Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7270 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14291/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.A. e R.A., rappresentati e difesi dall’Avv.

Luigi Sechi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati in

Roma, via Furio Camillo n. 99, presso lo studio dell’Avv. Elena

Pinna;

– controricorrenti, ricorrenti incidentali –

e nei confronti di:

Equitalia Centro S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 20/25/12, depositata il 12/03/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2017 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo l’estinzione per

intervenuto condono.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 5/5/2007 Equitalia Gerit S.p.A., agente della riscossione della provincia di Siena, indirizzava alla società G. e R. s.n.c., già cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS), intimazione di pagamento (n. (OMISSIS)) per Ilor dovuta per gli anni 1989, 1990 e 1991: debiti d’imposta per i quali erano stati emessi separati avvisi di accertamento che, tempestivamente impugnati dalla società, erano divenuti definitivi per effetto delle pronunce rese a conclusione del relativo contenzioso.

Avverso tale atto di intimazione proponevano ricorso, avanti la C.T.P. di Siena, G.A. (già socio della predetta s.n.c.) e R.A. (unico erede dell’altro socio R.F.), deducendo la nullità della notifica dell’atto medesimo in quanto effettuata presso società diversa da quella destinataria, ed inoltre la nullità della notifica della cartella presupposta, in quanto eseguita, mediante deposito dell’atto nella casa comunale, in data 24/8/2002, nella quale la società destinataria risultava già cancellata.

L’adita C.T.P. rigettava il ricorso ritenendo regolare la notifica dell’atto impugnato in quanto effettuata nelle mani dell’ex socio, a conoscenza dei fatti e dell’iter dell’accertamento.

Il gravame interposto era accolto dalla C.T.R. della Toscana, con sentenza depositata in data 12/3/2012, ritenendo i giudici d’appello fondata l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di intimazione in quanto effettuata a soggetto totalmente estraneo alla società cui era indirizzata e agli amministratori/liquidatori della stessa.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi; vi resistono G.A. e R.A., depositando controricorso e proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato.

L’intimata Equitalia Centro S.p.A. non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In data 13 gennaio 2017 l’Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio a seguito della presentazione, da parte dei contribuenti, di domanda di definizione della lite ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014) e del versamento integrale delle somme dovute – beneficiando della c.d. “rottamazione dei ruoli”, per la quale sono dovuti tutti gli importi ad eccezione degli interessi – come comunicato dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Siena con nota del 14/03/2014 (Prot. n. 2014/9620).

Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

dichiara estinto il processo. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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