Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7270 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 04/03/2022), n.7270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1669/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentato e difeso, per procura speciale, dagli

Avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci, con domicilio eletto presso lo

studio dell’Avv. Ida Palange in Roma, Via Fabio Massimo, n. 107,

scala C, int. 5.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 81/03/11.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 febbraio

2022 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise di cui all’epigrafe, che, dopo averli riuniti, ha accolto gli appelli della C.G. & Figli s.n.c., di C.G., di C.A. e di C.F., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che, dopo averli riuniti, aveva rigettato i ricorsi proposti dai medesimi contribuenti contro l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della s.n.c., relativo alla maggiore Irap ed Iva di cui all’anno d’imposta 2002, e contro gli avvisi d’accertamento diretti contro ciascuno dei soci, relativi all’Irpef del medesimo periodo.

Si è costituito il socio C.A., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto che la stessa ricorrente ha dedotto che la s.n.c. ed i suoi soci C.G. e C.F. “si sono avvalsi della disciplina dettata per la “chiusura delle liti fiscali minori” dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ed è stata confermata la validità delle relative istanze. Pertanto, la prosecuzione della presente controversia è rivolta soltanto nei confronti del socio C.A.”, al quale soltanto è stato notificato il ricorso.

Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che quest’ultimo contribuente ha depositato il 12 aprile 2019 copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), di definizione agevolata dell’avviso d’accertamento controverso – ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 126, – corredata di modulo F24 relativo alla prima delle 20 rate dovute.

Tanto premesso, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, dei documenti prodotti con la predetta nota che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può e si deve tenere conto.

Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, e al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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