Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7270 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 17058 e 19025, del Ruolo

Generale degli affari civili dell’anno 2004, proposti da:

COMUNE DI OLIVERI (Messina), in persona del sindaco p.t., autorizzato

al ricorso con Delib. G.M. 15 giugno 2004, n. 66 ed elettivamente

domiciliato in Roma alla Via Roberto Scott n. 62 presso l’avv.

Elisabetta Pace, (determina sindacale n. 19 del 15 giugno 2004),

rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’avv.

CAMINITI Martino del foro di Messina;

– ricorrente principale –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via

Giorgio Scalia n. 6, int. 14, presso l’avv. Antonino Lo Duca e

rappresentata e difesa dall’avv. D’AMICO Leopoldo, per procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA – GESTIONE

LIQUIDATORIA EX U.S.L. N. (OMISSIS) DI PATTI, in persona

dell’assessore in

carica, domiciliato elettivamente presso l’Avvocatura distrettuale

dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, sezione

civile, n. 147 del 29 marzo – 26 aprile 2004, notificata il 13 maggio

2004.

Udita, all’udienza del 21 gennaio 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. Leopoldo Antonino D’amico, per la controricorrente, e il

P.M. Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale,

inammissibilità o accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Messina, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto la domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima che B.E., proprietaria di un appezzamento di terreno in Comune di (OMISSIS) (in C.T. F. (OMISSIS), P.le (OMISSIS)) occupato per cinque anni e giorni settantacinque da detto ente locale, aveva proposto nei confronti dello stesso, rigettandola invece nei confronti dell’Assessorato alla Sanità della Regione siciliana, Gestione liquidatoria della ex U.S.L. n. (OMISSIS), perchè priva di legittimazione passiva.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito, ha affermato che, dalla documentazione in atti, emerge che l’occupazione delle aree nel caso è stata disposta dal sindaco del comune di Oliveri, con provvedimento del 1 luglio 1991, in favore dello stesso ente locale, che in data 14 settembre 1991, a mezzo di un proprio tecnico, si è immesso nel possesso delle aree, previa redazione dello stato di consistenza.

La Corte adita ha ritenuto che unico obbligato al pagamento dell’indennità di occupazione nel caso fosse il comune di Oliveri, quale autore e beneficiario dell’occupazione; non vi era prova dell’assunto dell’ente locale di essere stato delegato all’occupazione dalla soppressa U.S.L. n. (OMISSIS) di Patti e comunque, anche ove tale delega vi fosse stata, “l’esercizio dei poteri trasferiti dall’uno all’altro ente” era “sicuramente avvenuto senza spendita del nome del delegante ma in nome e (apparentemente) per conto del delegato”.

In base a tali rilievi la Corte ha quindi denegato la legittimazione passiva dell’Assessorato e della U.S.L. indicata, affermando quella esclusiva dell’ente locale. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso di due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il Comune di Oliveri, cui replica, con controricorso e ricorso incidentale condizionato di tre motivi, la B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i due giudizi sorti dai ricorsi proposti dalle parti, principale e incidentale, per la cassazione della medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Sempre in via preliminare va rilevato che il ricorso principale nei confronti dell’Assessorato alla Sanità della Regione siciliana, risulta notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso quella generale in Roma, in violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, art. 11; tale notifica è nulla (cfr. C. Cost.

26 giugno 1967 n. 97), ma la nullità può essere sanata o dalla costituzione dell’amministrazione evocata in causa ovvero con il rinnovo della notificazione del ricorso alla amministrazione destinataria di esso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (tra altre, cfr.

Cass. 20 giugno 2006 n. 15062, 14 ottobre 2005 n. 20000).

Nel caso di specie, essendo state evocate in causa tutte le parti del giudizio di merito, deve rilevarsi che, dopo la errata notifica del ricorso principale in questa sede, si è difesa la B., ritualmente evocata in giudizio per la presente fase di legittimità, resistendo con controricorso e ricorso incidentale condizionato ritualmente e tempestivamente notificati al comune ricorrente e all’Assessorato di cui sopra, presso la sua domiciliataria per legge Avvocatura generale dello Stato, in data 3 settembre 2004.

Poichè in tale atto non solo si resiste al ricorso principale in ordine ai suoi motivi, analiticamente descritti e riportati nella premessa del controricorso, ma nel ricorso incidentale condizionato si fa specifico riferimento al preteso difetto di legittimazione passiva sostanziale del Comune nella causa di merito, per essere legittimato invece l’Assessorato, quest’ultimo deve ritenersi avere conosciuto, con la notifica del controricorso dell’altra parte del giudizio di merito ad esso ritualmente pervenuto, l’oggetto stesso del ricorso principale che in sostanza solo per esso aveva rilievo, cioè quello della questione preliminare di merito che prospettava la sua legittimazione passiva sostanziale, in luogo di quella dell’ente locale, così sanandosi la violazione dei contraddittorio determinata dalla notificazione del ricorso principale all’Avvocatura erariale ed essendosi quindi rimesso in termini l’Assessorato, per replicare al ricorso principale con controricorso ed eventuale altra impugnazione incidentale e quindi rendendo valida l’evocazione in giudizio della Regione, che in questa sede non si è comunque difesa.

1.1. Il primo motivo del ricorso principale del Comune di Oliveri deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 113 c.p.c., per non avere i giudici di merito rilevato sin dal primo grado la carenza di legittimazione passiva dell’ente locale ricorrente, condannandolo a pagare l’indennità di occupazione liquidata e ritenendolo unico obbligato, dopo che la relativa eccezione era stata sollevata pure in cassazione.

Pure se l’occupazione è stata disposta dal sindaco del Comune ricorrente, l’opera pubblica alla cui realizzazione essa era preordinata, risulta invece essere stata realizzata dalla U.S.L. (OMISSIS) di Patti, che ne ha curato la progettazione e l’esecuzione con un finanziamento dell’Assessorato.

Il comune di Oliveti ha operato per conto di detta U.S.L. che è divenuta proprietaria del Poliambulatorio costruito nel Policlinico universitario, per cui essa solo deve considerarsi legittimata a resistere in sede di opposizione alla stima; nessun rilievo la Corte d’appello ha dato alla circostanza indicata, che individuava nella U.S.L. n. (OMISSIS) di Patti l’unica titolare dell’obbligazione per l’indennità oggetto di causa, accessoria a quella di espropriazione ad essa richiesta.

I giudici del merito hanno negato la legittimazione della U.S.L. per la mancata spendita del nome di questa da parte dell’ente locale, che ha occupato l’area in nome proprio autorizzato dal sindaco, anche se la B. sapeva che unica parte interessata alla procedura ablativa era l’espropriante U.S.L. tanto che l’aveva evocata in causa, chiedendone la condanna a pagare il dovuto per tale titolo.

1.2. Il secondo motivo affronta il medesimo problema della legittimazione passiva del Comune, censurando le carenze motivazionali della decisione impugnata su punti decisivi per risolvere la questione, in rapporto alla titolarità del rapporto controverso che non faceva capo all’ente locale. Se per accessione invertita solo la U.S.L. di Patti avrebbe potuto divenire proprietaria dell’opera pubblica realizzata entro il termine finale dell’occupazione legittima, la Corte di merito avrebbe dovuto almeno pronunciare una condanna solidale di entrambi i convenuti dinanzi ad essa.

2.1. Il ricorso incidentale della B., condizionato all’accoglimento del principale, in rapporto alla carenza di legittimazione del Comune di Oliveri e alla pretesa legittimazione dell’Assessorato alla sanità della Regione siciliana, lamenta, con la violazione delle norme di cui al primo motivo di ricorso del Comune di Oliveri, anche di quelle del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6 e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, oltre che del D.L. n. 630 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 21 del 1997, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 35, e di ogni altra disposizione di legge in materia di successione delle soppresse U.S.L..

Pur potendo l’istante giovarsi dell’estensione della legittimazione all’Assessorato indicato, la B. chiede la conferma della sentenza di primo grado, essendo per lei irrilevante la condanna anche dell’autorità regionale insieme con quella dell’ente locale.

2.2. Il secondo motivo del ricorso condizionato, lamentando le medesime violazioni di legge del primo motivo, chiede che, in caso si ritenga sussistere la legittimazione esclusiva della Regione siciliana, si voglia, cassando la sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ripetere la medesima condanna già decisa in primo grado nei confronti dell’Assessorato alla sanità della Regione siciliana.

3. Il ricorso principale del Comune è inammissibile per la parte in cui non è infondato e deve quindi rigettarsi. Ai sensi dell’art. 81 c.p.c., nessuno può far valere in un processo in nome proprio un diritto altrui nè opporsi alla tutela della situazione soggettiva richiesta in sede giurisdizionale, se la posizione passiva rispetto a quella azionata è dedotta nei confronti di terzi invece che propri.

Nella fattispecie, l’indagine sulla legittimazione sostanziale effettuata dalla Corte di merito si fonda sui principi della delegazione amministrativa che, in base agli atti di causa, risulta essere stata intersoggettiva tra U.S.L. di Patti e Comune di Oliveri, che ha costantemente agito e posto in essere attività materiali e giuridiche in nome proprio, mai spendendo il nome della U.S.L. nella fase di occupazione delle aree della B. preordinata alla realizzazione del Poliambulatorio cui l’attività ablatoria che precede era destinata.

Tale affermazione che evidenzia come, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., nel caso unico soggetto passivo dell’obbligo di pagare la indennità da determinare fosse l’ente locale, non viene meno per il fatto che la U.S.L. di Patti è poi divenuta proprietaria dell’opera pubblica realizzata nelle aree occupate per accessione invertita o per decreto di espropriazione a suo favore, come neppure in ricorso viene comunque chiarito.

La delegazione intersoggettiva comporta infatti traslazione di diritti e obblighi del delegante al delegato che, quindi, agisce e resiste rispettivamente a tutela di posizioni soggettive proprie, per le quali esso solo è legittimato attivamente e passivamente (in tale senso, da ultimo, Cass. 15 luglio 2009 n. 16470) ponendosi il delegato nella medesima posizione soggettiva del delegante (Cass. 2 luglio 2007 n. 14973 e 2 aprile 2007 n. 8366, e, in specie relativamente alle procedure ablative, cfr. Cass. 4 febbraio 2000 n. 1210).

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato, non fornendo elementi di diritto (o di fatto) che riescano a far venir meno nella fattispecie l’indicato tipo di delegazione. In ordine poi al difetto di motivazione che emergerebbe, secondo il ricorrente, dalla circostanza della evocazione in causa dell’Assessorato della Regione siciliana, la deduzione appare assolutamente irrilevante e tautologica, e non evidenzia il fatto decisivo per il quale la domanda prospettata nei confronti dell’Assessorato deve ritenersi avere comunque individuato il soggetto tenuto ad adempiere in concorso con l’ente locale o in via esclusiva, agli obblighi nati dall’occupazione legittima oggetto di causa, non essendo il ricorso, su tale punto decisivo, autosufficiente e dovendosene quindi affermare la inammissibilità per tale profilo.

In conclusione, riuniti i ricorsi, quello principale del Comune di Oliveri deve rigettarsi, con conseguente assorbimento della impugnazione incidentale condizionata della B. e, per la soccombenza, l’ente locale dovrà pagare alla controricorrente e ricorrente incidentale le spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo, nulla disponendosi per le spese del ricorso nei confronti dell’Assessorato, che restano a carico del Comune che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta quello principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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