Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7269 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/03/2020), n.7269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17619-902 proposto da:

ENZO E DANIELA SNC F.V. & C., elettivamente domiciliato

in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO PALMERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 20/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

Fatto

Rilevato

che:

La società Enzo e Daniela snc di F.V. proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Milano n. 5/11/12;

che si costituiva con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto;

che sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 16 marzo 2020

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