Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7267 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 16/03/2020), n.7267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16793 I4 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO SANI 106,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRIBELLINI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SESTRI ORA EQUITALIA NORD, elettivamente domiciliato in

GENOVA, VIA MARAGLIANO 10-6 presso lo studio dell’avvocato ERSILIO

GAVINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI CALISI giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 130/2013 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione de causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dai Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI che si riporta agli atti;

è comparso l’Avvocato CALISI difensore del resistente che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P. ricorre per la cassazione della sentenza n. 130 del 15.10.12 della CTR della Liguria che, conformandosi alla prima sentenza, aveva confermato il preavviso di fermo amministrativo del motociclo del contribuente, conseguente al mancato pagamento di cartelle esattoriali. Replicando le medesime argomentazioni del primo giudice, la CTR aveva, in particolare, ritenuto che la notifica dell’unica cartella sulla quale si accentravano i motivi di doglianza del ricorrente, non presentasse vizi insanabili della notifica, in virtù del raggiungimento dello scopo essendo stata tempestivamente impugnata. Aveva disatteso inoltre, al pari del primo giudice, la richiesta di dichiarare la decadenza del potere della P.A. D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25 e di prescrizione del diritto di credito ex art. 2946 c.c. non ravvisandone i presupposti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso per la cassazione della predetta sentenza, assistito da memoria, il contribuente articola tre motivi:

a) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto correttamente effettuata la notifica della cartella n. (OMISSIS) a mani di un familiare che, diversamente da quanto ritenuto, non era più convivente, avendo nelle more il ricorrente cambiato residenza.

b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., essendosi la CTR conformata alla decisione di primo grado, pur avendo omesso l’esame delle prove dedotte dal ricorrente: in particolare non era stato esaminato il certificato storico di residenza del ricorrente dal quale poteva evincersi il cambio di residenza, in epoca antecedente alla notifica del provvedimento.

c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. perchè, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non vi era prova che il ricorrente avesse avuto cognizione dell’esistenza della cartella fino alla ricezione del fermo amministrativo, ed era pertanto priva di fondamento l’affermazione dell’avvenuta sanatoria, per raggiungimento dello scopo, della dedotta nullità della notifica, per essere avvenuta a mani di un familiare non convivente e non presso la residenza del contribuente

Resiste Equitalia con controricorso e memoria.

E’ fondato il terzo motivo, con assorbimento degli altri.

Non è contestato che la notifica della cartella n. 19277, prodromica al preavviso di fermo amministrativo, oggetto del ricorso originario, fu eseguita il 16.10.04, in (OMISSIS) e non alla (OMISSIS), ove il C. si era, nelle more, trasferito come emerge dal certificato storico di residenza, in atti.

Secondo un consolidato indirizzo di legittimità, che questo collegio condivide,” la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. “(Cass. n. 7750/2011; cass.n. 25391/2017). Da tanto consegue, nel caso in esame, che sono prive di riscontro le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali la cartella, prodromica al preavviso di fermo, era stata “ritualmente notificata il 16.10.2004”; la “notificazione ha raggiunto lo scopo” perchè la cartella era stata “tempestivamente impugnata”.

Sotto quest’ultimo profilo, va in particolare osservato che ad essere stato “tempestivamente impugnato” era il preavviso di fermo amm.vo, non la cartella prodromica. Vero è che il C. aveva impugnato anche l’ulteriore cartella con stesso n. 19277, ma si trattava di diversa cartella (anche se di uguale contenuto sostanziale) notificatagli ex novo una seconda volta quando il presente giudizio di opposizione al fermo amm.vo era già radicato

Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va accolto il ricorso del contribuente, introduttivo del giudizio. Alla soccombenza consegue la condanna della resistente al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo; le spese del merito si compensano per il consolidarsi in corso di causa dell’indirizzo interpretativo richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna Equitalia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 marzo 2020

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