Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7267 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA REGIONE CAMPANIA 274 A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso l’avvocato ABBAMONTE ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIOSI AUGUSTO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., COMUNE DI BRUSCIANO, C.P., C.

G., C.A.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 19838/2004 proposto da:

COMUNE DI BRUSCIANO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN SABA 12, presso

l’avvocato FELICIANI GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

RUSSO MAURIZIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA REGIONE CAMPANIA 274 A R.L., C.V.,

C.P., C.G., C.A.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 20343/2004 proposto da:

C.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso l’avvocato DE

CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALLODI

GIOVANNI, STARACE ALDO, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA REGIONE CAMPANIA 274 A R.L., COMUNE DI

BRUSCIANO, C.P., C.G., C.A.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1638/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato D. CAVALIERE, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale. Rigetto dei ricorsi

della Cooperativa e del Comune di Brusciano. Accoglimento per quanto

di ragione del ricorso del C.;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Comune,

l’Avvocato M. RUSSO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale

e accoglimento del ricorso incidentale con conferma integrale della

sentenza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi della

Cooperativa e del Comune di Brusciano. Accoglimento per quanto di

ragione del ricorso del C..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 1996 n. 666, in parziale riforma della sentenza 11 gennaio 1992 del Tribunale di Napoli, condannò la Cooperativa edilizia r.l. “Regione Campania” 274 al risarcimento del danno nella misura di L. 220.341.149 in favore di C.V. per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di sua proprietà, esteso mq. 4662 (in catasto al fg. (OMISSIS)),per la realizzazione di un programma edilizio. Respinse analoghe richiese del C. nei confronti del comune di Brusciano, che invece ritenne passivamente legittimato al pagamento dell’indennità di occupazione temporanea dell’immobile, determinata in L. 83.916.000.

Con sentenza 7 febbraio 2000 n. 8064, questa Corte accolse il ricorso del C. e cassò la decisione di appello con riguardo alla individuazione del soggetto responsabile dell’occupazione acquisitiva, enunciando il principio che in caso di delega ad altro soggetto non limitata alla realizzazione dell’opera, ma estesa come nella fattispecie, al compimento delle espropriazioni, le conseguenze della mancata ultimazione del procedimento dovevano essere imputate al delegato, salva la responsabilità del delegante per il mancato esercizio del potere di controllo sulla sua attività da parte dell’ente delegante. Per cui la Corte di appello di Napoli con sentenza del 6 maggio 2003 ha condannato in solido la Cooperativa ed il comune di Brusciano al risarcimento del danno in favore del C. e degli eredi dell’usufruttuaria M.V. in complessivi Euro 125.176,00; nonchè la Cooperativa a rivalere l’amministrazione comunale delle somme che la stessa era tenuta a corrispondere agli esproprianti anche a titolo di spese legali. Ha osservato che dai principi enunciati dai giudici di legittimità discende che responsabile della illegittima espropriazione era certamente la Cooperativa delegata cui andava aggiunta la responsabilità del comune per non aver vigilato sull’andamento della procedura ablativa e sollecitato la Cooperativa a compiere tutta l’attività necessaria per il conseguimento del decreto di esproprio.

Per la cassazione della sentenza – quest’ultima ha proposto ricorso per 7 motivi cui resistono con controricorso sia il comune di Brusciano, che il C. i quali hanno proposto a loro volta ricorso incidentale affidato rispettivamente ad uno ed a due motivi.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. perchè proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo di quello principale, la Cooperativa Edilizia eccepisce la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di rinvio in quanto l’atto di riassunzione non le era stato mai notificato malgrado essa con sentenza del 6 agosto 1998 del tribunale di Napoli fosse stata riammessa in bonis; sicchè non aveva potuto costituirsi e spiegare le proprie difese.

Il motivo è infondato, in quanto nella parte finale dell’originale dell’atto di riassunzione del giudizio è attestato che lo stesso è stato notificato dal C. alla Cooperativa il 15 marzo 2001 in persona del suo legale rappresentante D.G.E.; e d’altra parte la stessa Cooperativa ha riferito che dopo il fallimento,- essa con sentenza 6 agosto 1998 del Tribunale di Napoli era stata riammessa in bonis per estinzione dei crediti; sicchè correttamente la Corte di appello ne ha dichiarato la contumacia.

(Cass. 4824/1987; 1978/1985).

Con il secondo motivo, la ricorrente deducendo violazione dei principi indicati dalla sentenza 1320/2000 di questa Corte: censura la decisione impugnata per non aver considerato che il giudice di legittimità aveva ravvisato una responsabilità solidale sia del delegante, che del delegato, ed invitato il giudice di rinvio a valutare specificamente l’attività che ciascuno di detti soggetti era chiamato a compiere; laddove la Corte territoriale l’aveva condannato a rivalere il comune per tutt’altra ragione, costituita dalla avvenuta acquisizione da parte di essa Cooperativa della proprietà degli immobili; nonchè dall’avvenuta realizzazione dell’oggetto sociale: perciò facendo cadere su di essa ed in contrasto con quanto ritenuto dalla Cassazione, l’intera responsabilità dell’illegittima procedura ablativa. Siffatta conclusione poteva invece giustificarsi soltanto se fosse stato accertato che il Comune aveva ben esercitato i poteri di stimolo e di controllo ricordati dai giudici di legittimità, invece esclusi dalla sentenza che aveva sostanzialmente addebitato all’ente pubblico la piena o quanto meno concorrente responsabilità per l’illegittima ablazione.

Con il terzo ed il quarto motivo ribadisce la contraddittorietà della motivazione della sentenza la quale: a) dapprima ha accertato il mancato esercizio di detti poteri da parte del comune per poi ritenere la circostanza priva di qualsiasi conseguenza ai fini dell’accertamento della relativa responsabilità; b) ha ritenuto decisiva la circostanza della sua titolarità degli edifici residenziali e non ha considerato che il comune aveva, per converso acquistato la proprietà dei suoli espropriati.

Con il quinto motivo, deducendo altra violazione dei principi stabiliti dalla Cassazione, si duole che la sentenza di rinvio l’abbia ritenuta inadempiente alla Convenzione stipulata con il comune senza considerare che essa aveva adempiuto alla sua obbligazione di corrispondere le indennità, e che spettava invece al comune di emanare il decreto di espropriazione. Con il sesto censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il Comune aveva ricevuto un danno dall’illegittima espropriazione; senza avvedersi che il risarcimento del danno cui era stato condannato, per essere stato calcolato con il criterio riduttivo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis sostanzialmente corrispondeva all’indennità di espropriazione;

per cui al più la rivalsa doveva essere limitata al pagamento del maggior importo del 10% stabilito dalla norma.

Con il settimo motivo si duole che la Corte di appello l’abbia condannata al risarcimento del danno per l’espropriazione di un’area estesa mq. 4.700, senza considerare che quella assegnatale era soltanto di mq. 2.500; e che la porzione restante si apparteneva a terzi estranei al presente giudizio.

Con il ricorso incidentale, il Comune deducendo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la propria corresponsabilità nell’occupazione acquisitiva del terreno C., senza considerare che secondo la giurisprudenza di questa Corte soltanto il delegato è responsabile dell’illegittima occupazione dell’immobile e della sua irreversibile trasformazione attuata in mancanza di decreto di esproprio; e che d’altra parte proprio questi principi erano stati applicati dalla Corte di merito nell’esaminare la domanda di rivalsa nei confronti della cooperativa.

Tutte queste censure sono infondate.

Entrambe le parti mostrano di confondere i rapporti derivanti dalla espropriazione svolta nei confronti del fondo già appartenuto al C., esteso mq. 4662 (su cui sussisteva il diritto di usufrutto in favore di M.V., nelle more deceduta), comportanti da un lato gli effetti traslativi della proprietà dell’immobile previsti dalla L. 458 del 1988, art. 3 in capo agli esproprianti, ed in cambio l’obbligazione di costoro di corrispondere al proprietario (nonchè agli eredi dell’usufruttuario) l’indennizzo previsto dall’art. 42 Cost.; il quale per il carattere illegittimo dell’occupazione conclusa senza l’adozione del decreto ablativo ha assunto consistenza risarcitoria. Ed i rapporti stabiliti tra i soli soggetti esproprianti in conseguenza della convenzione tra di essi stipulata, con cui il comune di Brusciano, in esecuzione delle disposizioni della L. n. 865 del 1971, art. 60 ha delegato la Cooperativa Regione Campania all’acquisizione del terreno C. mediante espropriazione e le ha attribuito tra l’altro i diritti previsti dalla norma: rapporti questi, aventi perciò natura contrattuale ed ai quali è rimasto del tutto estraneo il proprietario dell’immobile.

Ora, in ordine al primo rapporto la sentenza del primo appello su questi punti non impugnata da alcuna delle parti, ha confermato: a) la titolarità passiva in capo al solo comune dell’obbligazione indennitaria nei confronti del proprietario (e dell’usufruttuaria) per l’avvenuta occupazione temporanea dell’immobile, determinata dal Tribunale di Napoli nella misura di L. 83.916.000; b) che l’occupazione, poi divenuta espropriazione per la irreversibile trasformazione dell’immobile nell’opera edilizia programmata, ha interessato una superficie di mq. 4662 e non anche un’area residua espropriata da terzi, estranei al presente giudizio.

Da queste statuizioni discende l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale del C. il quale deduce che la sentenza impugnata non ha emesso alcuna statuizione nè sull’indennità di occupazione temporanea, nè sulla estensione del terreno espropriato, essendo le relative questioni già definite dalla menzionata decisione, ormai su di esse passata in giudicato; e deriva altresì per la medesima ragione l’inammissibilità anche del 7^ motivo del ricorso principale con cui la Cooperativa deduce che le era stata assegnata dal comune un’area di soli 2.500 mq.; non avendo detta ricorrente impugnato la sentenza del 1^ appello che aveva statuito diversamente in ordine all’estensione del fondo oggetto della delega attribuita alla Cooperativa che non può più, dunque essere rimessa in discussione in questa sede.

La decisione in questione è stata invece impugnata sempre in relazione al suddetto primo rapporto, il solo che lo riguardava, dal C. il quale ha lamentato che fosse stata esclusa la corresponsabilità del comune nel verificarsi dell’illegittima ablazione del proprio terreno,attribuita dalla Corte di appello esclusivamente alla Cooperativa. E questa Corte sulla scia dell’indirizzo giurisprudenziale iniziato dalla nota sentenza 10922/1995 delle Sezioni Unite,ha confermato il principio di diritto che ove la delega di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 60 alla costruzione di un programma edilizio residenziale ad una cooperativa si estenda anche al compimento delle relative espropriazioni, come si era verificato nel caso concreto,il fatto che l’opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera il delegato da responsabilità, perchè proprio su di lui ricade l’onere di attivarsi per far sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità.

Tuttavia, in questo secondo caso, sussiste anche una corresponsabilità dell’ente delegante, in quanto l’espropriazione si svolge non solo “in nome e per conto” del Comune, ma d'”intesa” con questo (così l’art. 60 legge cit.), sicchè è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità. Ragion per cui la sentenza di rinvio preso atto che era del tutto incontroverso tra le parti e risultava peraltro dalla convenzione 17 giugno 1977 tra di esse stipulata che la delega del comune di Brusciano non si limitava alla realizzazione del programma edilizio, ma si estendeva anche al compimento delle espropriazioni, e che era stata proprio la cooperativa a concludere quella in danno del C. attraverso la irreversibile trasformazione del suo immobile, ne ha stabilito la responsabilità e la titolarità passiva dell’obbligazione risarcitoria nei confronti del proprietario. E tuttavia, accertato altresì che il comune pur a conoscenza della costruzione degli alloggi e della espropriazione in corso, non aveva compiuto alcun atto di vigilanza e tanto meno di impulso onde consentire il conseguimento del decreto ablativo entro il termine di scadenza del periodo di occupazione temporanea, ha ritenuto altresì detta amministrazione corresponsabile dell’illegittima ablazione e tenuta in solido con la Cooperativa a corrispondere agli espropriati l’indennizzo risarcitorio di cui si è detto avanti. Siffatta statuizione resiste alle contrapposte censure del comune e della Cooperativa perchè conforme non soltanto al principio di diritto dettato da Cass. 1329/2000 cui la Corte di appello si doveva rigorosamente attenere; ma anche alla giurisprudenza di questa Corte,più volte ribadita anche a sezioni unite, ed ormai del tutto consolidata secondo la quale nell’ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene; e può residuare la responsabilità concorrente dell’amministrazione delegante posto che quest’ultima con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali; e conserva quindi l’obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c. (Cass. sez. un. 24397/2007, 1307/1999; 4571/1998). Da detto rapporto espropriato – espropriante che ha costituito oggetto della sentenza di rinvio 1329/2000 vanno tenuti distinti i rapporti interni tra comune espropriante e cooperativa delegata a norma della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60 disciplinati, invece, dalla convenzione 17 giugno 1977, in relazione ai quali la Corte territoriale ha accertato: a) che la Cooperativa aveva ivi assunto l’obbligo al pagamento in favore del comune degli oneri del procedimento ablativo:

perciò pur se concluso illegittimamente; b) che, realizzato il programma residenziale, l’ente ne aveva acquistato la proprietà come previsto in detta convenzione e non aveva adempiuto all’obbligo con la stessa assunto di rivalere l’amministrazione comunale del costo delle operazioni (anche per le espropriazioni sopportate).

Pertanto a fronte di tali obbligazioni assunte dalla Cooperativa a nulla rilevava che il comune avesse esercitato o meno i poteri di controllo o di stimolo nell’esecuzione della procedura, essendo tale inerzia influente esclusivamente per accertarne la (cor)responsabilità nei confronti degli espropriati; ma per il disposto dell’art. 1218 c.c. occorreva che la ricorrente fornisse la prova di avere adempiuto alle obbligazioni assunte oppure che l’inadempimento era dipeso da causa a lei non imputabile.

Laddove la Coopertiva, da un lato, non ha neppure prospettato di aver provveduto al pagamento ai C. – M. nè dell’indennità di espropriazione (in senso stretto), nè tanto meno il risarcimento del danno come liquidato dalla sentenza impugnata. E d’altra parte è errato l’assunto che l’adozione del decreto ablativo costituisse un compito del comune: anzitutto perchè smentito dalla menzionata convenzione con la quale l’ente pubblico aveva delegato alla cooperativa lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla procedura ablativa: compreso quindi il conseguimento del decreto di esproprio che ne rappresenta l’atto conclusivo cui l’intera procedura è preordinata. E quindi, perchè non è possibile confondere le funzioni del sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale cui dunque sono imputabili i suoi atti, con quella attribuita allo stesso dalla L. 865 del 1971, art. 15 e succ. modifiche di “pronunciare il decreto di espropriazione”.

Questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente avvertito che non devono confondersi le funzioni proprie dell’espropriante, che per il disposto della L. n. 865 del 1971, art. 60 sono state nel caso concreto delegate alla Cooperativa, con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a determinate autorità amministrative – quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale,il Commissario straordinario o Funzionario delegato CIPE o il Sindaco – di emettere sia il decreto di occupazione temporanea,che quello di esproprio;le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l’espropriante e non è possibile riferirne l’attività all’amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica anche quando esse casualmente cumulino la qualifica ora indicata con quella di organo rappresentante dell’amministrazione espropriante (o delegante). Ed anzi, per costante giurisprudenza devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 14080/2009; 26261/2007; 10354/2005; 15687/2001; 1991/2000;

6957/1996). Per cui anche sotto questo profilo le censure della Cooperativa vanno rigettate. Infondato è infine l’ultimo motivo sulla rivalutazione monetaria, con cui il C., deducendo violazione degli artt. 1223, 1224 e 2056 c.c. lamenta che la sentenza impugnata abbia adeguato l’importo dell’indennizzo risarcitorio senza tener conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della sua adozione. Nessuna delle parti infatti in questo giudizio ha mai impugnato le statuizioni emesse dal Tribunale di Napoli con la decisione 11 gennaio 1992, sugli accessori, come del resto dimostra quella sugli interessi legali che gli esproprianti sono stati condannati a corrispondere sull’intero indennizzo rivalutato a decorrere dal 13 luglio 1987.

In particolare, il C. con il sesto motivo del precedente ricorso aveva lamentato la mancata applicazione da parte della Corte del primo appello del sopravvenuto criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, per quantificare l’indennizzo in questione:

calcolato, invece con il precedente parametro di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 65 dichiarato incostituzionale dalla nota decisione 369/1996 della Consulta. E la Corte accolse tale motivo di impugnazione dando mandato al giudice di rinvio di applicare il nuovo criterio recepito dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 che comportava sostanzialmente l’aumento del 10% sull’importo determinato in base al precedente meccanismo riduttivo;sicchè a siffatto mandato, come del resto richiesto dal C. nell’atto di riassunzione, si è attenuta la decisione impugnata che ha elevato l’importo indennitario complessivo, e come in precedenza determinato, il quale già teneva conto “della natura di obbligazione non pecuniaria di quella in discorso” (pag. 8), della quota indicata nella nuova legge del 1996: perciò applicata non soltanto sul valore dimidiato del terreno (mq. 4662 x L. 60.000:2), ma anche sull’importo della rivalutazione monetaria e con l’aggiunta degli interessi legali sull’intera somma (e non già su quella minore annualmente rivalutata), a decorrere dal 13 luglio 1987.

Pertanto sotto tale profilo il ricorrente difetta di interesse a dolersi della favorevole statuizione contenuta al riguardo nella decisione impugnata, di cui avrebbe avuto titolo a dolersi la controparte.

Atteso l’esito del giudizio di legittimità, il Collegio ritiene di dover compensarne le spese per intero tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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