Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7268 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. II, 30/03/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.a.s. BERTOS di Toson Aldo & C (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e

difesa dagli avv.ti ZANOTTI Antonio ed Enrico Bottai ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Domenico Barone

n. 31, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– S.a.s. MACRO di Rizzi Giuseppe rappresentata e difesa dagli avv.ti

SENO Fabrizio, Sergio Francini e Sergio Maglio ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via San Saba n.

7, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente —

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 664 dep.ta il

19/04/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Sergio Maglio, per la parte contro ricorrenti , che ha

insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. Macro di Rizzi Giuseppe & C. cito’ innanzi al Tribunale di Padova la s.a.s. Bertos di Toson & C per sentir dichiarare risolto, per inadempimento di quest’ultima, il contratto stipulato l’8 luglio 1996, avente ad oggetto una serie di attivita’ — ricerche di mercato;

studi di fattibilita’ finalizzati al frazionamento; ricerca dei soggetti interessati all’acquisto- necessarie per l’alienazione di un complesso immobiliare di proprieta’, sito nella zona industriale di Padova. Chiese altresi’ di essere ristorata dei danni che aveva subito, pari quanto meno a L. 355 milioni. La convenuta si costitui’, contestando la fondatezza delle richieste avversarie.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 1098/2000 respinse la domanda, ritenendola non provata. La Corte d’Appello di Venezia, decidendo sul gravarne della Macros, ne accolse in parte le richieste, dichiarando risolto il contratto e condannando la parte appellata al pagamento di Euro 20.400,00 oltre accessori e spese di giudizio, previa parziale compensazione di queste ultime.

La Bertos ha proposto ricorso articolandolo in due motivi; la Macros ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso non e’ ammissibile.

2 — E’ emerso dalla lettura dell’intestazione del ricorso che la societa’ Bertos e’ stata cancellata dal registro delle imprese il 15 giugno 2005, successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello — 19 aprile 2005 – e prima della notifica del ricorso stesso — avvenuta il 9 settembre 2005 – ; risulta altresi’ che la procura e’ stata rilasciata dal socio accomandatario Aldo Toson. 2/a – Tanto premesso va rilevato:

1 – che la cancellazione e’ intervenuta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 che, modificando l’art. 2495 cod. civ., ha introdotto il principio dell’effetto estintivo immediato come conseguenza della cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, svincolandolo dunque dalla persistenza di uno stato di liquidazione o dalla pendenza di un contenzioso;

2 – che la disciplina sopra richiamata , dettata specificamente per la societa’ di capitali, e’ stata estesa anche alle societa’ di persone con indirizzo interpretativo consacrato dall’autorevolezza delle Sezioni Unite con sentenza n. 4061/2010 (“Una lettura costituzionalmente orientata del medesimo art. 2495 c.c., comma 2, come mod. dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle societa’ di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle societa’ commerciali di persone, in virtu’ del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacita’ e soggettivita’ limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le societa’ di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicita’ nell’ipotesi in cui essa sia sfata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dall’1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore);

3 — che non puo’ rinvenirsi pertanto — dopo la cancellazione – una residua capacita’ processuale del socio accomandatario ad impugnare la sentenza resa nei confronti della societa’( v. sul punto: Cass. 16758/2010);

4 — che della problematica sopra espressa e della suscettibilita’ del rilievo di ufficio della causa di inammissibilita’ e’ stata fatta espressa menzione in sede di discussione , prima della relazione di causa, cosi’ mettendo in grado il procuratore della parte presente di esercitare, anche su tale argomento, il proprio mandato difensivo.

3 — La relativa novita’ delle soluzioni adottate — per lo meno al momento della proposizione del ricorso- rendono giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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