Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7267 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 18/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10588/2020 proposto da:

H.W.T.T.T.O.M.A., domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Tirini Manuela, giusta procura

speciale per Notaio Y.T.C. di (OMISSIS) in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Olivieri Matteo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2021 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 17 gennaio 2020 il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha rigettato l’istanza proposta L. n. 64 del 1994, ex art. 7 da H.W.T.T.T.O.M.A. al fine ottenere il rimpatrio in (OMISSIS) del minore H.T.W.E.C., asseritamente illecitamente sottratto dalla madre C.L. contro la volontà del padre.

Il Tribunale emiliano ha, in primis, escluso la configurabilità, nel caso in esame, della fattispecie della sottrazione internazionale di minore disciplinata dalla Convenzione dell’Aja, sul rilievo che il trasferimento del minore in Italia era avvenuto con il consenso preventivo del padre.

Il Tribunale per i Minorenni ha, in ogni caso, ritenuto sussistere la fattispecie di cui di cui all’art. 13, lett. b) della Convenzione in esame, per essere emersa dall’istruttoria una situazione di rischio per il minore, tale da esporlo a pericoli fisici o psichici o comunque al rischio di trovarsi in una situazione intollerabile.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il sig. H. affidandolo a due motivi.

C.L. ha resistito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata la violazione o falsa applicazione dell’art. 13, lett. a) della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con L. n. 64 del 1994.

Lamenta il ricorrente che il giudice di prime cure ha ritenuto che il trasferimento del minore in Italia era stato previamente concordato dai genitori, senza, tuttavia, alcun riscontro probatorio e senza fornire una motivazione a sostegno di tale tesi.

In realtà, il padre non aveva affatto consentito preventivamente al trasferimento del figlio in Italia – come risulta peraltro dalla copiosa messaggistica scambiata tra i genitori – tanto è vero che la coppia aveva già acquistato i biglietti di ritorno in Italia per il 15.1.2019 (l’ingresso in Italia era avvenuto ai fini di novembre 2018).

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 13, lett. b) della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con L. n. 64 del 1994.

Lamenta il ricorrente che il decreto impugnato ha ritenuto erroneamente il rischio di esposizione del minore a rischi gravi di carattere psicologico per il solo fatto del nuovo sradicamento dal luogo ((OMISSIS)) in cui lo stesso dimora.

In realtà, tale rilievo non è che il frutto del tentativo della madre di far apparire il padre per quello che non e’. Non è a caso infatti che, in relazione alla denuncia di tentata sottrazione del minore rivoltagli dalla sig.ra C., il P.M. presso il Tribunale di Ravenna ha presentato richiesta di archiviazione.

Erroneamente quindi il Tribunale ha rinvenuto il best interest of the child nel rimanere il figlio nel luogo ove la mamma desidera.

3. Tutti e due i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Non vi è dubbio che il decreto impugnato contenga una duplice ratio decidendi, avendo escluso, in primis, la configurabilità della fattispecie di sottrazione internazionale di minore, e in ogni caso, l’integrazione del minore nel suo nuovo ambiente e contestualmente la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 13, lett. b), per essere il minore esposto al rischio di pericoli fisici o psichici o comunque al rischio di una situazione intollerabile.

Ne consegue che deve applicarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o inammissibilità) delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).

In proposito, nel caso di specie, non vi è dubbio che le censure svolte dal ricorrente alla seconda ratio decidendi (integrazione nel nuovo ambiente, ritenuta configurabilità della fattispecie dell’art. 13, lett. b) Legge cit.) si appalesino inammissibili, non essendosi il sig. H. minimamente confrontato con i precisi rilievi del Tribunale per i Minorenni che, in primo luogo, ha evidenziato il radicamento del minore nel nuovo ambiente (adiacenza della sua abitazione a quella dei nonni materni, frequentazione dell’asilo nido e corsi sportivi). Inoltre, il tribunale bolognese ha ritenuto sussistere il rischio di una situazione intollerabile per il minore – ove quest’ultimo faccia rientro in (OMISSIS) – a causa “delle condotte disfunzionali, imprevedibili e pericolose agite dal padre (cfr. relazione dei Servizi sociali del (OMISSIS)) e del suo frequente abuso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, elementi che potrebbero indubbiamente avere un impatto negativo sul piccolo T.W.E.” (circostanze quest’ultime neppure contestate nel ricorso).

Non è quindi vero quanto dedotto nel ricorso, ovvero che il Tribunale per i Minorenni non avrebbe ravvisato alcun reale rischio al ritorno del bambino ad (OMISSIS) presso il padre.

Le censure del ricorrente si appalesano quindi di merito, come tali inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Accertata l’inammissibilità delle censure alla seconda ratio decidendi, alla luce dell’orientamento di questa Corte sopra illustrato, appare superfluo, per sopravvenuto difetto di interesse, soffermarsi sulle censure formulate dal ricorrente nel primo motivo.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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