Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7271 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. II, 30/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.I.V. (C.F. (OMISSIS)) e L.G.

(C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Balducci Ottavio ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giulia De Nardo,

in Roma, viale Liegi, n. 32;

– ricorrenti –

contro

L.A.;

– intimato –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Isernia n. 370/2004,

depositata il 31 agosto 2004;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Ottavio Antonio Balducci per i ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, L.A., quale comproprietario, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Isernia L.G., in qualita’ di nudo proprietario, e D.I.V., quale usufruttuaria, per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 870,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, quale importo assunto come dovuto a titolo di rimborso delle spese sostenute per la pulizia delle scale e per l’utenza elettrica relativamente all’immobile in comproprieta’ tra le parti in causa sito in (OMISSIS). Nella costituzione dei convenuti, l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 370 del 2004, depositata il 31 agosto 2004, accoglieva la proposta domanda e dichiarava la sussistenza del diritto dell’attore ad ottenere il rimborso della quota di spese sostenuta nell’interesse dei convenuti (nella rispettiva qualita’) per gli anni 1998 – 2002, con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento della corrispondente somma di Euro 870,99, oltre interessi dalla domanda al saldo per il titolo dedotto in giudizio, compensando per intero le spese giudiziali.

A sostegno dell’adottata sentenza, il Giudice di pace molisano riteneva la fondatezza della proposta domanda sul presupposto che, in relazione alla previsione dell’art. 1110 c.c., andavano considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalita’ delle parti comuni di un edificio destinato ad abitazione, non solo le spese relative alla conservazione degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento, ma anche quelle dirette al mantenimento della continuita’ dell’erogazione dei relativi servizi. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D.I. V. e L.G., articolato su un unico complessivo motivo. L’intimato L.A. non risulta essersi costituito in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo dedotto i ricorrenti hanno censurato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la sentenza impugnata per omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sul presupposto dell’erroneita’ del ragionamento logico sostenuto dal Giudice di pace di Isernia poiche’ le spese sostenute dal L.A. non si sarebbero potute considerare di natura simile a quella delle spese apprezzate dalla sentenza della Corte di legittimita’ n. 12568 del 2002 (adottata a parametro di riferimento dallo stesso Giudice di pace), non risultando finalizzate alla conservazione di parti o beni comuni, con la conseguenza che non avrebbero potuto godere del regime previsto dall’art. 1110 c.c..

2. Il ricorso e’ inammissibile.

Rileva il collegio che, in relazione al disposto dell’art. 113 c.c., comma 2, e all’art. 339 c.p.c., comma 3, nella dizione anteriore alla riforma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile nel caso di specie in virtu’ della pubblicazione della sentenza impugnata del giudice di pace di Isernia risultante anteriore al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs.), la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato (v., ad es., Cass. 28 gennaio 2005, n. 1756; Cass. 19 marzo 2007, n. 6382, e Cass. 13 maggio 2010, n. 11638) che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 204, le sentenze del giudice di pace rese secondo equita’ “ratione valoris” (ovvero relative a controversie di valore non eccedente millecento/00 Euro) possono essere impugnate con ricorso per cassazione, per violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, soltanto in relazione alla violazione di “principi informatori” della materia, e cioe’ di principi ai quali deve ispirarsi la disciplina positiva nel regolare un istituto in attuazione dei principi costituzionali, restando invece preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale (cfr., anche, Cass., S.U., 14 gennaio 2009, n. 564). In termini piu’ generali e’ stato precisato che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equita’, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 nel regime anteriore alle modifiche di cui al citato D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonche’ per violazione dei principi informatori della materia e per nullita’ attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorieta’.

Cio’ posto, nel caso in esame, il ricorrente – pur nella consapevolezza che la sentenza impugnata era fondata su un giudizio di equita’ – non ha indicato (come era suo onere: cfr. Cass. 23 maggio 2006, n. 12147, e Cass. 10 gennaio 2007, n. 284) i principi informatori che si assumevano disattesi, essendosi, invece, limitato a denunciare un assunto vizio motivazionale della sentenza impugnata relativamente alla scorretta applicazione della disciplina contemplata dall’art. 1110 c.c. (e, quindi, in ultima analisi, la violazione di questa norma, in tal senso, percio’, dovendosi qualificare, effettivamente, il motivo) con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio in cui la controversia non aveva riguardato propriamente l’anticipazione di spese di conservazione (prospettando, al riguardo, il travisamento del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 12568 del 2002). In proposito (v., anche, Cass. 6 dicembre 2005, n. 26687, e, da ultimo, Cass. 11 maggio 2010, n. 11366) si ricorda che, a seguito alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004 – che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare, nella pronuncia sulla questione che gli e’ sottoposta, i principi informatori della materia – il giudizio secondo equita’ deve ritenersi ora soggetto, oltre che al rispetto delle norme processuali ed alle norme costituzionali o di diritto comunitario, anche al limite dei principi informatori della materia che si identificano solo con quelli fondamentali ai quali si ispira la disciplina positiva. Da tale principio – che e’ applicabile anche ai procedimenti pendenti, dato il contenuto “additivo” della suddetta sentenza della Corte costituzionale – deriva che il ricorso per cassazione contro la sentenza di equita’ del giudice di pace puo’ essere astrattamente sostenuto, oltre che dai motivi indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, solo dalla denuncia di violazione di norme processuali o costituzionali o di superamento del limite dei principi informatori della materia. Poiche’ il rispetto dei principi informatori della materia costituisce il limite del giudizio di equita’, e non una regola da applicare, ne discende che il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa secondo equita’ dal giudice di pace deve essere diretto non a denunciare la violazione di una regola (nella specie correlata al regime giuridico dettato dall’art. 1110 c.c.) ma il superamento del limite, con la conseguenza, per un verso, che il ricorrente non puo’ limitarsi a denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche alle quali si sia ispirato il giudice di pace nell’adozione della sua motivazione ma deve indicare con chiarezza il principio informatore che assume violato e, per altro verso, che il sindacato della Corte di cassazione puo’ investire solo il rispetto del limite del giudizio di equita’.

3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in dipendenza della mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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