui ambito si richiamano segnatamente:

a) C. 09/4817, che ha precisato come l’accertamento della responsabilita’ dell’ente beneficiario dell’acquisizione dell’area nei confronti del privato proprietario sia autonomo rispetto all’accertamento, nei rapporti interni tra ente espropriato e istituto delegato, per i danni arrecati a terzi;

b) C. 08/18612, C. 07/11849, secondo cui, nell’ipotesi in cui vi sia stata delega del Comune ad un’azienda per l’edilizia residenziale (gia’ IACP) per la realizzazione di alloggi da destinare ad edilizia economica e popolare e l’opera sia stata realizzata in forza di un provvedimento di occupazione illegittimo, l’occupazione appropriativa delle aree integra un fatto illecito di cui sono corresponsabili l’ente delegante e quello delegato, in quanto entrambi interessati all’acquisizione delle aree;

c) C. 06/25544, secondo cui l’accollo degli obblighi indennitari da parte dell’affidatario dell’opera puo’ essere utilmente invocato purche’ non sia rimasto fatto interno tra questi e l’espropriante, ipotesi non ricorrente nella specie, atteso che dalla citata Delib.

Consiglio Comunale n. 28 si evince che era stato specificamente previsto un contatto diretto dell’IACP con gli espropriati. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso principale, che peraltro risulta viziato sul piano dell’autosufficienza, per la mancata indicazione dei tenore delle richieste asseritamente formulate e dell’occasione della loro formulazione. Per di piu’, se come sembrerebbe desumersi dal contenuto della doglianza (p. 21) la domanda su cui la Corte avrebbe omesso di deliberare e’ quella di manleva nei confronti dell’IACP, la stessa risulterebbe implicitamente rigettata dalla Corte di appello, con la motivata affermazione della responsabilita’ solidale di delegante e delegato. Passando poi all’esame del ricorso incidentale si rileva, per il primo motivo, che lo stesso risulta infondato per le medesime ragioni svolte a proposito dei primi due motivi del ricorso principale, alle quali si rinvia.

Per il secondo motivo occorre innanzitutto premettere che e’ infondata la relativa eccezione di inammissibilita’ sollevata dai C., eccezione incentrata sul fatto che l’impugnazione proposta dall’IACP oltre il termine annuale (piu’ quarantacinque giorni) sarebbe tardiva, poiche’ avente ad oggetto doglianze diverse da quelle proposte dal Comune di Solofra con il ricorso principale.

In proposito e’ invero sufficiente considerare che risultano rispettati i termini indicati dall’art. 371 c.p.c., che l’eccezione appare viziata sul piano dell’autosufficienza per la mancata indicazione delle domande che sarebbero state irritualmente proposte, che la pretesa limitazione del contenuto della domanda formulata con il ricorso incidentale non e’ confortata da alcun riscontro normativo o giurisprudenziale.

Il motivo e’ comunque infondato nel merito. L’irreversibile trasformazione del fondo, che produce la vicenda estintivo – acquisitiva della proprieta’ dell’immobile, non costituisce infatti presupposto processuale ma, piu’ precisamente, requisito del diritto del proprietario del bene all’indennizzo per la relativa perdita che si e’ determinata.

La detta trasformazione costituisce dunque condizione dell’azione, che in quanto tale deve sussistere al momento della decisione e che nel caso di specie incontestabilmente ricorreva in tale epoca.

Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati, con compensazione delle spese processuali tenuto conto del fatto che tutte le questioni prospettate sono risultate infondate.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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