Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 727 del 14/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 727 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 20161-2010 proposto da:
MSHREEF MSLIALIBAS MSHMH7713 05Z236V), Attivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASS.AZ1ONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RUBINO ROBERTA giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, QUESTORE pt. di BARI, Attivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DEILO STATO, che li rappresenta
e difende ope legis;

controdcorrenti –

Data pubblicazione: 14/01/2013

avverso il provvedimento n. R.G. 1935/2010 del TRIBUNALE di
BARI, depositato il 05/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARI D Dl CHIARA;
è presente il RG. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO

PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge:
<<1. – 11 Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha
disposto, su richiesta del Questore e all’esito di udienza nel
contraddittorio delle parti, la proroga per un mese del trattenimento
presso il locale centro di identificazione ed espulsione del sig.
Msh.ahbas Mshreef, di nazionalità pakistana, in pendenza della sua
domanda di protezione internazionale.
2. — Ti sig. Mshreef ha proposto ricorso per cassazione con un
solo, complesso motivo di censura.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
3. — Il ricorrente lamenta:
a) che la proroga sia stata disposta da un giudice onorario di
tribunale e non da un giudice professionale, con conseguente
violazione del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e della circolare del
Consiglio Superiore della Magistratura 26 luglio 2008, relativa alla
tabelle 2009-2011, che espressamente esclude l’attribuibilità ai g.o.t. di
affari in materia di immigrazione;
b) che l’interprete officiato dal giudice per l’udienza era soltano
un ospite del centro prestatosi a fungere da interprete senza alcuna
verifica delle sue reali capacità;

Ric. 2010 n. 20161 sez. M1 ud. 21-11-2012
-2-

RUSSO.

c) che il decreto di proroga non era stato tradotto in lingua
conosciuta dall’interessano, senza attestazione dell’impossibilità della
traduzione.
3.1. — Tali censure non possono essere accolte.
Quanto a quella sub a), va osservato che la violazione dei criteri

degli uffici giudiziari non comporta nullità degli atti processuali, non
prevista da alcuna norma; quanto a quella sub b), che si tratta di censura
di merito; quanto a quella sub c), che il decreto di proroga è atto
giurisdizionale — pronunciato, peraltro, all’esito dell’udienza con
l’assistenza, se necessario, di un interprete – cui non si applica la
previsione della necessaria traduzione, di cui all’art. 13, comma 7, d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286, riferita al provvedimento di espulsione
amministrativa.»;
CONSIDER ATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta, salvo precisare che l’amministrazione intimata si è difesa con
controricorso;
che pertanto il ricorso va respinto;
che è equo compensare fra le parti le spese processuali
considerata l’assoluta genericità del controricorso;
P. Q.M.
I ,a Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 novem re 2012.

fissati dal CSM per la distribuzione degli affari tra i giudici all’interno

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